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Aiuti di Stato Quadro RS dichiarazione redditi 2022 periodo di imposta 2021

Il prospetto Aiuti di Stato (quadro RS) nella dichiarazione dei redditi 2022 non va compilato se i contribuenti presentano l'autodichiarazione aiuti di Stato ex DM 11 dicembre 2021 da presentare entro il 30 novembre 2022. Recentemente una stata pubblicata una versione semplificata del modello di autodicharazione dove barrando l’apposita casella ES è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

A parere dello scrivente conviene presentare questa versione SEMPLIFICATA dell'autodichiarazione e poi andare a compilare correttamente il prospetto Aiuti di Stato del quadro RS della dichiarazione dei redditi. Ricordo a me stesso che il prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS riguarda soltanto il periodo d’imposta 2021 e non tutto il periodo di vigenza del Temporary Framework, cioè dal 1.03.2020 al 30.06.2022 e che la l'autodichiarazione aiuti di Stato ex DM 11 dicembre 2021 da presentare entro il 30 novembre 2022 in forma "ordinaria" di dichiarazione sostitutiva di atto notorio espone i contribuenti, in caso di errori o omissioni, a sanzioni penali.


17.40 AIUTI DI STATO - Istruzioni per la compilazione prospetto Aiuti di Stato quadro RS
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento.
Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

ATTENZIONE Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall’Agenzia nonché dell’aiuto identificato dal codice 42 e dal codice 73 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione). L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell’ipotesi in cui l’aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d’investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righi successivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del rigo RS401.
Nella colonna 1 va esposto l’aiuto di Stato o l’aiuto de minimis spettante nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato”. La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione alla natura dell’aiuto spettante.

Per e-commerce (commercio elettronico) si intende qualsiasi attività di acquisto e vendita di beni e servizi e anche di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale on line di Internet.


Si parla di e-commerce indiretto quando il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti, le condizioni di consegna e i prezzi e tutta la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica del bene secondo di canali tradizionali (vettori o spedizionieri).

Ai fini Iva, la cessione di beni nel commercio elettronico indiretto - se il cliente è un privato consumatore - viene assimilata alla "vendita per corrispondenza". Per questa ragione, secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni di vendita on line a privati:

  • Non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura - salvo richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione) così come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/72;
  • Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Questo poiché opera l’esonero di cui all’articolo 2, del DPR n. 696/1996. In pratica, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.


I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, devono essere, tuttavia, annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/72. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Non vi è l'obbligo del rilascio della ricevuta o scontrino fiscale (art. 2, lett. oo D.P.R. n.  696/1996).

Commercio on line indiretto ed esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.
I corrispettivi derivanti dall' E-Commerce Indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica e dall'installazione del registratore di cassa telematico. E’ questa la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 198/2019 : "a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse".

Si ritiene utile ricordare che ai fini IVA l’operazione si considera effettuata all’atto della consegna o della spedizione dei prodotti, salvo che anteriormente venga eseguito il pagamento del corrispettivo o venga emessa fattura. Nel caso di utilizzo di pagamenti telematici mediante carte di credito, pay pall eccetera, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato quando il cliente inserisce i dati della sua carta di credito e cliccando il tasto invio ne dispone il pagamento; in questo momento l'operazione ai fini IVA si deve considerare conclusa.

Articolo 24 - Registrazione dei corrispettivi.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

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Per la compensazione del credito IRPEF, oltre la soglia di 5.000 euro, è previsto il blocco dell’utilizzo del credito maturato fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione esattamente come già previsto per i crediti IVA.

L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. In particolare il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi IRPEF e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Pertanto:

Fin dal primo gennaio di ogni anno i contribuenti possono liberamente utilizzare in compensazione crediti IRPEF di importo inferiore ai 5.000 euro, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA.

Sospensione feriale dei termini processuali. Dal 1° al 31 agosto 2021, sono sospesi, salvo alcune eccezioni, i termini processuali della giurisdizione ordinaria, amministrativa e del processo tributario, ex art. 16 del DL 132/2014. In particolare per il contenzioso tributario risulta sospeso il termine per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso. Sono anche sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente.

Sono quindi interessati alla sospensione:
-reclamo/ricorso (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
-presentazione del ricorso (art. 21, D.Lgs. n. 546/1992);
-costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992);
-costituzione in giudizio della parte resistente (art. 23, D.Lgs. n. 546/1992);
-riassunzione a seguito di rinvio, termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992);
-impugnazione delle sentenze entro 60 giorni dalla notifica della stessa (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992) e 6 mesi dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.).

La sospensione si estende anche ai termini per il la procedura di c.d. reclamo mediazione.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche i pagamenti da effettuare tramite modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l'applicazione di alcuna maggiorazione. Il differimento riguarda anche i pagamenti rateali delle imposte.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari. Risultano sospesi fino al 4 settembre anche i termini dei trenta giorni previsti per il pagamento delle somme richieste dal fisco tramite avviso bonario ex art.36-bis e 36-ter del DPR 600/73-art. 54 DPR 633/72.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l'attività degli Agenti della Riscossione, proroga Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021).

Scadenzario fiscale aggiornato

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Contributi fissi artigiani e commercianti 2022

Minimale di € 16.243,00 reddito annuo

-Artigiani 24% euro 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7.44 maternità)

-Commercianti 24,48% euro 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7.44 maternità)


Le scadenze di versamento sono le medesime di ogni anno:

1^ rata 16.05.22

2^ rata 22.08.22

3^ rata 16.11.22

4^ rata 16.02.23


A rata l’importo è:

Artigiani € 976,44 a rata

Commercianti € 995,93 a rata

Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, ai soggetti in regime forfettario già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia.

 

Obbligo di emissione della fattura elettronica per i forfettari dal 01 luglio 2022

Fattura elettronica i nuovi codici natura operazione

Modello richiesta dati per fatturazione elettronica

Regime forfetario fac simile esonero ritenuta

Imposta di bollo per le fatture elettroniche

Fattura elettronica cosa si intende per IAL

Fatture elettroniche la guida

Ricerca azienda da PEC

Attento imprenditore

 

 

Servizio online di verifica di una partita IVA. Il servizio permette di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare.
Questa consultazione è prevista dall'articolo 35-quater del Dpr 633 del 1972.
La partita Iva viene assegnata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che si compone di 11 cifre.
La sua validità ed esistenza può essere appurata con strumenti online sviluppati a questo scopo come quello sopra riportato. 
 

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  • lo stato - attiva, sospesa (in caso di affitto d'azienda), cessata
  • la denominazione o il cognome e nome del titolare
  • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione
 

 

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Circolare Agenzia Entrate 26.2.2015 n. 7   
Oggetto: Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.  
1. ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
1.1 Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
1.2 Rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730
2. ADEMPIMENTI A CARICO DEI CAF
3. LE GARANZIE
4. CONTROLLI
4.1 Controlli necessari per il rilascio del visto di conformità
4.1.1 Modello 730
4.1.2 Dichiarazione IVA e richieste di rimborso IVA infrannuale
4.1.3 Altre dichiarazioni
4.2 Controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria
5. RESPONSABILITÀ PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ SUL MODELLO 730
5.1 Limitazioni in materia di controllo formale
5.2 Conseguenze del visto infedele
5.3 Sanzioni
5.4 Attività svolta in assenza di comunicazione

4.1 Controlli necessari per il rilascio del visto di conformità
4.1.2 Dichiarazione IVA e richieste di rimborso IVA infrannuale
L'articolo 13 del decreto semplificazioni ha sostituito l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, innovando significativamente la disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi IVA.
La nuova formulazione del citato articolo 38-bis prevede, tra l'altro, in via generale, la possibilità di ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
Al riguardo, sono già stati forniti chiarimenti con la circolare 32/E del 30 dicembre 2014.
In tali casi, i controlli per il rilascio del visto di conformità devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Occorre pertanto verificare:
la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
Con riferimento alle tipologie di controlli necessari ai fini del rilascio del visto di conformità si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare 57/E del 23 dicembre 2009, tenendo presente che il controllo non dovrà concentrarsi solo sugli elementi da cui scaturiscono i crediti, ma dovrà riguardare anche la sussistenza dei presupposti dei rimborsi.

Circolare Agenzia Entrate 25.9.2014 n. 28
OGGETTO: Visto di conformità per l'utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro - Art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
INDICE
Premessa
1. Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
2. Adempimenti preliminari a carico dei professionisti
3. Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
4. Polizza assicurativa
5. Controlli
6. Modalità e ambito di applicazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità
7. Sanzioni
Allegato A - Check list
Allegato B - Moduli


Fac-simile autocertificazione
SU CARTA INTESTATA DEL PROFESSIONISTA
Ai sensi dell'art.46 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000
Il/La sottoscritt... ...................................................... nat... il ................ a ...................................., codice fiscale ....................................... residente in
................................................. via …………..…..............., n. ...
consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/00 e delle conseguenze di cui all'art.21 della legge 7 n.241/90 in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni, ai sensi dell'art.3 del DPR n.300/92 e degli artt.46 e 47 del citato DPR n.445/00

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
• di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
• di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
• di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.15, co.1, della legge 19 marzo 1990, n.55, come sostituito dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16;
• non aver fatto parte di società per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nei cinque anni precedenti.
• che non sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'Ordine dei ……………………..….,
• di effettuare la trasmissione telematica, mediante una delle seguenti modalità:
□ in proprio mediante l’apposita abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
□ tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (come specificato
nell’apposita comunicazione ai sensi dell’ art.21 del DM 164/1999);
□ tramite l’associazione cui lo stesso appartiene (i cui dati sono specificati nell’apposita comunicazione ai sensi dell’ art.21 del DM 164/1999) ai
sensi di quanto previsto al punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009.

In allegato
• copia documento di identità n. ……………… rilasciata da ………………………… valida fino a …………..
………………….., lì ………………

In fede
Il Professionista

Circolare del 23/12/2009 n. 57 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro.

INDICE
1. SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI
CONFORMITA’..................................................................................................3
2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI CAF ......................5
3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
6
4. POLIZZA ASSICURATIVA .....................................................................9
5. SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI
SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE ..............10
6. IL VISTO DI CONFORMITA’ ..............................................................11
6.1 Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della
dichiarazione.......................................................................................... 12
7. CONTROLLI ...........................................................................................14
7.1 Codice di attività.......................................................................... 15
7.2 Controllo documentale ................................................................ 16

 

 

 

 

L'articolo 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), ha previsto anche lo stralcio del pagamento del primo acconto IRAP 2020 a favore delle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 27/E, ha chiarito che indipendentemente dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 50% (ovvero il 40% per i soggetti non Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020.
Quindi se l’IRAP 2020 risulta superiore all’IRAP 2019 si scomputerà il primo acconto “storico”;
se invece, nella più frequente ipotesi che l’IRAP 2020 sia inferiore a quella del 2019, allora l’acconto virtuale abbuonato sarà pari al 50% (o 40% per i soggetti non ISA) dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2020.


La prima rata di acconto IRAP stralciata andrà distintamente indicata nel quadro IR sezione II e nel quadro “Aiuti di Stato” del Modello IRAP 2021.

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