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Comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialidel 09/03/2017
Poletti, un altro passo verso la definitiva approvazione di provvedimento innovativo che completa il percorso di riforma del Jobs Act
 
"Oggi si compie un altro passo verso la definitiva approvazione di un provvedimento innovativo e di grande importanza, che guarda all'evoluzione del sistema produttivo e completa il percorso di riforma del lavoro definito nel Jobs Act, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare il lavoro autonomo non imprenditoriale, attraverso un sistema di tutele specifiche, e di migliorare la qualità della vita dei lavoratori dipendenti, favorendo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro".
È quanto afferma Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, commentando l'approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge sul lavoro autonomo non imprenditoriale e agile.
"Il riconoscimento del ruolo dei lavoratori autonomi, una realtà che vede un numero elevato di giovani e di donne -sottolinea il Ministro- passa per una serie di misure che prevedono più tutele nelle transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti, la deducibilità delle spese collegate all'attività professionale ed alla formazione, la possibilità di aggregarsi per accedere a bandi di gara nazionali ed internazionali, il riconoscimento dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro e la previsione del diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo fino a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino: una novità importante, se si considera che ben il 15% delle lavoratrici autonome abbandona totalmente la professione a seguito di gravidanza".
"Una novità di rilievo rispetto al testo approvato al Senato -aggiunge Poletti- è rappresentata dalla disposizione per rendere strutturale la Dis.Coll, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, tra l'altro ampliando la platea dei beneficiari, che ora comprende anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca".
"Vorrei ancora ricordare -prosegue il Ministro- la delega al Governo per consentire alle Casse di previdenza di diritto privato di attivare anche prestazioni sociali, finanziate da un'apposita contribuzione, destinate agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da una grave patologia".
"Non meno importanti -sottolinea Poletti- sono le misure dedicate al cosiddetto lavoro agile, che definiscono strumenti innovativi per favorire una modalità di organizzazione del lavoro che da una parte risponde all'evoluzione del sistema produttivo e, dall'altra, permette una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di vita. Tutto questo, delineando un quadro di tutele dei lavoratori che vanno dal diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, alle garanzie in tema di salute e sicurezza del lavoratore, all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali".      

 

La Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) ha previsto, dal 01 gennaio 2017, l’obbligo per le imprese in contabilità semplificata del regime di cassa in luogo del regime di competenza. Questo cambio di regime pone il problema delle rimanenze finali di magazzino. Secondo le nuove disposizioni l’ammontare delle rimanenze non partecipa più alla determinazione del reddito di impresa e per l’anno 2017 l’importo delle rimanenze finali del 31/12/2016 andrà a ridurre il risultato di esercizio, facendo chiudere in moltissimi casi, l’esercizio 2017 in perdita

Tale perdita, per attuale ed espressa previsione normativa, risulta compensabile solo con altri redditi delle stesso periodo di imposta, senza la possibilità di riporto dell’eventuale eccedenza negli esercizi successivi.
Proprio la mancata previsione del riporto della perdita negli anni successivi potrebbe comportare pesanti ripercussioni alle aziende che hanno elevate rimanenze finali. 

Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione del CNDCEC relativa a «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista» (download .pdf).

Abstract:

«Con l'evolversi della disciplina inerente alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ormai in vigore da molti anni, sono emersi nuovi e interessanti ambiti di intervento per la figura professionale del commercialista. In effetti, quest'ultimo può assumere un ruolo significativo in ciascuna delle fasi che caratterizzano il non semplice percorso di compliance degli enti alla normativa 231: dall'attività di valutazione dei rischi propedeutica alla decisione di adozione del modello organizzativo alla elaborazione dello stesso; dallo svolgimento delle funzioni di componente dell'organo di vigilanza all'attività di consulenza tecnica in ambito processuale per la valutazione di idoneità dei modelli organizzativi, senza tralasciare l'importante funzione di commissario giudiziale prevista dallo stesso decreto.

Oggi con Francesco Cacchiarelli, Commercialista ed economista di imprese, parliamo dell’assegnazione agevolata di beni immobili o mobili registrati, ai soci, così come riproposta nella legge n. 208/2015 ai commi da 115 a 120 dell’art. 1, rivolta alle società operative e non.

Buongiorno Francesco, in sintesi a quali soggetti si rivolge il legislatore con la riapertura di questa norma agevolativa?
Buongiorno, tutte le società commerciali - soggette alla disciplina delle società non operative - come le Snc, le Sas, le Srl, Spa e Sapa possono - entro il 30 settembre 2016 - assegnare in modo agevolato ai soci che risultano iscritti nel “libro dei soci” alla data del 30 settembre 2015, i beni mobili iscritti in pubblici registri e i beni immobili, non utilizzati come beni strumentali, così come individuati dalla norma.

 
In cosa consiste l’agevolazione ai fini delle imposte dirette?
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’aliquota dell’8%, in caso di assegnazione effettuata da società non operative in almeno due periodi sugli ultimi tre, viene rideterminata al 10,5%.

Reti di imprese evoluzione normativa.

Art. 6 bis, co. 1 e 2, D.L. 112/2008 (ARTICOLO ABROGATO dalla L. 23 luglio 2009, n. 99) - Distretti produttivi e reti di imprese.
(( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura )).
(( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )).
 
Articolo 3 Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85) - Distretti produttivi e reti di imprese:
Comma 4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano  ad esercitare in comune una o più attività economiche  rientranti  nei rispettivi oggetti sociali allo  scopo  di  accrescere  la  reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
   a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
   b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
   c)  l'individuazione  di  un  programma  di  rete,  che   contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le  modalità di realizzazione  dello  scopo comune  da  perseguirsi  attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti  i  criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga  ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero  mediante  ricorso  alla  costituzione  da  parte  di  ciascun contraente  di  un  patrimonio   destinato   all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
   d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
   e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete,  i suoi  poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.   
Comma 4-quater. Il contratto di  rete  e'  iscritto  nel  registro  delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
 
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) - Articolo 36, Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti d'impresa:
Comma 2-ter. Il contratto di rete di  cui  al  successivo  comma  5  può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra  gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui al comma 2-bis.
Comma 5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto  dalle  parti   con   l'assistenza   di   una   o   più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale dell'accordo.
Comma 5-bis.  Al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e'  inserita  la seguente:
    "e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al  contratto  di rete ai sensi dell'articolo 3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37";
    b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
    "15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  trovano applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera e-bis)".

Consulenza reti di imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, sulla base di una convenzione siglata il 31 luglio 2015, stanno proponendo bandi di finanziamento rivolti alle imprese con l'obiettivo di promuovere e tutelare la proprietà intellettuale.
L'ultima misura è dedicata alla valorizzazione dei cosiddetti "Marchi storici", ovvero quei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967.

Il bando, dotato per la sua attuazione di risorse complessive pari a quattro milioni e cinquecentomila euro, ha come obiettivo espresso la valorizzazione della storia e della cultura d'impresa italiana, attraverso il rilancio di marchi storici nazionali, di proprietà di micro, piccole e medie imprese.
Per ottenere le agevolazioni, concesse nella forma di contributo in conto capitale, è necessario presentare un progetto - Project Plan - riguardante prodotti e servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio con l'indicazione degli obiettivi e dei relativi costi.

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