Perdite su crediti e accantonamento fondo svalutazione crediti

Il trattamento civilistico. L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.
Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

Il trattamento fiscale. TUIR Articolo 101 "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite", comma 5: Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato .. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ... Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione .. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Per poter quindi godere della deducibilità automatica di modesto importo, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo:
euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

Riepilogando:

A) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, dalla:
-data della sentenza dichiarativa di fallimento;
-data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
-data decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
-data decreto della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

B) se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art.182-bis del RD 16.03.1942 (data del decreto di omologazione dell’accordo);

C) in caso di piano attestato ai sensi dell’art.67, comma 3, lett. d), R.D. n.267 del 16/3/1942 (data di iscrizione nel registro delle imprese);

D) per i crediti di modesta entità (5.000,00 per i grandi contribuenti; 2.500,00 per gli altri), decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento stesso;

E) se il diritto alla riscossione del credito è prescritto (da notare che la prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire la messa in mora del debitore);

F) se il credito è cancellato dal bilancio a seguito di una corretta applicazione dei principi contabili.

 

La disciplina fiscale delle svalutazioni crediti ex articolo 106 "Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti":
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

Il fondo svalutazione crediti è una posta rettificativa della voce dell’attivo circolante “Crediti verso clienti ” C II 1) dell’attivo dello schema di stato patrimoniale del bilancio formato CEE.
Il costo "accantonamento fondo svalutazione crediti" confluisce alla voce B.10.d (Costi di Produzione – Ammortamenti e svalutazioni – Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) del Conto economico.

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