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Pagamento FIRR 2022. Nell’area riservata del sito dell'Enasarco, le aziende mandanti possono compilare la distinta online per pagare i contributi del Fondo indennità risoluzione rapporto 2021, dovuti entro il 31 Marzo 2022. I contributi dovranno essere accreditati alla Fondazione entro il termine di scadenza, si consiglia quindi di provvedere per tempo alla compilazione della distinta.

Nel campo "provvigione" della distinta verrà visualizzata in automatico, per ciascun agente, la somma delle provvigioni inserite nelle distinte Enasarco compilate durante l'anno, con il relativo FIRR da versare. Qualora le provvigioni effettivamente liquidate all'agente fossero differenti, la ditta potrà inserire la cifra esatta cosicché possa essere ricalcolato in tempo reale l'importo da versare.

Le ditte mandanti devono annualmente versare
presso il FIRR, una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti. Tale costo è deducibile in base al principio della competenza economica.

Attualmente le aliquote F.I.R.R. sono fissate nelle seguenti misure:

Art. 1218. (Responsabilità del debitore)
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1256. (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea)
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Art. 1467. (Contratto con prestazioni corrispettive)
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale e' domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

 

 

Operare attraverso una collaborazione tra imprese è un elemento caratterizzante delle modalità operative di lavoro delle micro e piccole imprese italiane. All’interno di questo "mondo aggregativo" oggi vi parlerò delle principali differenze che passano tra un rete di imprese contratto e un consorzio.
 
Il Consorzio è il contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate FASI delle rispettive imprese” (articolo 2602 codice civile).
 
Nel Contratto di Rete invece la collaborazione flessibile tra le imprese è finalizzata ad esercitare una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali delle aziende retiste e può consentire anche lo svolgimento di un’attività economica comune nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi della stessa e che si focalizza sul perseguimento di condivisi obiettivi strategici di crescita - individuale e collettiva - attraverso la realizzazione di un PROGRAMMA COMUNE di rete che rappresenta il fulcro e la giustificazione del contratto di rete stesso.

Il Consorzio è un nuovo soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alle imprese consorziate ed ha una propria partita Iva.
Nella "Rete contratto" non sia ha invece la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e le imprese partecipanti restano indipendenti; apro parentesi - stiamo parlando della rete contratto e non della rete soggetto - chiudo parentesi.

 
L’attività (più circoscritta) del Consorzio è strumentale all’attività dei consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica.

 

L'associazione temporanea di imprese (ATI) detta anche raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), è  una figura contrattuale contemplata dal Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ed è relativa ad un raggruppamento di imprese che si uniscono temporaneamente per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico che può essere la partecipazione ad una gara d'appalto per la quale le singole imprese non possiedono, individualmente, tutte le competenze operative e le caratteristiche o categorie richieste da un bando.


Un'ATI è composta da un'impresa capofila o capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre imprese che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un'opera.

L’ATI, di qualunque tipologia essa sia, si costituisce tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (scrittura privata in cui la firma dei privati viene apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale) unitamente al mandato con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo.

Una volta redatto l’atto costitutivo, le imprese possono regolamentare i propri rapporti con l'azienda mandataria – capofila mediante la redazione di un regolamento interno che disciplini tra le atre cose l'esecuzione, le scadenze, la documentazione, la responsabilità, le contestazioni, i corrispettivi e la clausola di riservatezza.

La durata temporanea dell'Associazione Temporanea di Imprese coincide con i tempi effettivi per la realizzazione dell’opera e  il raggruppamento di aziende si scioglie nel momento in cui terminano i lavori e tutte le obbligazioni sono state dichiarate chiuse.

Il mandato, con la relativa procura alla mandataria – capogruppo, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è sottoposto a tassa fissa.

Le ATI possono essere così classificate:
- raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende, nel caso di lavori, una riunione di imprese portatrici generalmente di competenze diversificate, nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente.
- raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si intende, in caso di lavori, una riunione di aziende portatrici delle stesse competenze e finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- raggruppamento temporaneo misto.

La diversa tipologia di ATI incide anche sui profili di responsabilità:
- nelle ATI orizzontali la responsabilità è illimitata e solidale;
- nelle ATI verticali la responsabilità è limitata alla singola quota di lavori di propria competenza, e solidale con la capogruppo.

In definitiva l’associazione temporanea d’impresa (ATI) si sostanzia in una collaborazione tra imprese per lo svolgimento di uno specifico affare e per loro natura:
- è temporanea (ovvero la loro durata è limitata allo svolgimento dell’affare per le quali sono state costituite);
- non crea soggetti autonomi, ma delle organizzazioni tra imprese volte all’esecuzione di una specifica opera.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 13-12-2016

La seconda edizione dell’indagine sugli effetti della pandemia da covid-19 per le imprese italiane, curata dal Centro Studi Confindustria e dall’Area Affari Internazionali di Confindustria, ha il merito di presentare una panoramica dall’interno del tessuto imprenditoriale nazionale.

Tale visione, infatti, seppur parziale (alla chiusura del 14 aprile 2020 hanno risposto 4.420 imprese e dopo la pulitura dei dati il campione è stato di 4.154 unità) restituisce un quadro generale non privo di criticità e allo stesso tempo molto utile per una riflessione generale sugli interventi da attuare, tanto da parte dei decisori politici, quanto degli imprenditori stessi.

A differenza della prima indagine avvenuta tra la fine di febbraio e le prime settimane di marzo 2020, quando l’emergenza non si era ancora manifestata appieno, l’impatto negativo del coronavirus ha riguardato la quasi totalità delle imprese (97,2% contro il 67,2%) ed è aumentata l’entità media del danno subito (le imprese con problemi molto gravi sono risultate il 43,7%, contro il 14,4% della precedente indagine).

Un dato molto interessante riguarda le quote di aziende aperte (o parzialmente aperte) e di aziende chiuse e il conseguente impiego del capitale umano.
All’indomani delle disposizioni di chiusura in base ai codici ATECO previsti dai DPCM del 22/3/2020 e del 25/3/2020, oltre il 70% delle imprese è risultata chiusa, di cui il 36,5% con chiusura totale e il 33,8% parziale; è rimasta aperta l’attività per il 29,7% delle aziende.

Tra le attività aperte, il 26,4% ha attivato modalità di smart working, mentre il 43% dei dipendenti risulta essere inattivo, per quasi la metà nelle piccole imprese, per lo più nel settore delle attività di servizi di alloggio e ristorazione (90,9%) e del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (65,0%).

La firma digitale è uno strumento che permette di firmare dei documenti facendoli diventare documenti con valore legale.  Attraverso la firma digitale e il relativo software di firma, viene creato un file che viene associato al documento che si vuole firmare e tale firma può essere apposta in modalità CAdES e modalità PAdES.

La firma CAdES permette di firmare una qualsiasi tipo di documento (ad esempio pdf, file Word, fogli di calcolo) creando una busta crittografica avente una seconda estensione .p7m che si aggiunge all'estensione del file, ad esempio nomefile.pdf.p7m. Lo svantaggio di tale firma è che per la lettura serve un apposito programma di firma  (come Dike) e non permette di aggiungere una firma visibile all’interno del documento.

La firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) invece consente di firmare esclusivamente file PDF (Portable Document Format) e creando una busta crittografica avente sempre estensione .pdf lascia di fatto immutata l'estensione del file firmato. Lo svantaggio di tale firma è che quindi può essere usata solo per file PDF; il vantaggio è rappresentato che i file firmati sono visualizzabili con qualsiasi reder di pdf.


Le firme digitali con modalità CAdES e PAdES sono entrambe valide, ammesse ed efficaci e del tutto parificate ed equivalenti in quanto assicurano l’integrità e l’autenticità del documento informatico.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 28-11-2016

 

MISE: Parere a Studio professionale 28 gennaio 2020 - prot. 23331 - Contratti di rete

Con il parere n. 23331 del 28.01.2020, il MISE precisa che – con l’entrata in vigore della Legge n. 81/2018 – possono essere costituite Reti pure tra professionisti (Reti di esercenti la professione).

Tuttavia, al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità in quanto risulta impossibile iscrivere il contratto di Rete sulla posizione di un soggetto non iscritto al Registro delle Imprese.

Il MISE quindi afferma che le reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

In definitiva lo strumento della rete tra professionisti ha bisogno di chiarimenti normativi in quanto, ad oggi, risulta di difficile e rara applicazione.

 

Clicca qui per scaricare il parere 23331/2020

 

Allo stato attuale, a legislazione invariata, appare possibile – a fini pubblicitari - la sola costituzione di contratti di rete misti (imprenditoriali – professionisti), dotati di soggettività giuridica.

 

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Entro il 28 febbraio il deposito del bilancio delle reti soggetto

D.L. 10 febbraio 2009 n.5 Art. 3, commi 4 ter e 4 quater 

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Un ingegnere viene chiamato per aggiustare un Pc molto complesso del costo di 12 milioni di euro.
Seduto di fronte allo schermo, preme un paio di tasti, asserisce con la testa, mormora qualcosa a se stesso e spegne il Pc, estrae un piccolo cacciavite dalla tasca e dà un giro e mezzo a una minuscola vite.

A questo punto accende il Pc e verifica che funziona perfettamente. Il Presidente dell'azienda, felicissimo, si offre di pagare il conto immediatamente.

"Quanto le devo ?" chiede.
"Sono 1000 euro" risponde l'ingegnere.

"1000 euro? 1000 euro per stringere una semplicissima vite ? Mi rendo conto che il computer vale 12 milioni di €, ma 1000€ mi sembra una cifra esagerata!
Pagherò solamente se manderà una fattura che giustifichi questa cifra !"

L'ingegnere acconsente e se ne va.
Il mattino dopo il Presidente riceve la fattura, la legge, e la paga senza lamentele.
La fattura diceva

SERVIZI EFFETTUATI:
-avvitamento vite 1€;
-sapere quale vite avvitare 999€ e una vita di studi.

 

 

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