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L'obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza i dettagli di tutte le operazioni effettuate con strumenti finanziari derivati è entrato in vigore in tutta l'Unione Europea il 12 febbraio 2014.

Ricordiamo che già il 16 agosto 2012 era entrato in vigore a livello europeo il Regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di "Strumenti derivati OTC. Il Regolamento delineava un quadro europeo comune per i contratti derivati OTC, ponendo in capo ai contraenti che operano con tali strumenti, specifici adempimenti informativi.

Dal 12 febbraio le imprese e gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di segnalare gli strumenti derivati già sottoscritti (backload) o che saranno stipulati successivamente (go-live), ad un soggetto terzo "Trade Repository".
I contraenti possono effettuare tale segnalazione in proprio o, in alternativa, delegare la stessa ad un soggetto terzo, tramite mandatoRequisito preliminare all'obbligo di reporting è la richiesta del codice identificativo LEI  un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici), necessario per il riconoscimento del contraente.
Il codice, una volta concluso il processo di omologazione, sarà accettato a livello internazionale come identificativo unico per la registrazione dei derivati presso i "Trade Repository". In Italia, l'ente preposto a gestire tale servizio è Unioncamere in partnership con InfoCamer.

Clicca qui per sapere come fare a richiedere il codice LEI.
 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Differenza tra reti soggetto e reti contratto


Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 articolo 3, comma 4-ter e ss.:
"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare …….. ovvero a scambiarsi ……. ovvero ancora ad esercitare in comune ….. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte".


Il contratto di rete nasce come strumento meramente contrattuale, ma se le aziende retiste vogliono creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita “rete soggetto” per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta “rete contratto”.

Oggi gli imprenditori che intendono costituire una rete possono quindi sostanzialmente scegliere tra due diverse forme alternative:

la rete soggetto (nascita di un nuovo soggetto giuridico);
la rete contratto (modello contrattuale puro).

Pertanto il contratto di rete può dar vita, sulla base della volontà delle parti contraenti, ad un nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta rete-soggetto (rete dotata di soggettività giuridica).

RETE “SOGGETTO”
Contratto con fondo patrimoniale comune e organo comune, che attraverso la volontaria e facoltativa iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, acquista soggettività giuridica dando vita a un NUOVO SOGGETTO.

La rete soggetto è obbligata a dotarsi di una propria partita IVA in quanto soggetto passivo del tributo;
la “rete soggetto” sconta l’imposta sul reddito delle società (IRES);
la “rete soggetto” è soggetto passivo IRAP in relazione all’attività esercitata;
la “rete soggetto”, deve tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 600/1973 e presentare un proprio bilancio.

 

RETE “CONTRATTO”
Contratto che regola una COLLABORAZIONE tra imprese senza dar luogo alla nascita di un nuovo ente autonomo e distinto rispetto alle imprese partecipanti.

Nella “rete contratto” gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti; pertanto la stipula di una rete – contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.
È soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante.
Ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal Testo Unico e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi degli stessi. La fatturazione attiva e passiva va ripartita tra tutte le imprese aderenti.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 31-12-2016

 

Se sei un imprenditore e ti chiedi perché la tua azienda fa fatturato (o addirittura utili) ma alla fine dell’anno non rimangono soldi sul conto, la soluzione NON è andare in banca ed incrementare il tuo debito.

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D.L. 10 febbraio 2009 n.5 Art. 3, commi 4 ter e 4 quater 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

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Il contributo Enasarco 2019 per gli agenti individuali (monomandatari e plurimandatari) e le società di persone è pari al 16,50% (era del 16%), di cui:

- 8,25% a carico del preponente;
- 8,25% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

Massimali provvigionali 2019:
37.913,00 per i m
onomandatari
25.275,00 per i plurimandatari
 
I contributi Enasarco vanno versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza:

per il trimestre gennaio - marzo       la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile - giugno         la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio - settembre    la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre   la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
 
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La direttiva europea 2015/2366 - Payment Services Directive 2 - detta PSD2 - è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs.15 dicembre 2017 n. 218, ed è entrata in vigore il 13 gennaio 2018 e rappresenta una rivoluzione-evoluzione nel rapporto banca impresa cliente.

La direttiva PSD2, nasce in seguito alla continua evoluzione dell’utilizzo di pagamenti elettronici.

Lo scopo della direttiva è quello di rafforzare la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, aumentare la trasparenza e la sicurezza.

I soggetti a cui è rivolta la PSD2 sono i fornitori di servizi di pagamento, dalle banche, alle assicurazioni, alle Fintech, alle telco (telephone company), ai TPP (Third Party Providers).

La direttiva prevede che le banche concedano ai TPP (Third Party Providers) un accesso sicuro ai conti dei clienti e alle informazioni sui pagamenti, allo scopo di realizzare anche un mercato europeo dei pagamenti più efficiente.

In buona sostanza con un click i clienti delle banche potranno decidere a chi dare accesso alle informazioni del loro conto corrente. 

 

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Collaboriamo anche con revisori, banche, CFO, consulenti, organismi di vigilanza, temporary manager.

 

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01 luglio 2021 il nuovo rapporto Banca Impresa - EBA e 2086

L'art.2086 e i nuovi obblighi degli imprenditori e degli amministratori

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

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Per le reti soggetto è previsto che l’organo comune entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio (28 febbraio) debba depositare – inderogabilmente - la situazione patrimoniale presso la Camera di commercio ove la Rete ha la propria sede. 

La Legge non prevede che tale situazione patrimoniale debba essere approvata dalle imprese partecipanti alla Rete Soggetto. Nel caso in cui il contratto - o il regolamento - ne preveda l’approvazione, alla domanda di deposito del bilancio non deve essere comunque allegata la copia del relativo verbale di approvazione.

Per eseguire il deposito va utilizzato il modello B indicando come codice atto il numero 722 (situazione patrimoniale soggetti diversi). 
Il campo “data di approvazione del bilancio” è obbligatorio: si suggerisce di indicare come data di approvazione della situazione patrimoniale la data di invio della domanda.
L’imposta di bollo dovuta (euro 65,00), i diritti di segreteria (euro 62,70) e le sanzioni sono quelle previste per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Si rammenta che gli effetti della pubblicità legale nella Camera di Commercio sono quelli della pubblicità dichiarativa e per questo la situazione patrimoniale non depositata non può essere opposta ai terzi, a meno che non si dimostri che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

I dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore WD33U, deve essere compilato con riferimento al periodo d’imposta 2017 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
“Produzione di metalli preziosi e semilavorati” - 24.41.00;
“Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi” - 32.12.10;
“Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale” - 32.12.20;

Materiali gemmologici (indicare solo se è stato compilato il rigo D03)
– nei righi da D12 a D18, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale di materiali gemmologici utilizzati nel processo di produzione e/o
lavorazione, in rapporto alle quantità complessivamente prodotte e/o lavorate, indicando, rispettivamente, nella prima colonna, la percentuale
di quelli di proprietà dell’impresa e/o di prestito, e, nella seconda colonna, la percentuale dei materiali gemmologici di proprietà di terzi. Si
riporta, a titolo esemplificativo, il seguente esempio:
a) 50% di diamanti, di prestito, impiegati nella produzione;
b) 20% di pietre dure, di proprietà dell’impresa;
c) 30% di coralli, di proprietà di terzi.
In tal caso, andrà indicato 50, nella prima colonna del rigo D12, 20, nella prima colonna del rigo D14, e 30, nella seconda colonna del rigo
D17, per un totale complessivo di 100 di materiali gemmologici utilizzati nel processo produttivo.
Il totale delle percentuali indicate in entrambe le colonne dei righi da D12 a D18, deve risultare pari a 100;

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L’accesso al credito è ormai da anni una criticità per aziende e famiglie a livello dell’intera Unione europea.
La crisi di liquidità, infatti, nonostante i pesanti interventi della Banca Centrale Europea (BCE) - quali il Quantitative Easing (QE) avviato a marzo 2011 o il Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) del 29 luglio 2014, attraverso il quale il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di condurre per un periodo di due anni (rinnovato il 28 aprile 2016), con cadenza trimestrale, una serie di operazioni mirate di rifinanziamento con tasso di interesse fisso di 10 punti base sopra quello di riferimento con scadenza a 4 anni - finalizzati ad una immissione di liquidità nel sistema, ha fortemente inciso sui finanziamenti bancari in Italia (da agosto 2014 si è registrata una diminuzione in valore assoluto pari a 13,2 miliardi di euro verso le imprese).
Più in generale, dall’inizio della crisi il sistema economico italiano ha subito una contrazione nell’erogazione del credito del 9,2%; percentuale corrispondente ad una riduzione dei prestiti pari a quasi 91 miliardi di euro.

Già da alcuni anni gli organi istituzionali comunitari stanno studiando approfonditamente il fenomeno del credit crusca e il 14 novembre 2013 è stata pubblicata un’indagine condotta congiuntamente dalla Commissione europea e dalla BCE dal titolo “Report on the Access to Finance of Small and Medium-sized Enterprises”. Dal documento è emerso che circa il 34% delle PMI oggetto dell’indagine non ha potuto ottenere l’importo completo dei finanziamenti richiesti, soprattutto a causa delle condizioni contrattuali imposte dagli istituti bancari, in particolare tassi di interesse in costante aumento e richiesta proibitiva di garanzie.
Il dato è fortemente significativo se si considera che una rilevante maggioranza delle aziende europee accede al credito attraverso il canale bancario. Si è quindi creato un “collo di bottiglia” sempre più stretto che le aziende - specialmente quelle in fase di start-up - non sempre sono in grado di attraversare.
Dai dati del Report on the Access to Finance poc’anzi citato, comunque, il periodo peggiore sembra essere alle spalle, dato il (lento) miglioramento delle condizioni di credito bancario. La speranza, ad oggi, è che la slavina della crisi finanziaria stia arrivando a vale, ma per le nostre aziende non è ancora il momento di smettere di correre.
 
“Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te” - Friedrich Wilhelm Nietzsche
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 25/05/2017
 
 

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