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E' riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E).

Fonte: Istruzioni Agenzia delle Entrate 730 2014 (vai all'articolo)

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Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E).

Fonte: Istruzioni Agenzia delle Entrate 730 2014 (vai all'articolo)

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E' elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.

 

Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
 
 
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Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E (download .pdf) del 21.11.2013, avente ad oggetto «Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi».
 
Abstract:
«La corretta qualificazione giuridica di ogni rapporto tra la pubblica amministrazione ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di danaro è necessaria al fine di inquadrare correttamente le operazioni connesse, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista del trattamento tributario.

Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E (download .pdf) del 12.11.2013, avente ad oggetto «Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici – Articolo 92, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917».

QUESITO
ALFA S.p.A. [di seguito “società istante”] dichiara di essersi aggiudicata ad un’asta giudiziaria presso il tribunale di … nel corso dell’anno 2010 un immobile ad uso abitativo di recente costruzione, facente parte di un complesso immobiliare composto da sei villette a schiera. Divenuta proprietaria dell’immobile con decreto di trasferimento del febbraio 2011, la società ha provveduto ad iscriverlo in bilancio – relativamente all’esercizio chiuso al 31 marzo 2011 – tra le “rimanenze”, valutandolo al costo specifico, comprensivo del prezzo di acquisto e degli oneri accessori, per poi procedere alla relativa vendita.
La perizia redatta dal Consulente Tecnico nominato dal Tribunale ha attestato la conformità dell’immobile alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata dal comune, fatta salva la possibilità di condonare, secondo quanto previsto nel decreto giudiziario, eventuali difformità ai sensi della legge n. 47 del 1985. L’interpellante riferisce che quanto attestato dal consulente in sede di perizia si è rivelato infondato, in quanto l’intero complesso immobiliare è risultato essere totalmente difforme rispetto alla licenza edilizia; peraltro, non è stato possibile, diversamente da quanto precedentemente attestato, procedere al condono dell’opera.
La società istante ha, quindi, presentato ricorso al tribunale per l’annullamento dell’atto di trasferimento dell’immobile senza, tuttavia, ottenerlo. Anche il successivo reclamo non ha avuto esito favorevole. La perizia effettuata da un consulente incaricato dalla società, nel confermare l’impossibilità di procedere alla sanatoria, ha stimato un valore di mercato dell’immobile significativamente inferiore al prezzo di acquisto. Tale minor valore sarà oggetto di iscrizione in bilancio relativamente all’esercizio chiuso al 31 marzo 2013. Quanto sopra premesso, si chiede di sapere se la svalutazione contabile dell’immobile assuma rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 92 del TUIR.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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