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Perdite su crediti e accantonamento fondo svalutazione crediti

Il trattamento civilistico. L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.
Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

Il trattamento fiscale. TUIR Articolo 101 "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite", comma 5: Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato .. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ... Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione .. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Per poter quindi godere della deducibilità automatica di modesto importo, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo:
euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

Riepilogando:

A) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, dalla:
-data della sentenza dichiarativa di fallimento;
-data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
-data decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
-data decreto della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

B) se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art.182-bis del RD 16.03.1942 (data del decreto di omologazione dell’accordo);

C) in caso di piano attestato ai sensi dell’art.67, comma 3, lett. d), R.D. n.267 del 16/3/1942 (data di iscrizione nel registro delle imprese);

D) per i crediti di modesta entità (5.000,00 per i grandi contribuenti; 2.500,00 per gli altri), decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento stesso;

E) se il diritto alla riscossione del credito è prescritto (da notare che la prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire la messa in mora del debitore);

F) se il credito è cancellato dal bilancio a seguito di una corretta applicazione dei principi contabili.

 

La disciplina fiscale delle svalutazioni crediti ex articolo 106 "Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti":
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

Il fondo svalutazione crediti è una posta rettificativa della voce dell’attivo circolante “Crediti verso clienti ” C II 1) dell’attivo dello schema di stato patrimoniale del bilancio formato CEE.
Il costo "accantonamento fondo svalutazione crediti" confluisce alla voce B.10.d (Costi di Produzione – Ammortamenti e svalutazioni – Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) del Conto economico.

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Cancellazione dei crediti in bilancio

Cessione del credito fac simile

 

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Un modello di business è un sistema che descrive come un'azienda crea, distribuisce e cattura valore. In altre parole, è una sorta di "mappa" che spiega come l'azienda fa soldi.

Un modello di business efficace dovrebbe includere i seguenti elementi:
Cosa offre l'azienda: prodotti, servizi o soluzioni.
A chi lo offre: il target di clienti o il segmento di mercato.
Come lo offre: i canali di distribuzione e di vendita.
Come genera valore: il sistema di pricing e di revenue generation.
Come sostiene l'offerta: le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie.

Esempi di modelli di business in tre settori:

Esaminiamo alcuni esempi di modelli di business in vari settori per comprendere meglio questa importante struttura:

E-commerce (settore retail):
Cosa offre: Prodotti venduti online.
A chi lo offre: Clienti che preferiscono la comodità dell'acquisto online.
Come lo offre: Piattaforma e-commerce, marketplace o sito web aziendale.
Come genera valore: Commissioni sulle vendite, margini sui prodotti.
Come sostiene l'offerta: Logistica, customer service, marketing digitale.
Esempio: Amazon.

Freemium (settore software):
Cosa offre: Servizio base gratuito con funzionalità avanzate a pagamento.
A chi lo offre: Utenti che necessitano di funzionalità base o avanzate.
Come lo offre: Piattaforma online o software scaricabile.
Come genera valore: Abbonamenti mensili o annuali per le funzionalità avanzate.
Come sostiene l'offerta: Sviluppo e manutenzione del software, marketing e customer service.
Esempio: Spotify.

Abbonamento (settore media e intrattenimento):
Cosa offre: Accesso a contenuti o servizi su base mensile o annuale.
A chi lo offre: Utenti che desiderano accedere a contenuti esclusivi o a un servizio continuativo.
Come lo offre: Piattaforma online o app mobile.
Come genera valore: Canoni di abbonamento mensili o annuali.
Come sostiene l'offerta: Creazione di contenuti originali, sviluppo e manutenzione della piattaforma, marketing e customer service.
Esempio: Netflix.

 

Tra i modelli di business più diffusi troviamo:
-Business to Business (B2B)
-Business to Consumer (B2C)
-Direct-to-Consumer (D2C)
-Freemium
-Abbonamento

Business to Business (B2B): In questo modello, le transazioni avvengono tra due aziende. Un'azienda fornisce beni o servizi a un'altra azienda. Ad esempio, un produttore di componenti elettronici che vende i suoi prodotti a un'azienda di produzione di dispositivi elettronici.

Business to Consumer (B2C): Qui le transazioni avvengono tra un'azienda e un consumatore finale. Un'azienda offre prodotti o servizi direttamente ai clienti. Ad esempio, un negozio di abbigliamento che vende vestiti ai consumatori.

Direct-to-Consumer (D2C): Questo modello coinvolge aziende che vendono direttamente ai consumatori finali, eliminando intermediari come rivenditori o distributori. Ad esempio, un produttore di cosmetici che vende i propri prodotti direttamente ai clienti tramite un negozio online.

Freemium: In questo modello, un servizio di base è offerto gratuitamente, mentre le funzionalità avanzate sono disponibili a pagamento. Ad esempio, un'app di editing fotografico che offre funzionalità di base gratuitamente ma richiede un abbonamento per accedere a filtri e strumenti avanzati.

Abbonamento: Qui i clienti pagano un canone periodico per accedere a un prodotto o servizio. Ad esempio, un servizio di streaming video che richiede un abbonamento mensile o annuale per accedere a una vasta libreria di film e programmi TV.

Differenza tra Strategia e Modello di Business:
Strategia:
La strategia si riferisce a un piano d'azione generale elaborato per raggiungere gli obiettivi aziendali, come ottenere un vantaggio competitivo, espandersi in nuovi mercati o migliorare la redditività.
Coinvolge decisioni su dove competere, come competere e quali risorse allocare per raggiungere gli obiettivi stabiliti.
È più orientata verso l'obiettivo generale e il posizionamento competitivo dell'azienda sul mercato.

Modello di Business:
Il modello di business descrive il modo in cui un'azienda crea, distribuisce e cattura valore per sé stessa e per i suoi clienti.
Include elementi come cosa offre l'azienda, a chi, come genera entrate e come sostiene l'offerta.
Fornisce una visione più dettagliata delle operazioni aziendali e della sua logica economica.

Mentre la strategia determina il posizionamento competitivo generale, il modello di business si concentra su come l'azienda traduce questo posizionamento in azioni concrete per creare valore.

 

Un modello di business è importante per diverse ragioni:

1. Chiarezza e visione: Un modello di business ben definito aiuta a chiarire gli obiettivi, la strategia e la proposta di valore di un'azienda. Fornisce una visione unificata a tutti i membri del team, facilitando la comunicazione e la collaborazione.

2. Migliore decision-making: Un modello di business fornisce un quadro per valutare le opportunità e le minacce del mercato. Aiuta a prendere decisioni strategiche più consapevoli e informate, basate su una solida analisi dei fattori chiave.

3. Efficienza e produttività: Un modello di business efficiente ottimizza l'utilizzo delle risorse e riduce i costi. Permette di identificare i processi superflui e di concentrarsi sulle attività che creano valore per il cliente.

4. Attrarre investimenti: Un modello di business solido e ben articolato è più attraente per gli investitori, che sono più propensi a finanziare un'azienda con un piano chiaro per il futuro.

5. Flessibilità e adattabilità: Un modello di business ben definito non è rigido, ma può essere adattato alle mutevoli condizioni del mercato e alle nuove esigenze dei clienti. Permette all'azienda di essere resiliente e di rispondere alle sfide in modo efficace.

Vantaggi pratici di un modello di business efficace:
Migliore focalizzazione: L'azienda si concentra sui suoi obiettivi e non disperde energie in attività non strategiche.
Maggiore efficienza: Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi.
Migliore capacità di decision-making: Decisioni strategiche più consapevoli e informate.
Maggiore attrattiva per gli investitori: Maggiore fiducia da parte degli investitori.
Flessibilità e adattabilità: Capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato.
Migliore comunicazione interna: Allineamento e coesione all'interno del team.
Migliore soddisfazione del cliente: Maggiore comprensione delle esigenze del cliente e migliore risposta alle sue aspettative.
Vantaggio competitivo: Posizionamento distintivo nel mercato e maggiore competitività.

Un modello di business efficace è uno strumento fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. Fornisce una solida base per la crescita, l'innovazione e la sostenibilità nel lungo termine. Ricorda, nell'attuale contesto economico in continua e rapida evoluzione, l'unico modello di business costante è quello della continua innovazione e adattamento.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 06-12-2016 15:17:14

 

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Credito d’imposta spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Novità dell'anno 2020, l'articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019 (Legge Bilancio 2020) ha sostituito integralmente - dal 01 gennaio 2020 - la disciplina del super ammortamento e dell'iper ammortamento, con quella del nuovo credito d’imposta spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi avente la natura di contributo in conto impianti.

In questo articolo parleremo delle novità che interessano solo i beni strumentali ordinari (ex super ammortamento) diversi da quelli "industria 4.0"

A chi spetta
Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta investimenti in beni strumentali "ordinari" tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, inclusi i professionisti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (compresi i forfettari).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le aziende in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica e quelle sottoposte a sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

Di che cosa si tratta
Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 aventi ad oggetto beni strumentali nuovi "ordinari" destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato  - diversi da quelli "industria 4.0" - è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 6% del costo (così come determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b, Tuir), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
- beni indicati nell’articolo 164, comma 1, del TUIR ossia gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; ovvero veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata;
- beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.

 

Modalità di fruizione (dal 01 gennaio 2021)
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, in 5 quote annuali di pari importo e non è ammessa la cessione o il trasferimento del credito. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione. Di fatto tale credito si potrà iniziare a compensare nell'anno 2021.

A tale tipo di compensazione non si applicano né i limiti generali di compensazione né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro;
non è richiesta l’apposizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 5.000 euro.
La compensazione non è soggetta all’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione dei redditi;
Il modello F24 va presentato esclusivamente coi servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

Infine il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Oneri documentali
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194», pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019. Su tali documenti deve quindi essere apposta una dicitura tipo: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”;
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Attenzione: con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:
- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (vedasi la risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

 

Il codice tributo
La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite modello F24, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari", di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il codice tributo da utilizzare è il 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari). Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.


Irrilevanza fiscale
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ovvero:
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

 

Scritture contabili
Il credito d’imposta va considerato un contributo in conto impianti, in quanto la condizione della sua fruizione è l’acquisto di un bene strumentale.
L’importo può essere imputato nella voce A.5 del conto economico e riscontato in base alla durata del processo di ammortamento del bene (metodo indiretto)

Dare) Crediti per contributi (SP)         - Avere) Contributo in conto impianti non imponibile (CE)
Dare) Contributo in conto impianti non imponibile (CE)          - Avere) Risconti passivi (SP)

 

Dichiarazione dei redditi
I dati del credito d’imposta vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. I codice da utilizzare sono:
-“H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016), credito d’imposta del 6% , codice tributo 6932;
-“2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016), codice tributo 6933;
-“3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato B alla L. 232/2016), credito d’imposta del 15%, codice tributo 6934.

Nella sezione IV, rigo RU130, andrà invece indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta.

Comma 188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi ..
Comma 189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per cento del Costo …
Comma 190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro ……

I requisiti soggettivi per l'utilizzazione
Si ricorda che l'utilizzo del credito spettante è subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori - DURC positivo. Tale requisito è riscontrabile sia in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità al momento di ciascuna compensazione; sia in presenza di situazione di regolarità dell’impresa che non abbia provveduto a richiedere il Durc. In caso di Durc irregolare l'azienda non può procedere alla compensazione del credito d’imposta pena l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo indebitamente compensato.

 

 

Clicca qui per scaricare l'articolo 1, commi da 185 a 197, della Legge 160/2019

 

Clicca qui per leggere le novità previste dall'anno 2021: la Legge 30/12/2020, n. 178 ha modificato le percentuali del credito d'imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10%

  

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DL sostegni contributo a fondo perduto alle partite IVA

Credito imposta beni strumentali autobetoniere e autoveicolo chiarimenti

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0 per l'anno 2021

 

 

Percentuali delle aliquote Enasarco dal 2013 al 2022. Va considerato che oltre alle aliquote, nel corso degli anni, cambiano anche gli importi dei massimali e dei minimali. È invece sempre rimasto invariato il criterio della competenza e della suddivisione dell’Aliquota Enasarco che è al 50% a carico dell’Azienda Mandante e al 50% a carico dell’Agente.

 

Aliquota Enasarco 2022 17% invariata di cui 8,5% a carico dell’agente, 8,5% a carico dell’azienda preponente

Minimali e Massimali Enasarco anno 2022

Agente plurimandatario:

·Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
·Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440 euro (110 euro a trimestre).

Agente monomandatario:

·Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
·Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878 euro (219,50 euro a trimestre).

 

Aliquota ENASARCO 2021 17,00% invariata rispetto a quella dell'anno precedente.

Minimali e Massimali Enasarco anno 2021

Agente plurimandatario:

·Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).
·Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).

Agente monomandatario:

·Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).
·Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

 

Aliquote ENASARCO 2020 17,00% 

Minimali e massimali per l'anno 2020:

Plurimandatari:
Minimale 431,00 € 
Massimale 4.365,94 € 

Monomandatari:
Minimale   € 861,00 
Massimale € 6.548,91 

Clicca qui per leggere gratuitamente le novità Enasarco 2020

 

Aliquote ENASARCO 2019 16,50%

Aliquote ENASARCO 2018 16,00%

Agente plurimandatario:
  • massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.275,00 euro;
  • minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 423,00 euro (105,75 euro a trimestre). 
Agente monomandatario:
  • massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 37.913,00 euro (contributo massimo Enasarco pari ad euro 6.066,08);
  • minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 846,00 euro (211,50 euro a trimestre).

 

Aliquote ENASARCO 2017 15,55%

Massimale Enasarco Monomandatario 37.500,00 Euro  
Massimale Enasarco Plurimandatario 25.000,00 Euro

Principio IFRS n.9 - International financial reporting standard 9

Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari. Il Principio mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.


CAPITOLO 1 Obiettivo
1.1. La finalità del presente Principio è stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle attività e passività finanziarie la cui applicazione consentirà di fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni significative ed utili per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri.

CAPITOLO 2 Ambito di applicazione

2.1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
a) le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. In taluni casi, tuttavia, l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture in conformità ad alcune o a tutte le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati sulla partecipazione in una controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell'entità di cui allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio;
b) diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l'IFRS 16 Leasing. Tuttavia:
i) i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei contratti di leasing operativo rilevati dal locatore sono soggetti all'eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio;
ii) le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui al paragrafo 3.3.1 del presente Principio; e
iii) i derivati che sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio;
c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
d) gli strumenti finanziari emessi dall'entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16 A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l'eccezione di cui alla precedente lettera a);
e) i diritti e le obbligazioni che sorgono ai sensi di i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi, diversi dai diritti e dalle obbligazioni di un emittente che sorgono da un contratto assicurativo che risponde alla definizione di contratto di garanzia finanziaria o ai sensi di ii) un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4. Inoltre, se l'emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha utilizzato criteri contabili applicabili a contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l'IFRS 4 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi B2.5–B2.6). L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
f) qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all'acquisto o alla vendita di un'acquisita che darà luogo ad un'aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l'operazione;
g) gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3. Tuttavia, l'emittente di impegni all'erogazione di finanziamenti deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio agli impegni all'erogazione di finanziamenti che altrimenti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile del presente Principio;
h) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2.4–2.7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
i) i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento conformemente allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37;
j) i diritti e le obbligazioni nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti che sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l'IFRS 15 prevede espressamente siano contabilizzati conformemente al presente Principio.
2.2. Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio sono applicate ai diritti che l'IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.
2.3. I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:
a) impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 4.2.2). L'entità che ha una consolidata prassi di vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti poco dopo l'erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti della stessa categoria;
b) impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Tali impegni all'erogazione di finanziamenti sono dei derivati. L'impegno all'erogazione di finanziamenti non è considerato regolato al netto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio erogato a rate con l'avanzamento della costruzione);
c) impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera d)].
2.4. Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5.
2.5. I contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio anche se sono stati sottoscritti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.4).
2.6. Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:
a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
b) quando la possibilità di regolare al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l'entità ha la prassi di regolare contratti simili al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano, sia vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);
c) quando, per simili contratti, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore; e
d) quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.
Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e rientra conseguentemente nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la consegna dell'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e conseguentemente se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.
2.7. L'opzione venduta per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che può essere oggetto di regolamento al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.6, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità.

CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
7.1.1. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.2, 7.2.21 e 7.3.2). Essa deve anche applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'appendice C.

 

Il D.Lgs. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", modificato dal D.Lgs.192/2012, disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed è specificatamente preordinata proprio a contrastare i ritardi nei pagamenti, ovvero l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali (art. 2).

Il ritardato pagamento degli importi derivanti dalle "operazioni commerciali" concluse tra imprenditori, professionisti e Pubbliche Amministrazioni comporta il decorso automatico degli interessi di mora senza necessità di dover porre in essere alcuna formale “messa in mora” del debitore dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art.4 c.1 D.Lgs. 231/2002).

Le disposizioni del D.Lgs.231/2002 non si applicano alle transazioni commerciali in cui una delle parti contraenti è un consumatore finale.

Il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali. L'art.5 del D.Lgs. 231/2002 prevede l'applicazione di un tasso di interesse composto da una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, pubblicata semestralmente sulla G.U. e una componente fissa pari all'8%. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Per il semestre che va dal 01.01.2017 al 30.06.2017 tale tasso di mora automatico è pari all'8% essendo pari a zero la componente variabile.

Dal punto di vista fiscale in deroga al generale principio di competenza, per gli interessi di mora vige il “principio di cassa”, in applicazione dell’art. 109 comma 7 del TUIR, secondo il quale sono da assoggettare a tassazione “nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti”. Gli interessi di mora non concorrono alla formazione del montante dei crediti su cui calcolare la svalutazione "fiscale" dello 0,50%.
Per quanto riguarda l'IVA, gli interessi di mora rappresentano operazione escluse ex art. 15 DPR 633. Per tale motivo, sulla fattura o sulla lettera di addebito, per importi superiori a 77,47 euro, si dovrà apporre una marca da bollo.

Dal punto di vista contabile gli interessi di mora devono essere rilevati nella voce "C16 "altri proventi finanziari" - lettera d).

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 05-06-2017

 

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Telelavoro (remote working) e smart working (lavoro agile) vengono spesso impropriamente considerati sinonimi – visto che usano gli stessi strumenti digitali - ma in realtà questi due termini rappresentano modelli culturali di organizzazione del lavoro molto diversi tra loro.

Per telelavoro si intende solo un lavoro che si svolge a distanza rispetto alla sede centrale.
Il teleworker lavorava per lo più da casa o in un luogo specifico decentrato invece che lavorare negli uffici aziendali. Il lavoratore è comunque legato a tempi, controlli e orari molto rigidi.
Di fatto il telelavoro non è altro che il trasferimento della postazione lavorativa del dipendente al di fuori dei locali dell’azienda.

A differenza del telelavoro, lo Smart Working presuppone invece flessibilità e adattamento delle risorse umane in funzione degli strumenti che si hanno a disposizione e la propensione a lavorare per obiettivi.
Di certo lo smart working non è il lavorare da casa in ciabatte e pigiama utilizzando un portatile e una connessione internet, evitando così gli spostamenti casa-ufficio.

Codici Ateco COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.91 Lavaggio auto
45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

 

Come aprire una partita IVA

 

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.07 Mediatori in animali vivi
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi
46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato

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47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47.11.10 Ipermercati
47.11.20 Supermercati
47.11.30 Discount di alimentari
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10 Farmacie
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20 Erboristerie
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

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