Il credito d’imposta formazione 4.0 è parte integrante del nuovo piano Transizione 4.0 ed è stato concepito con la finalità di agevolare la formazione  del personale dipendente in considerazione del fatto che la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze digitali rappresentano una leva fondamentale per la competitività.

PREMESSA
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.
Obiettivi: formare i lavoratori per l’Industria 4.0 permettendo a loro e alle aziende stesse di essere competitivi e appetibili per un mercato che si trasforma e si innova continuamente, consapevoli che tecnologie aziendali e competenze personali sono un binomio inscindibile. Le attività formative agevolabili devono quindi rientrare nel Piano nazionale Impresa 4.0 (big data; cloud computing, cyber security, prototipazione rapida, robotica, IoT, integrazione digitale ecc..) ed essere applicate ad ambiti specifici.

AZIENDE AMMESSE
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).

Sono escluse dal beneficio, oltre che le imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 anche le imprese:
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del D.Lgs 231/2001;
che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
che non risultino in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese;
60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE
- Il credito d’imposta per formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
- Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali e la certificazione va allegata al bilancio.
- Il credito va esclusivamente usato in compensazione con mod. F24 "telematico", a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi sostenuti.
- Fruibile in unica soluzione. Per il credito d’imposta formazione 4.0 - a differenza di quello normalmente previsto per le altre misure del piano Transizione 4.0 - è prevista la facoltà di fruizione in unica soluzione del credito, non essendo prevista dalla normativa una ripartizione in quote annuali.
- Codice tributo: con la Risoluzione 6 del 17 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
- Non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (L.244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34);
- Non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5).

INTERVENTI AMMISSIBILI
L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 come ad esempio:
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva;
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative dovranno riguardare i seguenti tre ambiti:

- Vendita e marketing, con attività di formazione relative a:
acquisti; commercio al dettaglio; commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;
- Informatica, in questo caso le voci ammesse possono essere, ad esempio:
analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- Tecniche e tecnologie di produzione, come ad esempio:
robotica; sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni, idraulica, ingegneria meccanica, lavorazione della lamiera, saldatura, siderurgia, climatizzazione, distribuzione del gas, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.
I dipendenti che svolgeranno la formazione dovranno dunque provenire dai settori vendita e marketing, IT e produzione.

La certificazione contabile obbligatoria per il Credito Formazione 4.0

 

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
e) certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000 (quando previsto).
I costi rendicontabili e oggetto del credito saranno relativi al costo aziendale del personale (al lordo delle ritenute e contributi previdenziali inclusi ratei di TFR, mensilità aggiuntive, ferie permessi) dipendente attivo nel piano formativo 4.0

La formazione asincrona: secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte anche in modalità e-learning. L’unica condizione posta è che le imprese utilizzino delle piattaforme in grado di monitorare l’effettivo studio del discente. In particolare:
- devono essere predisposti almeno 4 momenti di verifica (consistenti nella proposizione di quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso, durante i quali deve essere proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di 3. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso può continuare;
- deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

SOGGETTI CHE POSSONO EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
- Docenti interni che possono essere un amministratore e/o un dipendente aziendale che abbia un Curriculum Vitae tale da giustificare le sue competenze in merito agli argomenti trattati nei corsi;
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- Istituti tecnici superiori;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Audit volontaria fascicolo credito imposta Formazione 4.0

ADEMPIMENTI
Per poter accedere al bonus formazione 4.0:
- Va predisposto e conservato il Piano Formativo che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione.
- Devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.
- Va monitorato lo svolgimento dei corsi e tenuto il registro delle presenze firmato dai partecipanti al corso.
- Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Devono inoltre essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentate.
- Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Nel caso di corsi svolti con docente esterno sono necessarie la condivisione, l’ approvazione del piano formativo e la validazione del docente da parte di soggetti accreditati.
Riguardo la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli, è stato introdotto l’obbligo che la stessa sia asseverata. Ricordiamo che tale documento, con cui vanno illustrati finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione, deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa (per le attività commissionate ad altri soggetti, la relazione va redatta - e rilasciata all’impresa - da chi le esegue).
- Nessuna necessità di accordo sindacale. Dal 2020 è stato eliminato l’obbligo di firma e deposito dell’accordo sindacale.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo (quadro RU). Non è comunque necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione per poter utilizzare il credito.
- Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE. Con un decreto di prossima adozione, verranno indicati i relativi contenuti e le modalità di invio della comunicazione.
- Certificazione dei costi. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione - allegata al bilancio - rilasciata da un revisore legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, è previsto un credito d’imposta aggiuntivo sino a 5.000 euro, a copertura delle spese di certificazione. L’articolo 6, comma 2, del DM di attuazione dell’agevolazione ha precisato che il soggetto incaricato della certificazione deve rispondere ai requisiti di indipendenza ed obiettività fissati dall’articolo 10 del D.Lgs.39/2010. Questo fa si che il commercialista iscritto nella sezione "A" del registro dei revisori non può rilasciare alcuna certificazione in favore dei propri clienti abituali, in quanto privo dei requisiti richiesti rispetto al beneficiario.

SCADENZA
L’agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del 2020 – 2021 – 2022 e Le aliquote e i limiti dell’agevolazione restano invariati sull’intero triennio.

CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE
Codice tributo 6897 credito imposta formazione 4.0 

 

IL MODELLO DI COMUNICAZIONE AL MISE
Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati il 6 ottobre 2021 il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.
La comunicazione al Mise è adempimento disposto ex lege in relazione alle seguenti misure agevolative:
-credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
-credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
-credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Credito d’imposta Formazione 4.0
Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in due sezioni distinte dei seguenti investimenti:
sezione A – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo d’imposta 2020;
sezione B – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi d’imposta 2021-2022.
Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:
investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020) entro il 31.12.2021;
investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Aiuti di Stato quadro RS e Credito imposta formazione 4.0
Il credito 4.0 va indicato nel rigo RS401 dove vanno compilate le colonne 1, 12, 13, 14, 17, da 18 a 29.
in colonna 1 va esposto il codice Aiuto 54;
in colonna 12 va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica dell’impresa;
in colonna 13 va indicato il codice corrispondente alla dimensione d’impresa;
in colonna 14 va indicato il codice Ateco 2007 corrispondente all’attività che beneficia dell’aiuto;
in colonna 15 va indicato il codice 1 “Generale”;
in colonna 17 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nell’anno;
nelle colonne da 18 a 25 vanno indicati i dati del singolo progetto, con particolare riferimento alla data di inizio e fine formazione, nonché alla localizzazione;
in colonna 26 va indicata la tipologia di costi sostenuti col codice 11 “costo del personale – costo del personale”;
in colonna 27 l’ammontare dei costi sostenuti;
in colonna 28, l’intensità di Aiuto espressa in percentuale, in misura variabile tra il 50% e il 30% in funzione della dimensione d’impresa;
in colonna 29, l’ammontare del credito spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, in cui il costo della certificazione contabile è computabile, entro il limite di 5.000 euro l’anno, a diretto incremento del credito d’imposta Formazione 4.0, si ritiene che la parte di credito corrispondente agli onorari del revisore vada indicata in un distinto modulo del rigo RS401, con indicazione:
in colonna 26 della tipologia di costo 13 “Servizi – Servizi professionali”;
in colonna 27 del costo della certificazione;
in colonna 28 della misura del 100%;
in colonna 29 l’ammontare del credito corrispondente, pari al costo della certificazione.

 

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