Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, redditi 2013, CUD2014. Nel punto 132 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione di imposta. Si precisa che nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nelle annotazioni (cod. AU) va indicato l’ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione.