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Acconto IVA: sulle somme non versate o versate in meno torna applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (ravvedimento operoso). Il ravvedimento operoso ai fini Iva può essere effettuato:
 
entro i 14 giorni successivi alla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 del 30% ravvedimento sprint);
 
entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3%, (pari ad 1/10 del 30% dell’imposta dovuta), oltre agli interessi legali calcolati solo sull’imposta;
 
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, applicando la sanzione del 3,75%, pari ad 1/8 del 30% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali calcolati solo sull’imposta;
 
dopo il processo verbale di constatazione il 6% (1/5 del 30%).

Gli interessi di mora sull’imposta sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e sono computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso, da effettuare mediante modello F24, sono:
  • per la sanzione: 8904;
  • per l’imposta: 6013: per i contribuenti mensili e  6035: per i contribuenti trimestrali;
  • per gli interessi: 1991.

 

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Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE

 

Martedì 27 dicembre 2023 scade il termine entro cui pagare l’acconto Iva per l'anno 2023.

Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti Iva tranne coloro che non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali, (come ad esempio gli agricoltori esonerati) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (per esempio, i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

L'importo dell'acconto non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro. 

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Si si applica il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che dovrebbe essere stato effettuato, per il mese, ovvero per il trimestre, dell’anno precedente ossia:

-per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2022;
-per i soggetti IVA trimestrali, dalla dichiarazione annuale Iva 2022, relativa al periodo di imposta 2022, e dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all’ultimo trimestre 2022, quale la differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
-per i contribuenti trimestrali “speciali”, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, etc., bisogno rifarsi alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno 2022.

 

Risultano principalmente esonerati dal pagamento dell'acconto IVA:
-I produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
-I soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta;
-I contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale (articolo 74 D.P.R. 633/1972);
-Gli imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se trimestrali, ovvero entro il 30 novembre, se mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
-I soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’Iva mensilmente) o entro il 30 settembre (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’Iva trimestralmente);
-Le partita IVA che hanno iniziato l’attività nel 2022, quindi non possiedono un dato storico per il calcolo dell’acconto;
-Coloro che hanno chiuso il periodo di imposta precedente con un credito Iva e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell’acconto.

 

Ravvedimento operoso omesso o insufficiente versamento IVA

 

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Versamenti IVA:

6001 Gennaio             16 febbraio 
6002 Febbraio            16 marzo 
6003 Marzo                16 aprile 
6031 I trimestre          16 maggio
6004 Aprile                16 maggio 
6005 Maggio              16 giugno 
6006 Giugno              16 luglio 
6032 II Trimestre       20 agosto
6007 Luglio               20 agosto 
6008 Agosto              16 settembre
6009 Settembre         16 ottobre 
6033 III trimestre      16 novembre
6010 Ottobre            16 novembre 
6011 Novembre        16 dicembre 
6035 Acconto IVA     27 dicembre 
6012 Dicembre         16 gennaio 
6099 IV trimestre     16 marzo 

 

 

 

 

Fatturazione elettronica anche per l'estero. La legge di Bilancio 2021 ha previsto - a partire dal 1° luglio 2022 - l’utilizzo di un unico canale di trasmissione - il Sistema di Interscambio - per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’esterometro

Regole IVA estero per la fatturazione elettronica in formato XML e con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario. Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, natura operazione codice N2.2  “acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Circolare n. 36 del 29 novembre 2022 Agenzia delle Entrate  
Risposte a quesiti 

5.1. Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile

Domanda
Si chiede di chiarire quale sia il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta sopra indicati, qualora sia concesso in locazione un immobile e le relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute, nel trimestre del 2022 per il quale spetterebbero gli anzidetti crediti, dall’impresa conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

Il prospetto Aiuti di Stato (quadro RS) nella dichiarazione dei redditi 2022 non va compilato se i contribuenti presentano l'autodichiarazione aiuti di Stato ex DM 11 dicembre 2021 da presentare entro il 30 novembre 2022.

Istruzioni compilazione Aiuti di Stato dichiarazione IRAP rigo IS201
ATTENZIONE Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).

Ultima ora: Approvata anche una versione semplifica dell'autodichiarazione aiuti di Stato. Nelle istruzioni viene precisato che in caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

A questo punto si potrebbe presentare questa versione SEMPLIFICATA dell'autodichiarazione e poi andare a compilare correttamente il prospetto Aiuti di Stato del quadro RS della dichiarazione dei redditi. Ricordo a me stesso che il prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS riguarda soltanto il periodo d’imposta 2021 e non tutto il periodo di vigenza del Temporary Framework, cioè dal 1.03.2020 al 30.06.2022 e che la l'autodichiarazione aiuti di Stato ex DM 11 dicembre 2021 da presentare entro il 30 novembre 2022 in forma "ordinaria" di dichiarazione sostitutiva di atto notorio espone i contribuenti, in caso di errori o omissioni, a sanzioni penali.

Articolo 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente: “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

Oggetto dell’autodichiarazione sono i seguenti Aiuti di Stato erogati nel corso del 2020 e del 2021:

-Cancellazione acconto IRAP; Contributi a fondo perduto, Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; Bonus affitto; Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia; Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
Riferimento: articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del Decreto Rilancio DL 34/2020

-Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
articolo 78, del decreto Agosto DL 104/2020

-Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite a specifici codici ATECO
articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del Decreto Ristori DL 137/2020

-Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione
articolo 2 del decreto Natale DL 172/2021

-Esenzione dalla prima rata effetti connessi all’emergenza dell’IMU 2021 degli immobili per specifiche attività dei settori del turismo, della ricettività; credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
articolo 1, commi 599 e 602, della Legge di Bilancio 2021

-Contributi a fondo perduto; contributi a fondo perduto per le start up; Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19; Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria;
articoli 1, articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del Decreto Sostegni DL 41/2021

-Contributi a fondo perduto; Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
articoli 1 e 4 del decreto Sostegni bis DL 73/2021

La conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) introduce alcune modifiche alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Premesso che

-tali redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67 T.U.I.R);

-dal punto previdenziale non esiste alcun obbligo di contribuzione fino all’ammontare annuo di 5.000. Per i compensi occasionali che eccedono invece la quota di 5.000 euro annui, è obbligatoria l’iscrizione e il versamento alla Gestione Separata INPS. L’onere contributivo è posto per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore;

-non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65

Novità

Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. 
L’assenza dei requisiti richiesti dalle discipline agevolative in argomento, nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione in quanto indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito - maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. In proposito, si fa presente che, in base a quanto disposto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, ai fini del controllo, si applicano - nei confronti dei soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 e che possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa - le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. In base al comma 4 dell’articolo 121, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita.

Inoltre, la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:

1. profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito:
(i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
(ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
(iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
(iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
(v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
(vi) mancata effettuazione dei lavori;

2. profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: tali profili sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, anche in ragione delle comunicazioni diramate dall’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia (schemi di anomalia pubblicati in data 10 novembre 2020, in particolare lo schema D relativo all’«Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi», Comunicazione dell’11 febbraio 2021 in tema di «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19» e Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022 in tema di «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19 e al PNRR»). Il divieto di acquisto dei crediti, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto legislativo n. 231 (rispettivamente “Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette” e “Astensione”), introdotto al comma 4 dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio, è sintomatico della volontà del legislatore di aggiungere a tale responsabilità un vincolo giuridico connesso ai medesimi requisiti di diligenza già propri dei soggetti individuati con l’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
In conclusione, la verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Dal 1 luglio 2022 è entrata in vigore (con alcune eccezioni) l’obbligo di fatturazione elettronica forfettari (soggetti titolari di partita iva aderenti al regime forfettario).

Sono esclusi dall'obbligo di FE i forfettari con ricavi inferiori a 25mila euro.

Emissione della fattura elettronica
Alla base della fatturazione elettronica c’è un software che codifica il documento fiscale in linguaggio XML e che lo invia al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Attenzione a compilare sempre il campo “Codice Destinatario”. Questo campo potrà essere compilato con il codice di 7 cifre alfanumerico (codice univico, codice SDI) che avrà comunicato il cliente. Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo Pec come indirizzo telematico a cui ricevere la fattura, il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” e, nel campo “Pec destinatario”, andrà riportato l’indirizzo Pec comunicato dal cliente. Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”. Per i clienti UE (residenti nell’Unione Europea) e per i clienti esteri extra UE nel campo campo “Codice Destinatario” va indicato il codice destinatario con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”.
Per la compilazione della fattura elettronica si fare presente che l'Agenzia delle Entrare nell'apposita sezione Fatture e Corrispettivi del Fisconline mette a disposizione gratuitamente una serie di servizi tra cui:
-la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
-trasmissione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle Entrate;
-memorizzazione trasmissione i dati dei corrispettivi;
-censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.

Il codice natura da indicare nella FE è N2.2 (la conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di Telefisco del 15 giugno 2022) e per le fatture di importo superiore a 77,47 euro scatta l’obbligo per i forfettari di pagare il bollo e per tale motivo va valorizzato con “SI” il campo “Bollo virtuale” nel tracciato record della fattura elettronica. Si ricorda che la fattura elettronica deve essere inviata telematicamente allo SDI entro 12 giorni dalla data di emissione presente sul documento.

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