Si è da poco concluso il 2023, un anno che ha visto le aziende, soprattutto le PMI, alle prese con una complessa gestione degli affari e di conseguenza dei flussi di cassa. Quanto l’incertezza economica e finanziaria ha fatto sentire il suo peso sulla puntualità dei pagamenti delle imprese nel quarto e ultimo trimestre dell’anno?
Per rispondere a questa domanda, andiamo ad analizzare lo Studio Pagamenti Q4 2023 di CRIBIS. Quel che emerge è che il 2023 si chiude con il 41,1% di pagatori puntuali, mentre i pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo raggiungono il 9,6%.
Dati sostanzialmente in linea con il trimestre precedente, mentre se si considera il 2022 si rileva una leggera crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza, che passano dal 9,1% nel Q4 2022 al 9,6% del Q4 2023.
A sorprendere è invece il confronto con il 2019: nel 2023 rispetto ai livelli pre-pandemici gli indici sono tutti in miglioramento:
I pagamenti puntuali passano dal 34,7% del Q4 2019 al 41,1% del Q4 2023;
I ritardi entro i 30 giorni scendono dal 54,8% del quarto trimestre 2019 al 49,3% dello stesso periodo del 2023;
I ritardi gravi registrano una leggera diminuzione dal 10,5% del Q4 2019 al 9,6% del Q4 2023.
Il Nord Est campione di puntualità nei pagamenti
Conducendo un’analisi delle regioni italiane più puntuali, è il Nord Est l’area geografica dove le aziende sono più affidabili, con il 47,7% di pagamenti effettuati a scadenza, seguito da Nord Ovest (47,6%), Centro (37,7%), Sud e Isole (28,6%).
Anche dal punto di vista dei ritardi gravi, il Nord Est risulta essere il più virtuoso con solo il 6,5% di grandi ritardatari, contro il 7,1% del Nord Ovest, il 10,8% del Centro e il 15% di Sud e Isole.
Approfondendo l’analisi, sul podio delle regioni più puntuali troviamo
Lombardia (51,4%)
Emilia-Romagna (48,8%)
Veneto (47,6%).
Performano meglio della media italiana (41,1%) anche Marche (46,3%), Trentino-Alto Adige (46,1%), Friuli-Venezia Giulia (45,7%), Piemonte (43,9%) e Toscana (41,7%).
Di contro, le regioni con le più basse percentuali di pagamenti regolari sono:
Campania (28,5%)
Sicilia (23,1%)
Calabria (25%).
Un andamento che si riflette anche sui tempi medi di pagamento che vanno dai 68 giorni nel Nord Est e Nord Ovest, ai 70 del Centro, per finire con i 71 di Sud e Isole.
Andando nel dettaglio, i tempi medi di pagamento più lunghi sono: Calabria (76), Lazio (74) e Sardegna (73). Mentre quelle dove le fatture vengono mediamente saldate prima sono: Trentino-Alto Adige e Liguria (61).
Maggiore è la dimensione dell’azienda, minore è la puntualità nei pagamenti
Considerando le dimensioni, le grandi aziende sono le meno puntuali con una percentuale di affidabilità del 15,3%. Fanno meglio le imprese medie (28,2%), piccole (38,1%) e micro (43%).
Da notare, però, che proprio queste ultime, se da un lato vantano una puntualità più comune rispetto alle altre categorie, dall’altro presentano anche la percentuale più alta di ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza (10,5%). Dato che scende nel caso delle realtà piccole (6,4%), medie (4,7%) e grandi (3,9%).
Quanto ai tempi medi di pagamento si va dai 69 giorni per le piccole e grandi imprese (in linea con la media italiana) ai 64 delle microaziende e ai 70 delle medie.
Analisi dei pagamenti per settore: la ristorazione quello meno puntuale
Se si prendono in esame i diversi settori, i gruppi merceologici dove i ritardi oltre il mese sono più frequenti sono:
Ristoranti e bar (19,9%)
Industrie alimentari (12,3%)
GD/DO (12,2%)
Agricoltura e allevamento (10,9%)
Costruzioni (10,5%)
Servizi per le persone (10,3%)
Commercio al dettaglio (10,1%). T
Tutti gli altri restano sotto il 10%.
I settori Industrie dei macchinari, attrezzature elettriche ed elettroniche (4,1%), Industrie della carta (3,4%) e Industrie della gomma (3,1%) sono, invece, quelli dove si registrano meno ritardi oltre il 30 giorni.
Da notare, però, che rispetto al trimestre precedente, si osserva una crescita dei ritardi gravi del 19,5% per le Industrie chimiche e del 17,2% per le Industrie della carta.
Estremamente eterogenei i tempi medi di pagamento dei diversi settori: si passa, infatti, dai 94 giorni delle Industrie della ceramica ai 36 giorni dei Servizi per le persone.
C’è da augurarsi che, con il contenimento dell’inflazione e il ribasso dei tassi di interesse, il 2024 sia un anno più favorevole alla solvibilità aziendale, nonostante restino forti incognite sullo sviluppo economico nazionale e le tensioni geopolitiche a livello internazionale.
Cribis Approfondimenti >> Gestione Crediti Commerciali >> Analisi dei pagamenti delle aziende italiane nell’ultimo trimestre del 2023
Autore MARCO PRETI
CEO, Cribis
No Business Plan, No Fido
Assicurazione del credito per le PMI
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Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell’immobile e destinazione d’uso.
Ricerca libera sul sito e con App mobile - I dati possono essere consultati sia attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, sia tramite l’applicazione per smartphone e tablet “OMI Mobile”, che può essere scaricata gratuitamente sui principali store. La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI, il framework cartografico realizzato da Sogei.
Online lo “storico” fin dal 2006 - Oltre alle quotazioni dell’ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all’area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.
Comunicato stampa del 15 marzo 2024
Le quotazioni immobiliari semestrali individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione. Quando per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione è comunque specificato quello prevalente. In particolare:
per Box, Posti auto ed autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo;
per Negozi e Centri commerciali il giudizio Ottimo (O) / Normale (N) / Scadente (S) è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell’unità immobiliare.
Le quotazioni OMI, disponibili in un semestre, sono relative ai comuni censiti negli archivi catastali. E’ quindi, possibile che l’elenco dei comuni presenti in Banca Dati differisca nei diversi semestri per effetto di variazioni circoscrizionali (in esito alle quali sono costituiti nuovi comuni e soppressi altri).
Si avverte che nell’ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.
Per eventuali approfondimenti sui criteri di formazione delle zone OMI e delle quotazioni immobiliari, si rimanda alla sezione Manuali e guide. In caso di utilizzo dei dati pubblicati è necessario citare quale fonte : «Agenzia delle Entrate – OMI».
Welfare aziendale, fino a 2mila euro senza imposte per i dipendenti con figli a carico. Nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa. Le istruzioni dell’Agenzia sulle ultime novità
Arrivano le indicazioni dell’Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E - pdf di oggi, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.
Le novità sul welfare aziendale - La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di welfare aziendale. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.
Nuovo trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori - Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%. La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione - La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Comunicato stampa del 7 marzo 2024
Secondo le stime preliminari, nel mese di febbraio 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua (come nel mese precedente).
La stabilizzazione dell’inflazione sottende andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa: in rallentamento risultano i prezzi degli Alimentari non lavorati (da +7,5% a +4,5%) e lavorati (da +4,5% a +3,8%), degli Altri beni (da +1,7% a +1,3%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,2% a +3,8%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,3% a +3,2%) e dei Servizi relativi all’abitazione (da +2,8% a +2,6%); per contro, si attenua la flessione dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -20,4% a -17,2%) e regolamentati (da -20,6% a -18,6%) e accelerano quelli dei Tabacchi (da +2,2% a +2,6%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,2% a +0,7%).
Nel mese di febbraio l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +2,7% a +2,4% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,0% a +2,7%.
La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni resta stabile (a -0,7%), come anche quella dei servizi (a +2,9%), mantenendo il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni pari a +3,6 punti percentuali.
I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale da +5,1% a +3,7%, come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +3,5% di gennaio a +2,9%).
La variazione congiunturale dell’indice generale risente delle dinamiche opposte di diverse componenti, tra cui: da un lato, l’aumento dei prezzi di Tabacchi (+2,3%), dei Servizi relativi alle comunicazioni, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei Servizi relativi ai trasporti (tutti e tre a +0,4%); dall’altro, la diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-2,4%) e non regolamentati (-0,4%) e degli Alimentati non lavorati (anch’essi a -0,4%).
L’inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,5% per l’indice generale e a +1,1% per la componente di fondo.
In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta di 0,1% su base mensile e dello 0,9% su base annua (stabile rispetto al mese precedente).
Il commento
A febbraio, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma allo 0,8%. La stabilizzazione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo si deve principalmente all’affievolirsi delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimento delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici. In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici, che a febbraio risale al -17,3% (dal -20,5% di gennaio). Si riduce il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del “carrello della spesa” (+3,7%), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,4% (da +2,7% del mese precedente).
COMUNICATO STAMPA ISTAT
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Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770) ...
OGGETTO: Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”)
Sono pervenute a questa Divisione alcune richieste di chiarimenti in merito al
termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche
(CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le
CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia,
le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la
dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
L’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di
razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari,
prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte
di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta,
rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai
dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e
professionisti).
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti
compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello
Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno
utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel
foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi
nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per
l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro
autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade
di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la
dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo
“professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che
per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente
mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di
presentazione del Modello 770).
Si invitano, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le
anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal
modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti
che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale,
agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU
contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno
ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le
certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante
il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i
sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770
(31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730
né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a
tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione
per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
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Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 52, del 02/03/024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0” che delinea un'importante opportunità per le imprese: crediti d'imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali e tecnologie innovative. L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile. Per accedere a questi incentivi è poi richiesta una "doppia certificazione".
Cosa significa? Oltre alla tradizionale asseverazione di un tecnico abilitato, le imprese dovranno ottenere una certificazione energetica che attesti il risparmio energetico conseguito dall'investimento.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Nuovi investimenti, materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale,
effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici (almeno del 3% a livello di struttura produttiva o almeno del 5% in relazione al processo interessato) quali:
-Macchinari 4.0
-Impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile
-Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
-Software o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
-Formazione del personale: Il Piano Transizione 5.0 prevede anche risorse per la formazione del personale in competenze per la transizione verde: b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.
Periodo:
Nel biennio 2024-2025 le imprese potranno utilizzare gli incentivi del piano Transizione 5.0
Aliquote differenziate del credito d'imposta che possono arrivare al:
45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
35% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro
20% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro
La maggiorazione del credito per i pannelli fotovoltaici:
Gli unici moduli ammissibili, sono quelli previsti dall’articolo 12 del D.L. 181/2023:
moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Le imprese che richiedono i nuovi incentivi devono ottenere due tipi di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, che attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Bollino contabile. Una novità è rappresentata dalla certificazione contabile che il revisore dovrà rilasciare per attestare l’effettivo sostenimento della spesa e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.
Riepilogando:
2 comunicazioni al Gse (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
2 certificazioni peritali (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
1 relazione del revisore (al completamento degli investimenti).
Utilizzo del credito 5.0:
Il Credito potrà utilizzare in compensazione con debiti fiscali e contributivi a decorrere dal quinto giorno dalla trasmissione della documentazione da parte del Gse all’Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta non è cedibile. L’ammontare non ancora compensato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il bonus investimenti 5.0 non può essere cumulato con il bonus investimenti per i beni strumentali 4.0.
Imprese escluse
Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Un'occasione comunque da non perdere!
Le imprese che desiderano cogliere questa opportunità dovranno però muoversi con tempestività. I due decreti attuativi che definiscono i dettagli del piano sono attesi a breve.
Per rimanere aggiornati Consultate il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n.52 del 2-3-2024, articolo 38 Transizione 5.0
Si comunicano, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di marzo 2024:
- rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT, relativo al mese di febbraio 2024: 3,607%
- media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione, relativa al mese di gennaio 2024: 3,484%
Roma, 29 febbraio 2024 - Comunicato stampa Banca d'Italia
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Cassa Integrazione Guadagni: a gennaio 2024 autorizzate 49,1 milioni di ore
+68,6% rispetto a dicembre 2023
+16,8% rispetto a gennaio 2023
Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di gennaio sono state 49,1
milioni, il 68,6% in più rispetto al precedente mese di dicembre (29,1 milioni) ed il 16,8% in più rispetto a
gennaio 2023, nel corso del quale erano state autorizzate 42,0 milioni di ore.
Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, si registra quanto segue:
CIG ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2024 sono state 24,1 milioni. Nel precedente
mese di dicembre erano state autorizzate 20,7 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è
del +16,3%. Rispetto a gennaio 2023 (16,7 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del
+44,4%.
CIG straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2024 è di 23,7 milioni (di cui 8,1
per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +219,2% (7,4 milioni di
ore a dicembre 2023), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (23,5
milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +0,6%.
CIG in deroga
Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di gennaio 2024 sono stati pari a 134mila ore,
con una variazione congiunturale del +22,3% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del
+498,1% rispetto a gennaio 2023 (22mila ore).
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a gennaio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,2 milioni e registra un
incremento del +35,1% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di gennaio 2023 le ore autorizzate
erano state 1,8 milioni, la variazione tendenziale è del -34,6%
Comunicato Stampa INPS
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