Con il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, denominato Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria è stato introdotto l'istituto del reclamo e mediazione nel procedimento in Commissione tributaria provinciale.
Dal punto di vista della tecnica normativa, tale istituto è disciplinato dall'articolo 17-bis (rubricato appunto Il reclamo e la mediazione) del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
L’articolo 17-bis stabilisce che qualora un contribuente ricorra avverso il ruolo a seguito del quale è stata diffusa una cartella di pagamento, notificata successivamente al 1 aprile 2012, per le impugnazioni di importo inferiore a ventimila euro, debba presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo.
La nuova disposizione normativa (così come da ultimo modificata dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013) puntualizza che la consegna del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso stesso.
 
Per scaricare un fac simile di reclamo cliccare qui.
 
La nuova norma ha assegnato alla consegna del reclamo il potere di sospendere la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato, per un periodo di novanta giorni.
Trascorsi i 90 giorni senza un accordo di mediazione o senza l’accoglimento del reclamo, tale sospensione cessa il suo effetto e vengono conteggiati gli interessi previsti dalle leggi d’imposta.
Il reclamo può includere una fondata intenzione di mediazione, comprendente una rideterminazione dell’ammontare della pretesa, a meno che la stessa non venga formulata d’ufficio da parte dell’organo destinatario qualora non intenda accogliere in tutto o in parte il reclamo.
In virtù dell'introduzione della mediazione tributaria, sono state apportate modifiche al modello della cartella di pagamento previsto dall'articolo 25 del dPR 29/9/1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Da ultimo, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 47595 del 2 aprile 2014 (download .pdf).