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Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2014
 
Nuove aliquote per la tassazione dei redditi di natura finanziaria In una circolare i chiarimenti delle Entrate   
 
Con la circolare n. 19/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle misure previste dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 66 del 2014, che ha modificato l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a partire dal 1° luglio 2014.  Il documento di prassi affronta gli effetti della nuova disciplina in tutti gli ambiti di applicazione fornendo istruzioni ed esempi.   
Conti correnti, depositi bancari e postali, obbligazioni - L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall’articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.  
Redditi finanziari - Inoltre, dal 1° luglio 2014, l’aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir. Al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.  
Le deroghe - Rimane confermata l’aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l’aliquota di tassazione passa dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.  
Via la ritenuta su redditi da investimenti e attività estere - Il documento di prassi si sofferma sull’abrogazione della ritenuta del 20%, prevista dal Dl n. 66 del 2014 , che esplica effetti ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

In materia di dichiarazioni dei redditi sono previste:
  • sanzioni amministrative;
  • sanzioni penali (per i casi più gravi).
Le sanzioni amministrative riguardano:
  1. l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione;
  2. la dichiarazione infedele o inesatta, con specifiche sanzioni per le violazioni connesse agli obblighi in materia di studi di settore;
  3. l'omesso o tardivo versamento delle imposte.
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione
 
FATTISPECIE SANZIONE
Omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovure imposte Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Omessa presentazione della dichiarazione qualora "non" siano dovure imposte 258 euro min - 1.032 euro max (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Omessa presentazione della dichiarazione qualora "non" siano dovure imposte, da parte di soggetto obbligati alla tenuta di scritture contabili 258 euro min - 2.064 euro max (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni Le stesse sanzioni previste per l'omessa comunicazione (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Presentazione della dichiarazione con ritardo "non" superiore a 90 giorni 1/10 del minimo applicando le norme sul ravvedimento. In caso contrario, le stesse sanzioni previste per l'omessa dichiarazione (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997 e Art. 13, lettera c), D. Lgs n. 472/1997)
Tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazione da parte di soggetti incaricati 516 euro min - 5.164 euro max (Art. 7-bis D.Lgs n. 241/1997)
Se la violazione di omessa dichiarazione riguarda redditi prodotti all'estero , le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. La sanzione è raddoppiata se l'omissione riguarda investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009).
Dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione emerge che la eventuale violazione di omesso versamento di imposte (v. infra) si applica solo nel caso di dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni (cfr. Appendice, voce “Sanzioni amministrative”, punto 2); nel caso di dichiarazione omessa, quindi, la sanzione prevista per questa violazione dovrebbe “assorbire” quella dell'omesso versamento del tributo non dichiarato.
 
Dichiarazione infedele o inesatta
 
FATTISPECIE SANZIONE
Dichiarazione annuale infedele Dal 100% al 200% della maggiore impostao della differenza di credito (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione infedele dovuta ad omessa o infedele indicazione dei dati previsti ai fini degli studi di settore o ad indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti 110% min - 220% max della differenza (la sanzione va dal 100% al 200% se il maggior reddito, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiafrato) (Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione infedele dovuta ad omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, qualora il contribuente non abbia provveduto alla presentazione de modello anche a seguito di specifico invito dell'ufficio 150% min - 300% max della differenza (la sanzione va dal 100% al 200% se il maggior reddito, accertato a seguito della corretta applicaizone degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato) (Art. 1, comma 2-bis1, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione annuale "inesatta" 258 euro min - 2.065 euro max (Art. 8 comma 1, primo periodo, Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione annuale "inesatta" in quanto è omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati frilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Ufficio 2.065 euro max (Art. 8 comma 1, primo periodo, Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione annuale "inesatta" in quanto è omessa o incompleta l'indicazione delle specie e degli altri componenti negative deducibili, derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartementi all'unione Europea aventi regimi fiscali orivileggiati 10% dellimporto relativo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di € 50.000 euro (Art. 8, comma 3-bis D.Lgs n. 471/1997)
Se la violazione di infedele dichiarazione riguarda redditi prodotti all'estero , le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. La sanzione è raddoppiata qualora l'infedeltà derivi dall'omessa indicazione di investimenti ed altre attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato (art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009).
 
Omesso o tardivo versamento di imposte
 
FATTISPECIE SANZIONE
Omesso o tardivo versamento delle imposte 30% del tributo non versato o versato in ritardo (Art. 13, comma 1, primo periodo, D.Lgs n. 471/1997)
Tardivo versamento di imposte entro 15 giorni della scadenza 1/15 per ciascun giorno di ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997)
Tardivo versamento di imposte entro 15 giorni della scadenza, avvalendosi del ravvedimento operoso 1/10 di 1/15 per ciascun giorno di ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997 - Art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 472/1997)
Tardivo versamento di imposte tra il 16 ed il 30° giorno dalla s cadenza, avvalendosi del ravvedimento operoso 3% del tributo versagto in ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997 - Art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 472/1997)
Tardivo versamento di imposte oltre il 30° giorno della scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso. 3,75% del tributo versato in ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997 - Art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 472/1997)
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti Dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi (la sanzione è del 200% se i crediti compensati superano l'importo di 50.000 euro per ciascun anno solare) (Art. 27, comma 18, D.L. 185 del 2008)
 

Per poter verificare l’efficacia e la produttività di azioni e persone nelle aziende sono necessari degli indicatori. Ne esistono di molti tipi e specifici per ogni tipo di azienda. Questi sono i KPI, acronimo inglese di Key Performance Indicators, ossia gli indicatori chiave di prestazione usati dalle aziende per misurare obiettivamente il rendimento dei propri processi.

Kpi della prestazione logistica
I KPI logistici consentono di misurare le prestazioni di un’ampia gamma di processi: ricevimento merci, operazioni di stoccaggio, l’efficienza e la qualità delle attività di picking, gestione delle scorte, spedizioni, consegne, trasporto e gestione dei resi. Lo scopo finale dell’utilizzo di KPI nella logistica è migliorare la produttività, ottimizzare i costi e aumentare la qualità del servizio.

Nella prestazione logistica ci sono tre aree che bisogna seguire specialmente:

Scorte o Approvvigionamento
Magazzino
Trasporti
Ognuna di queste aree è legata alle altre, ma allo stesso tempo funzionano con dei processi diversi.

Scorte
Qui ci si occupa dell’approvvigionamento delle scorte o materie prime di produzione, ossia di sosta e trasferimento dei materiali. I principali processi sono:

Pianificazione dell’approvvigionamento: la compra dei materiali ai fornitori in base alla domanda all’interno degli altri processi logistici. In questo processo vengono emessi gli ordini di acquisto, di conto lavoro, di produzione o di trasferimento tra depositi.
Previsione della domanda: si prendono gli ordini dei clienti e con essi si realizza una previsione per i periodi successivi, valutando anche l’evadibilità degli stessi.
Pianificazione del livello di materiali: qui si calcolano parametri di gestione come la scorta minima, il punto di riordino, il lotto economico, ecc.
I Kpi più comuni in quest’area sono:

indica di rotazione: spedizione / giacenza media;
puntualità del fornitore: ordini consegnati puntuali / ordini consegnati totali;
obsolescenza: valore magazzino obsoleto / valore magazzino;
overstock: valore magazzino. in surplus / valore magazzino;
evadibilità ordini: numero di ordini evadibili / numero totale di ordini ricevuti;
lead time: lead time effettivo / lead time previsto.

Magazzino
Ogni processo logistico è solitamente legato a un magazzino, per cui è importante valutare il rendimento anche questo tipo di processo. Qui ci si occupa di gestire la sosta dei materiali e renderla il più efficiente possibile. I processi che si trovano solitamente sono:

Ricevimento: in questa fase avviene lo scarico del mezzo di trasporto, il riconoscimento delle unità di carico con il documento di trasporto, il deposito del materiale in una apposita area, l’inserimento dei dati nel sistema informativo, il controllo dei materiali e lo smistamento.
Stoccaggio: come viene conservato il materiale. Si tratta di posizionare i materiali nelle loro ubicazioni corrette, sia dopo il ricevimento sia a seguito di una riorganizzazione.
Prelievo: ovvero quando si preleva il materiale per essere trasferito. Vengono definiti i prelievi da effettuare, vengono prelevati i materiali, identificati, controllati e smistati nelle varie destinazioni.
Spedizione: si prepara il materiale per essere spedito. Formare le unità di spedizione, predisporre la documentazione necessaria e disporre le unità di spedizione nella apposita area in attesa che il materiale venga trasferito.
Inventario: contare le giacenze fiscali con quelle fisiche per verificare se ci sono differenze. Può essere un’attività continua o periodica, dipendendo dalle esigenze.

Gli indicatori più usati sono:

tasso di occupazione del magazzino: spazio occupato / spazio totale;
saturazione superficiale o volumetrica: superficie (o volume) occupata / superficie (o volume) totale;
produttività: numero righe evase / giorno;
accuratezza inventario: numero codici errati / numero codici totali;
movimentazione in entrata o uscita: numero righe entrate (o uscite) / movimenti totali giorno;
affidabilità delle consegne: numero spedizioni errate / numero spedizioni totali;
puntualità della consegna: ordini consegnati puntuali / ordini consegnati totali.

Trasporti
Non può mancare nel mondo logistico il calcolo di quegli indicatori che analizzano la mobilizzazione delle merci. Ci si occupa di gestire i trasferimenti di materiali tra i vari nodi, in modo particolare tra i nodi di proprietà dell’azienda e del trasferimento dei materiali verso i nodi periferici o clienti. Si inglobano due processi:

Gestione della distribuzione: la gestione della spedizione dei materiali verso i vari nodi. Viene definito il piano di spedizione, prenotati i ritiri e predisposta la documentazione necessaria.
Gestione dei vettori: ossia la gestione dei mezzi interni o esterni. Comprende gli accordi con i fornitori esterni per le spedizioni gestite in outsourcing, invece per le spedizioni gestite in proprio vengono effettuate tutte le operazioni necessarie alla gestione della flotta di automezzi.
I principali kpi per l’ambito del trasporto sono:

puntualità del ritiro o consegna: ritiri (o consegne) puntuali / ritiri (o consegne) totali;
accuratezza della consegna: consegne errate / consegne totali;
costo per km: costo trasporto / km percorsi;
volume medio: volume trasportato / numero spedizioni.

Da Esneca

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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L’Agenzia delle Entrate mediante la circolare n. 16 E, 11/06/2014, ha fornito delucidazioni su tutte le agevolazioni fiscali previste per le start up innovative, alle quali, viene esplicitato, non si applicano le norme relative alle società di comodo.
Nella circolare vengono preliminarmente elencate le caratteristiche e i requisiti necessari che identificano una start-up innovativa.
 
Clicca qui per scaricare liberamente la circolare n.16/E e continuare la lettura.

Misura del contributo unificato tributario (CU) dovuto, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, dal 01 gennaio 2012:
  • 30 euro per controversie di valore fino a 2.582,28 euro;
  • 60 euro per controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro;
  • 120 euro per controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino a 25.000 euro;
  • 250 euro per controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro;
  • 500 euro per controversie di valore superiore a 75.000 euro e fino a 200.000 euro;
  • 1.500 euro per controversie di valore superiore a 200.000 euro.
Per le controversie tributarie di valore indeterminabile (quali si considerano, ad esempio, le controversie inerenti le operazioni catastali) è dovuto un CU pari a 120 euro.
Il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.

Per valore della lite tributaria “[…] si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Gli aumenti che sono stati introdotti dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2012, entrati in vigore il 1° gennaio 2013 non si applicano al contributo unificato del processo tributario.
 
A partire dal 12 dicembre 2012 sono cambiate, nel processo tributario, le modalità di pagamento del contributo unificato. Per adempiere al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario sarà necessario:
1. utilizzare il nuovo contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio (attenzione chiedere contributo unificato tributario),
ovvero
2. effettuare il versamento con modello F23 con il nuovo codice tributo 171T “Contributo unificato di iscrizione ″
 

Novità per il Processo Tributario dal 1 gennaio 2014; l'art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Il comma 3 bis dell'art. 14 del D.P.R. 115/02 è stato così modificato: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". Di conseguenza, la diversa (e maggiore) determinazione del valore della lite comporta nella generalità dei casi un aumento dell'importo del contributo unificato da versare.

Con la risoluzione n. 104/E del 7 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario. In sede di compilazione del modello di pagamento gli interessati dovranno prestare attenzione alle sezioni 'dati anagrafici' e 'dati del versamento'. I codici tributo '171T'; '172T'; '173T' e '174T' sono operativi dal 12 dicembre 2012.

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