Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2012 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Se nel corso del 2012 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR. A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E (download .pdf) del 27/6/2014, avente ad oggetto «Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Abstract:
«Premessa
Gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (di seguito decreto), intervengono sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2014, è previsto l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota della relativa tassazione, salvo il mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela, nonché una disciplina transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell’aliquota stessa.

Dal 1° luglio, per il diritto e la misura degli assegni familiari, valgono i nuovi limiti reddituali indicati dall’Inps. Le tabelle con i limiti di reddito a cui fare riferimento, a seconda della composizione del proprio nucleo familiare, sono allegate alla circolare n.109 del 27 maggio 2015 per gli importi dell'anno 2015-2016 che risultano confermati anche per l'anno 2016 - 2017 giusta circolare n. 92/2016Quindi dal 30 giugno di quest'anno non cambia nulla visto che gli importi del periodo precedente sono stati confermati in toto.
In base a questi nuovi importi partiranno le verifiche dei requisiti da parte dell’Istituto. La prestazione spetta ai lavoratori dipendenti, agli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati e ai pensionati.
 
Clicca qui per scaricare i nuovi importi degli assegni familiari segnalati sulle nuove tabelle avranno validità dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 e dal 01 luglio 2016 al 30 giugno 2017
 
Clicca qui per scaricare la domanda ANF SR16

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2014

L’Agenzia risponde anche ai quesiti su fattura differita e semplificata  
È una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Al contrario, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create tramite un software di contabilità, vengono inviate e ricevute in formato cartaceo. Via libera, inoltre, al documento fiscale digitale anche senza un precedente accordo con il destinatario e all’utilizzo dei sistemi tecnologici che si ritengono più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità della fattura elettronica. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti oggi con la circolare n. 18/E che, alla luce delle modifiche agli articoli 21 e 39 del DPR n. 633/1972 (introdotte dalla Legge di Stabilità 2013), detta nuove indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione in formato elettronico. Il documento di prassi risponde, inoltre, ai quesiti sottoposti all’Amministrazione in tema di fattura differita e semplificata. L’invio e la ricezione fanno la differenza - La circolare chiarisce che per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è rilevante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità, vengono successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo. Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppur create in formato cartaceo, vengono successivamente trasformate in documenti informatici e inviate e ricevute tramite posta elettronica. Viene, inoltre, espressamente chiarito che la fattura può essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa. Laddove l’emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest’ultimo può non accettare il processo, e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente. I tratti distintivi della fattura elettronica - In relazione all’obbligo, previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica, la circolare precisa che sono tenuti a garantire il rispetto di questi requisiti sia il fornitore/prestatore sia il cessionario/committente, anche adottando modalità indipendenti l’uno dall’altro. La circolare, richiamando quanto previsto dalle Note esplicative alla Direttiva 2010/45/UE, precisa che l’origine di una fattura si considera autentica quando l’identità del fornitore/prestatore o dell’emittente sono certi e che l’integrità del contenuto è garantita anche quando varia il formato della fattura (conversione in altri formati, come ad esempio da MS word a XML), a patto che i dati non siano alterati. Infine, il documento di prassi ricorda che il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico.
Come garantire i requisiti di autenticità e integrità - Chi emette la fattura elettronica, come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972, può utilizzare i sistemi tecnologici che ritiene più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità. La circolare prende in esame a titolo esemplificativo i  sistemi di controllo di gestione, la firma elettronica e i sistemi EDI. In particolare, chiarisce che chi sceglie di utilizzare un sistema di controllo di gestione deve assicurarsi che non venga conservata soltanto la fattura ma che, per tutto il ciclo di vita del documento, sia disponibile anche la documentazione che ne garantisce l’autenticità e l’integrità, consentendo cioè che il valore di un componente sia verificabile almeno con una fonte indipendente.   Invio delle fatture più flessibile - Il nuovo articolo 21 del DPR n. 633/1972 non richiede più il “ previo accordo con il destinatario ” per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura. È quindi sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato. Inoltre, è possibile trasmettere per via elettronica allo stesso destinatario più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto, inserendo una sola volta le informazioni comuni (come ad esempio le generalità dell’emittente, la partita Iva, la data di emissione, ecc.), a patto che sia possibile accedervi da ogni fattura. La circolare chiarisce, infine, che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l’emittente può comunque procedere all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che siano rispettati i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione. Ok alla fattura differita anche per le prestazioni di servizi - Gli operatori economici possono emettere fattura differita  anche in caso di prestazioni di servizi, e non più solo in presenza di cessione di beni, a patto che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. La fattura semplificata si fa ancora più snella - Nella fattura semplificata, prevista per importi non superiori a 100 euro, è possibile, senza precludere l’esercizio del diritto alla detrazione, riportare alternativamente o gli elementi “tradizionali” (ditta, denominazione, nome, cognome,  ecc.) o, a seconda dei casi, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue. Inoltre, in fase di registrazione, è possibile riportare soltanto il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, se questo è l’unico dato indicato. In più, in modalità semplificata, la fattura rettificativa può essere emessa a prescindere dall’importo certificato. Da ultimo, la circolare conferma che anche la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale.

L’AdE Direzione Centrale Accertamento ha illustrato, nella circolare n. 25 E del 06 agosto 2014, le indicazioni operative, differenziate per tipologia di contribuente, che l’Ufficio deve seguire nell’attività di prevenzione e contrasto dell’evasione e dell’elusione per l’anno 2014.  

Clicca qui per scaricare la circolare n. 25/2014

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2014
 
Studi di settore per il periodo d’imposta 2013 Le novità nella circolare delle Entrate  
Arrivano i chiarimenti sull’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2013. Dall’aggiornamento delle analisi di territorialità ai correttivi per la congiuntura economica, la circolare n. 20/E delle Entrate illustra le novità che riguardano gli studi di settore, soffermandosi in particolare sui 69 approvati col decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, così suddivisi per categorie:  
  • 21 studi per il settore delle manifatture
  • 21 studi relativi al settore dei servizi
  • 6 studi per i professionisti
  • 21 studi per il commercio  
Studi di settore su misura del territorio – Fra le principali novità nell’applicazione degli studi di settore spiccano quelle introdotte in tema di aggiornamento delle analisi della territorialità, sviluppate su scala comunale, provinciale e regionale in base anche ai dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 2011 e approvate con decreto ministeriale del 23 dicembre del 2013. In particolare, questo tipo di dati è stato utilizzato per sviluppare gli indicatori che tengono conto della territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili e delle quotazioni immobiliari. Gli studi di settore sono stati resi, inoltre, sempre più aderenti alla realtà economica territoriale con l’applicazione di indicatori specifici relativi al “livello dei canoni di affitto dei locali commerciali”, al “reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef” e al “livello delle retribuzioni”.  
Correttivi a prova di crisi – L’applicazione degli studi di settore al periodo d’imposta 2013 tiene conto della congiuntura economica negativa con una serie di misure  che modificano il funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte” e introducono correttivi di settore e individuali.  Inoltre, per il periodo d’imposta 2013 sono previsti correttivi specifici che prendono in considerazione l’incremento dei prezzi dei carburanti, per gli studi di settore VG68U (“Trasporto di merci su strada e servizi di trasporto”), VG72A (“Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente”) e VG72B (“Altri trasporti terrestri di passeggeri”).

Si ricorda che la contribuzione dei lavoratori domestici ha le seguenti scadenze:

dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
 
Sul portale Inps è disponibile un nuovo servizio online che consente il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.
Un datore di lavoro in possesso di PIN può usufruire del servizio di notifica SMS, in modo da essere avvertito nei 10 giorni antecedenti la scadenza. Inoltre, per calcolare semplicemente i contributi in relazione alla retribuzione, Inps mette a disposizione, sul suo portale, un simulatore di calcolo.

I contributi possono essere versati attraverso le seguenti modalità:
utilizzando il bollettino MAV (pagamento mediante avviso);
online sul sito www.inps.it, nella sezione Pagamento dei lavoratori domestici, utilizzando la carta di credito;
oppure rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche", dichiarando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l'importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell'assunzione, ma sarà sempre possibile variare l’importo dei contributi prima di effettuare il pagamento, dichiarando il dato da sostituire. 


I pagamenti possono essere effettuati tramite questi canali:

-dalla sezione Pagamento dei lavoratori domestici del sito Inps
-presso banche, uffici postali e altri istituti di pagamento (anche denominati PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento), aderenti al circuito PagoPA;
-punti vendita Sisal o Lottomatica.
 
 
 

Comunicato stampa INPS del 3 luglio 2014
 
Lo comunica l’Istituto nel messaggio n.  5661 del 27/6/2014.
Si tratta di un credito d’imposta di importo complessivo pari a 640 euro, che sarà riconosciuto in via automatica, in base ai dati degli archivi Inps, in rate mensili di 80 euro. Il pagamento verrà effettuato centralmente dall’Istituto. L’Inps sta notificando con un sms l’accredito della prima rata a partire dal 30 giugno ai disoccupati e ai percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito come Mobilità/ASpI/MiniASpI ecc. Ai pensionati, aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, la prima rata di 80 euro del bonus sarà accreditata con la pensione di luglio e notificata con un’informativa nel cassetto previdenziale consultabile tramite il PIN nel Menu Servizi online>Servizi al cittadino del portale Inps.

Devi aprire la partita IVA? Cerca qui la tua attività..