02-05-2014 07:55:58
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30-04-2014 07:46:46
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Con il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, denominato Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria è stato introdotto l'istituto del reclamo e mediazione nel procedimento in Commissione tributaria provinciale.
Dal punto di vista della tecnica normativa, tale istituto è disciplinato dall'articolo 17-bis (rubricato appunto Il reclamo e la mediazione) del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
L’articolo 17-bis stabilisce che qualora un contribuente ricorra avverso il ruolo a seguito del quale è stata diffusa una cartella di pagamento, notificata successivamente al 1 aprile 2012, per le impugnazioni di importo inferiore a ventimila euro, debba presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo.
La nuova disposizione normativa (così come da ultimo modificata dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013) puntualizza che la consegna del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso stesso.
Per scaricare un fac simile di reclamo cliccare qui.
La nuova norma ha assegnato alla consegna del reclamo il potere di sospendere la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato, per un periodo di novanta giorni.
Trascorsi i 90 giorni senza un accordo di mediazione o senza l’accoglimento del reclamo, tale sospensione cessa il suo effetto e vengono conteggiati gli interessi previsti dalle leggi d’imposta.
Il reclamo può includere una fondata intenzione di mediazione, comprendente una rideterminazione dell’ammontare della pretesa, a meno che la stessa non venga formulata d’ufficio da parte dell’organo destinatario qualora non intenda accogliere in tutto o in parte il reclamo.
Norma di comportamento Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 1 marzo 2014 n. 190 - «Trattamento ai fini IVA delle indennità per la perdita dell'avviamento commerciale».
Art. 1
La Massima
1. L'indennità per la perdita dell'avviamento che il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore al termine della locazione, ai sensi dell'articolo 34 della L. n. 392 del 1978, ha natura di indennizzo e come tale è esclusa dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto sia carente di effettiva controprestazione da parte del conduttore.
Leggi tutto: Trattamento ai fini IVA delle indennità per la...
Il Modello di dichiarazione IMU è stato approvato con il Decreto del MiSE di cui al D.Lgs n. 23/2011, art. 9, comma 6, pubblicato nella G.U. n. 258 del 5 novembre 2012. Il contribuente tenuto a pagare l’IMU, deve presentare l’eventuale dichiarazione solo quando le modifiche e le variazioni che determinano un diverso importo da pagare rispetto alla situazione precedente, non sono immediatamente acquisibili da parte del comune. La presentazione, mediante consegna al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili interessati, va fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello delle variazioni da comunicare. La dichiarazione IMU 2015 va quindi presentata entro il 30 giugno 2016.
Con la Circolare 2/DF del 3 giugno 2015 il Ministero ha precisato che per denunciare le variazione TASI ai comuni, si dovrà utilizzare lo stesso modello previsto per la dichiarazione IMU.
Clicca qui per scaricare il modello
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Clicca qui per scaricare un modello editabile della dichiarazione IMU
Pronto il modello che consente a imprese e lavoratori autonomi che hanno subito la distruzione o l’inagibilità dell’azienda o dello studio professionale, nonché la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per la propria attività, di chiedere un credito d’imposta pari al costo sostenuto per far fronte ai danni, oltre che per realizzare il miglioramento sismico degli edifici. Le istanze potranno essere presentate già a partire dal 14 aprile. Il modello, previsto dal Dm 23 dicembre 2013 e approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia, è disponibile con le relative istruzioni sul sito internet www.agenziaentrate.it.
Leggi tutto: Imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal...
«PREMESSA
L’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l’istituto del cinque per mille anche per l’esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell’applicabilità del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
Rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio.
Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari e alle modalità di attribuzione del contributo del cinque per mille alla circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 nonché alla normativa e prassi elencata in calce alla presente circolare.
La presente circolare fornisce una sintesi dei termini degli adempimenti ai fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Vengono, inoltre, segnalate alcune novità in materia di pubblicazione degli elenchi».
Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, redditi 2013, CUD2014. Nel punto 132 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione di imposta. Si precisa che nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nelle annotazioni (cod. AU) va indicato l’ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione.