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La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta consecutiva, l’azienda abbia superato congiuntamente i seguenti limiti:
• ricavi superiori a euro 5.164.568,99;
• rimanenze totali superiori a euro 1.032.913,80.
Per i commercianti all’ingrosso le movimentazioni da rilevare, di regola solo per quantità e nell’unità di misura scelta (pezzi, metri, ecc.), riguardano:
  • Le quantità risultanti dall’inventario iniziale;
  • Le quantità delle merci entrate in magazzino che risultano generalmente dai documenti di trasporto o dalle fatture emesse dai fornitori oppure dai documenti di trasporto emessi dai clienti per i resi di merci o dalle bolle doganali d’importazione - e la specifica della natura dell'operazione (acquisto, reso da clienti ecc.);
  • Le quantità di merce uscita dal magazzino anche qui che risultano generalmente dai documenti di trasporto o dalle fatture emesse ai clienti o dai documenti di trasporto dei fornitori per i resi di merci o dalle bolle doganali di esportazione e la specifica della natura sottostante (vendita, reso a fornitori, ecc.);
  • Le quantità risultanti dall’inventario di fine anno.
Le registrazioni delle quantità in carico e in scarico di ogni singolo bene devono essere fatte in modo sistematico e in ordine cronologico. Relativamente alla periodicità delle annotazioni si precisa che le stesse possano essere effettuate, sia con riferimento a singoli movimenti o con totale giornaliero, sia in forma riepilogativa, purché con periodicità non superiore al mese.

I termini sopra riportati non hanno niente a che vedere con quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. n.600/73 “tutte le registrazioni nelle scritture cronologiche devono essere eseguite non oltre 60 giorni” che riguarda invece l’esecuzione materiale delle registrazioni.
La stampa del registro di magazzino va invece effettuata entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’azienda.
 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 11-11-2016
 

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Operazione di leasing, le scritture contabili per il locatario indipendentemente dalla qualificazione dello stesso.
 
Alla firma del contratto di leasing si rileverà, nel sistema degli impegni (conti d'ordine), l'operazione di leasing con la seguente scrittura:
Dare: Autocarri in leasing - Avere Cedenti autocarri in leasing
 
Al  momento del ricevimento della fattura del maxicanone registreremo in dare nella voce del conto economico B8) Canoni di leasing, l'importo imponibile e nella voce dello stato patrimoniale C II 4-bis) crediti tributari, l'IVA.
In contropartita nel conto avere troveremo la voce dello stato patrimoniale D7) Debiti V/fornitori.
Si provvederà anche a stornare il maxicanone nel sistema degli impegni con la scrittura che prevede in dare il conto Cedenti autocarri in leasing e in avere il CO) Autocarri in leasing.
 
Al 31 dicembre di ogni anno rileveremo tra i risconti attivi il rinvio del costo ai futuri esercizi con la scrittura contabile che prevede in dare la voce dello stato patrimoniale D) risconti attivi e in avere lo storno della voce del conto economico B8) Canoni di leasing.
 

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Il contributo Enasarco 2020 per gli agenti individuali (monomandatari e plurimandatari) e le società di persone è pari al 17% (era del 16,50%), di cui:

- 8,50% a carico del preponente;
- 8,50% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Novità Enasarco per l'anno 2021 leggi tutto 

 

Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

 

Minimali e massimali per l'anno 2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali e dei massimali sono così determinati:

Plurimandatari:
Minimale 431,00 € 
Massimale 4.365,94 € 

Monomandatari:
Minimale   € 861,00 
Massimale € 6.548,91 

Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).

Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

 
I contributi Enasarco vanno versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza:

per il trimestre gennaio - marzo       la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile - giugno         la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio - settembre    la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre   la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
 
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Il Decreto Crescita (Legge il 28 giugno 2019 n. 58), reintroduce - a decorrere dal 30 settembre 2019 -  la licenza fiscale obbligatoria per la vendita e la somministrazione di alcolici (ex licenza UTIF).

Si rammenta che dal 29 agosto 2017 in forza della Legge n. 124/2017 era stato abrogato l’obbligo di denuncia preventiva di attivazione d’esercizio all’Agenzia delle Dogane, e quindi la correlata licenza fiscale, per la vendita al dettaglio, anche mediante somministrazione, di prodotti alcolici soggetti ad accisa per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

La normativa ora reinserisce la licenza per la vendita di alcolici per:


a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

A seguito di questa reintroduzione,

  • le imprese che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo NON devono presentare una nuova denuncia, salvo soltanto il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
  • le imprese che invece non erano più soggette all’obbligo della denuncia (rientranti dunque nel periodo dal 29.08.2017 al 30.06.2019), devono presentare la denuncia licenza alcolici entro il 31 dicembre 2019.

La denuncia "cartacea "può essere consegnata direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio,oppure può essere inviata tramite raccomandata - entro il 31 dicembre 2019. La denuncia ha validità permanente. Si precisa che il legislatore non ha previsto né deroghe né tempi di adeguamento per le attività già in esercizio.

Per quel che riguarda l’attività di vendita di prodotti alcolici nell’ambito di sagre, fiere, mostre, ed eventi simili, le stesse continuano a non essere soggette all’obbligo di denuncia, in quanto di carattere temporaneo e di breve durata.


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#1 La legge della Leadership: È meglio essere i primi che meglio degli altri.

#2 La legge della Categoria: Se non potete essere primi di una categoria, inventatene una nuova in cui diventarlo.

#3 La legge della Mente: È meglio essere primi nella mente del potenziale cliente che i primi sul mercato.

#4 La legge della Percezione: Il marketing non è una battaglia di prodotti, è una battaglia di percezioni.

#5 La legge della Focalizzazione: Il concetto più potente del marketing è possedere una parola nella mente del potenziale cliente.

Il Rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. È stato introdotto dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, cd. "Decreto Liberalizzazioni", poi modificato con la relativa legge di conversione: Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", per essere poi perfezionato e cristallizzato nel nostro ordinamento con la Legge 18 maggio 2012, n. 62 di conversione del c.d. "Decreto commissioni bancarie" (Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29).
 
Il Rating di Legalità in breve:

Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

-Preferenza in graduatoria
-Attribuzione di un punteggio aggiuntivo
-Riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate

Mercato:
-Potenzia la reputazione sul mercato
-Migliore immagine della società
-Maggiore trasparenza sul mercato
-Più opportunità di fare business
-Più benefici competitivi

Banche:
-Riduzione tempi istruttoria
-Riduzione costi istruttoria
-Miglioramento condizioni di erogazione

Il rating di legalità:
-Si richiede all'AGCM  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
-Si ottiene tramite la compilazione di un apposito formulario online
-Permetti di ottenere vantaggi riconosciuti dalla legge
 
Nella G.U. del 28 maggio 2018, n. 122 è stata pubblicata la Delibera dell’AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165, che regolamenta il rating di legalità, sostituendo così la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075.
 
Il regolamento sul rating di legalità disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo rating attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. 
Il sistema del Rating funziona mediante un punteggio, corrispondente a delle “stelle”, e che va da una stella a tre stelle.
Una ‘stelletta’
Per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore (o i suoi soci, rappresentanti e dirigenti apicali se impresa collettiva) non hanno ricevuto sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la pubblica amministrazione. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non dovranno essere in corso procedimenti penali.
L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.  Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione. Tutti i provvedimenti che impediscono l’attribuzione di una ‘stelletta’ dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato.
 
È possibile richiederle il Rating di Legalità all’AGCM mediante la compilazione di un apposito Formulario online in continuo aggiornamento. Il riconoscimento viene valutato attraverso un punteggio compreso tra un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette”.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
-sede operativa in Italia;
-fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
-iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
-rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.
 
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 
 
Il rating di legalità, di competenza dell’AGCM, non deve essere confuso con il rating di impresa, gestito dall’ANAC.

Scarica gratuitamente la Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità
 
 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Codice dei contratti pubblici
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91)

Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. ((Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo))
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. ((Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.)) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 15 per cento ((, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto)) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del ((rating di legalità e rating di impresa)) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del (( codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al )) ((decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,)) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. ((In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.))

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)
13. ((Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalita’ e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit, nonche’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi’ il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero)), ((e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso di certificazione della parita’ di genere del codice di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)).

 

Scritture di assestamento al 31 dicembre.

Nella fase di assestamento dei conti, in ossequio al principio di correlazione costi-ricavi e di competenza bisogna ricordarsi di rilevare anche i costi per la mensilità aggiuntiva della quattordicesima maturati al 31 dicembre, ma che verrà normalmente pagata a luglio dell'anno successivo.

La quattordicesima ha un periodo di maturazione che va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo e alla fine dell'anno si dovrà quindi procedere alla contabilizzazione della quota di competenza della 14° mensilità.

L’importo da rilevare è quello maturato nel corso dell’esercizio e quindi, in caso di esercizio coincidente con l’anno sociale, si tratta di rilevare il costo della 14esima maturato nel periodo 1° luglio - 31 dicembre (sei mesi).

La scrittura da eseguire al 31 dicembre sarà quindi:

Stipendi                            a) Altri debiti

Oneri sociali                     a) Debiti v/Inps


Il conto Salari e stipendi andrà chiuso nel Conto economico alla voce B.9.a, il conto Oneri sociali andrà chiuso nel Conto economico alla voce B.9.b.

Il conto Dipendenti c/quattordicesime deve essere imputato alla voce dello Stato patrimoniale "Altri debiti (D.14)", mentre il conto Debiti v/Inps deve essere portato alla voce dello Stato patrimoniale "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (D.13)".

 

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L'art.2086 e i nuovi obblighi degli imprenditori e degli amministratori

 

Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter e seguenti, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Rappresenta una modalità contrattuale di cooperazione tra più imprenditori che si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività e che mirano ad aumentare la loro massa critica e ad avere così maggiore forza sul mercato.
 
Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
 
Il disposto normativo prevede poi alcuni elementi obbligatori da indicare nel contratto di rete, la cui assenza comporterebbe la nullità del contratto stesso. Questi contenuti obbligatori sono:
 

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