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3. Chi sono i soggetti privati obbligati alla sua designazione?

Sono tenuti alla designazione del RPD il titolare o il responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dall’art. 37, par. 1, lettere b) e c), del RGPD. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le attività c.d. di core business) consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di “monitoraggio regolare e sistematico” e di “larga scala”, v. Gruppo ex art. 29, “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” del 5 aprile 2017, WP 243 rev. 01 , paragrafi 2.1.3 e 2.1.4). Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del RPD (art. 37, par. 4 del RGPD; cfr., in tal senso, ad esempio, art. 2-sexiesdecies del D. lgs. 196/2003).

Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: concessionari di servizi pubblici (trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti, gestione dei servizi idrici ecc.), istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle utilities (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas, ecc.); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.

Parole chiave: designazione, attività principale, larga scala, monitoraggio.

Riferimenti normativi: art. 37, par. 1, lettere b) e c) e art. 37, par. 4, RGPD; c. 97, RGPD; art. 2-sexiesdecies, D. lgs. 196/2003.

Approfondimenti: Gruppo ex art. 29, Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, del 5 aprile 2017 – WP 243 rev. 01, paragrafi 2.1 e 2.2.

Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato dal sito Garante Privacy 

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Attento revisore

La nozione di crisi nel dlgs 14/2019

Approccio backward-looking e forward-looking

Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa

Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business

E’ entrato in vigore dal 24 maggio 2016 il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Vai al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati aggiornato e arricchito con riferimenti ai Considerando.

 

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Cosa sono i Fondi Interprofessionali ?
I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Attualmente sono operativi 18 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti.

Secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, attraverso il modello Uniemens.

I datori di lavoro possono aderire ad un secondo fondo esclusivamente per la formazione dei propri dirigenti scegliendo tra i Fondi costituiti per tale scopo.
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti.

Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative e dal 2011 (Legge n.148 del 14/09/2011) i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti di apprendistato e a progetto.

Chi può aderire ?

Il D.Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza da osservare durante il lavoro in tutti settori pubblici e privati in cui rientrano anche gli studi medici ed odontoiatrici con un lavoratore o almeno due soci (studi associati). In questi casi gli adempimenti obbligatori a cui è tenuto il Datore di Lavoro sono:

  • Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi che deve essere redatto dal Datore di Lavoro o da un consulente esterno;
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che in alcuni casi può essere lo stesso datore di lavoro, odontoiatra che svolge direttamente il ruolo di RSPP, dovrà avere una formazione di almeno 48 ore ed un aggiornamento quinquennale di 14 ore. La durata totale sarà quindi, fra formazione generale e specifica, di 8 ore per addetti amministrativi/segreteria e 16 ore per assistenti alla poltrona ed igienisti;
  • Designazione degli addetti alle emergenze, primo soccorso ed emergenze di evacuazione;
  • Formazione di tutti i lavoratori da parte del datore di lavoro, la durata della formazione è di 16 ore, di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica sulla prevenzione nell’ambiente dove opera il lavoratore.
  • Nomina del medico competente ove necessario;
  • Consegna dei Dispositivi individuali di protezione (D.P.I.).

La legge n.123 del 3 agosto 2007 ed il D.lgs. 6 marzo 2008 hanno purtroppo inasprito le sanzioni in caso di mancato rispetto delle normative sulla sicurezza degli ambienti di lavoro come ad esempio:

Modelli disponibili:

Dal 30 giugno 2013 anche le PMI con meno di 10 addetti dovranno presentare il DVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) e non più l’autocertificazione.
Il D. Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), art. 28, comma 2 lettera a, dice che la redazione del documento "è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".
 
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