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Dichiarazione Conai. Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a Utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell’importatore stesso.
 
Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi vuoti con il modulo 6.1 e gli imballaggi pieni con il modulo 6.2 che possono essere inviati a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.
 
Procedura ordinaria - mod. 6.2
È la modalità generale di dichiarazione periodica per l'importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale e, per la carta e la plastica, per fascia contributiva /tipologia di imballaggi.
 
Procedura semplificata - mod. 6.2
Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:
-esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
-in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori esteri, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse)
La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:
-importazione di prodotti alimentari;
-importazione di prodotti NON alimentari.
Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.
 
Le aliquote per l’anno 2022, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:
Importazione di prodotti alimentari
Aliquota dello 0,17% sul valore complessivo delle importazioni.

Importazione di prodotti NON alimentari
Aliquota dello 0,08% sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: 90,00 Euro/t senza distinguere tra i sette materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari.

Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

Esenzioni per export (sia in altri Paesi UE che Extra UE)
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. CONAI prevede varie procedure di esenzione:
-una procedura ex-post che consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi;
-una procedura ex ante che consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota. Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo vigente basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA).
-per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle due precedenti.
 
La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE
-Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
-Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
-Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata.
-Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex-post”.
-La compensazione si applica esclusivamente tra import e export distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.
 
 
Adesione al Conai

Conai contributo ambientale

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Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno.
Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente con altri impieghi.

Luigi Einaudi (1874 – 1961), economista, pubblicista, uomo politico e 2° Presidente della Repubblica Italiana

 

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La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto l’agevolazione fiscale del super ammortamento o maxi ammortamento al 140%.

I soggetti beneficiari di tale agevolazione sono tutti i contribuenti IVA titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, inclusi i contribuenti minimi – ed esclusi invece i contribuenti in regime forfettario.

Il super ammortamento può essere applicato solo per i beni strumentali materiali nuovi, acquistati tra il 15 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 e che abbiano un coefficiente di ammortamento civilistico pari o superiore al 6,5% (sono quindi esclusi i fabbricati ad esempio)

Il super ammortamento è irrilevante ai fini degli studi di settore e non produce alcun effetto sulla base imponibile dell’IRAP. L’agevolazione non alcun altresì effetto sulla determinazione delle plusvalenze e/o minusvalenze che saranno calcolate in caso di cessione dei beni.

L’agevolazione consiste nel maggiorare, ai soli fini fiscali rilevanti ai fini dell’Irpef e dell’Ires, il 40% il costo di acquisto dei beni strumentali material nuovi come sopra descritti che consentirà alle aziende di dedurre una quota di ammortamento fiscale maggiore rispetto a quella civilisticamente determinata. Il super ammortamento è quindi una deduzione extra contabile che si concretizza in una variazione in diminuzione dell’utile fiscale su cui calcolare le imposte. Sono compresi nell’agevolazione anche i beni di costi unitario inferiore a 516,46 euro.

Se quindi ad esempio un’azienda acquista un bene strumentale nuovo del valore imponibile di 1.000,00 euro e per il quale è previsto un coefficiente di ammortamento del 10%, in luogo dell’ammortamento civilistico di euro 100,00, l’azienda potrà fiscalmente detrarre l’importo di euro 140,00 di quota di ammortamento fiscale.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 12-09-2016

Mi occupo di economia e imprese da diversi anni. Ne ho vissuto inevitabilmente i trend di crescita, i cambi di prospettiva e i periodi di crisi. Una crisi che mai come negli ultimi anni sembra essere diventata sistemica, più che passeggera, soprattutto per quelle aziende piccole, medie o grandi che siano, che non abbiano apportato nessun tipo di cambiamento rispetto alle modalità di conduzione del proprio business. In termini di sviluppo di nuovi prodotti, innovazione di processi, diverso approccio al mercato che cambia a notevole velocità sotto i nostri occhi. Quelle aziende che, per dirla con Albert Einstein, non abbiano colto nella crisi un’opportunità per riorientarsi, per apportare quei cambi di strategia che le potessero portare a superare i momenti di difficoltà senza essere superate. Non abbandonandosi alla pigrizia nel trovare nuove soluzioni. Non tenendo insomma le finestre chiuse al quel forte vento di innovazione che le sta investendo. Faccio la conoscenza di Gianni Ineichen in una soleggiata mattina di dicembre ad un incontro sulle Reti di Imprese. Ci troviamo fin dalle prime battute accomunati dalla stessa professione, dalla passione per il nostro meraviglioso territorio e soprattutto da diversi anni di esperienza come consulenti di impresa. Ed è in questa occasione che faccio la mia prima conoscenza di Tibex.net di cui Gianni è Amministratore Delegato. Da un nostro secondo e successivo incontro presso il mio studio e dalla volontà di capire meglio il funzionamento di questa nuova e virtuosa realtà, che nasce questa intervista.
 
Innanzitutto, cos'è Tibex.net ?
E’ un "sistema" economico creato per facilitare le relazioni tra soggetti economici operanti in uno stesso territorio. Attraverso una piattaforma di conti on line e l’utilizzo di una “moneta” digitale locale il Circuito offre la possibilità alle imprese ed ai professionisti di finanziarsi reciprocamente e di trasformare la propria capacità produttiva inespressa in liquidità supplementare, utile a sostenere parte delle proprie spese correnti, operare investimenti e, tramite l’apertura di conti personali, effettuare parte delle proprie spese personali. E’ un modo diverso e nuovo al tempo stesso di ripensare l’economia e le comunità locali che tornano ad assumere il ruolo che dovrebbero esprimere: interconnesse, collaborative e sostenuta dalla forza del gruppo e dalla fiducia reciproca. Lo scopo del circuito è innanzitutto quello di riconnettere le imprese del territorio, erogare servizi di promozione ad alto valore aggiunto e fornire alle PMI ed ai professionisti strumenti di pagamento e di credito paralleli e complementari a quelli tradizionali.

Contratto-tipo di realizzazione di sito web clicca qui per scaricare
 
Il contratto per la realizzazione di siti internet regola il rapporto tra un Cliente e un Fornitore il quale si impegna, verso corrispettivo, a progettare, realizzare e mettere in produzione un sito internet conforme allo schema di realizzazione concordato con il Cliente.
Oltre a queste attività, che rappresentano la prestazione principale a carico del Fornitore, il contratto generalmente prevede servizi aggiuntivi, come quello di hosting e mailing, di aggiornamento o di posizionamento e promozione del sito. In particolare, poiché si è scelto di limitare il lavoro di redazione delle clausole, qui presentate, ai soli contratti relativi alla realizzazione di siti vetrina o di rappresentanza, escludendo l’analisi della disciplina dei contratti di realizzazione dei siti di e-commerce, non sono stati affrontati i temi connessi alla vendita on line, quali ad esempio, la gestione del magazzino, i servizi di pagamento e il rapporto con gli acquirenti qualificabili come “consumatori”.

La riforma del diritto societario ha apportato dal 01 gennaio 2014 alcune variazioni sulla valutazione delle poste attivi e passive in valuta e sugli utili e perdite su cambi.
Le regole contabili oggi vigenti prescrivono che la posta in valuta estera debba essere iscritta in contabilità in base al tasso di cambio del giorno in cui l’operazione si considera sostenuta o conseguita. Se la posta si estingue nel corso dell’anno bisogna rilevare l’eventuale utile o perdita su cambi nell’apposita voce C17-bis presente nel conto economico.
Se i crediti e debiti circolanti in valuta non si estinguono invece alla fine dell’anno andranno iscritti nello stato patrimoniale  al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio andando a rilevare gli eventuali utili o perdite su cambi nel conto economico.  
Le immobilizzazioni immateriali e materiali in valuta saranno invece annotate nello stato patrimoniale al tasso di cambio vigente al momento dell’operazione.

Nella voce C-17 bis del Conto economico confluiranno quindi gli:
utili e perdite su cambi effettivamente realizzati;
utili e perdite su cambi presunti derivanti dalle valutazioni di fine esercizio delle poste in valuta.
 
Alla fine dell’esercizio si rende doveroso dare una distinta informazione dell’utile netto - o della perdita netta - effettivamente conseguita e dell’utile netto (o della perdita netta) dovuto solamente alle valutazioni di fine esercizio.
La separata 
indicazione potrà essere data o nel Conto economico o nella Nota integrativa.

Per questa ragione al 31 dicembre si renderà utile dividere:
il conto utili e perdite su cambi realizzati al conto differenze nette su cambi realizzate;
e il conto utili e perdite su cambi da valutazione al conto differenze nette su cambi da valutazione.

I conti d’ordine vengono definiti come conti di “memoria”. Costituiscono delle annotazioni di corredo alla situazione patrimoniale e finanziaria, ma non costituiscono né un ricavo o un costo, né un’attività o una passività.
L’art. 2424, comma 3 del c.c. stabilisce: ”in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine”.

Esistono tre sistemi impropri che si riferiscono ai conti d’ordine:

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