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Nel punto 131 del CUD 2014, va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e del 24%.
ATTENZIONE Gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR potrebbero essere oggetto di variazioni come disposto dall’art.1, commi 575 e 576, della L. 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014).
Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A posta in appendice alle presenti istruzioni nonché il relativo importo al lordo delle franchigie applicate.
Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l’importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l’importo va comunque indicato nelle annotazioni con l’apposita dicitura: “Importo delle spese mediche inferiori alla franchigia”.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 24%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella B posta in appendice alle presenti istruzioni nonché il relativo importo.

Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio danno diritto alla detrazione del 19%.

L'importo pagato nel corso dell'anno 2012 va indicato nel Modello 730/2013, righi E17, E18, E19 - Altre spese, codice 33.
 
L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD.
 
 

Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

Fonte: Istruzioni Agenzia delle Entrate 730 2014 (vai all'articolo)

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L'Agenzia delle Entrate ha predisposto, con il Comunicato Stampa del 28 giugno 2007, un elenco di riferimento delle cause che giustificano l'eventuale non congruità rispetto alle risultanze degli studi di settore.

Le descrizioni, da indicare nel campo "Annotazioni" del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, sono riprese da due circolari della stessa Agenzia, ovvero la:

Per scaricare in formato pdf il Comunicato Stampa del 28 giugno 2007 clicca qui

E' riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E).

Fonte: Istruzioni Agenzia delle Entrate 730 2014 (vai all'articolo)

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