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Ai redditi derivanti dalla concessione in uso di un marchio regolarmente registrato da parte di una persone fisica non titolare di partita IVA (che non svolge quindi attività di impresa o di lavoro autonomo) nei confronti di una società a fronte della corresponsione di corrispettivi specifici (royalty) non si sa bene che tipo di trattamento fiscale applicare.

Se si aderisce all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti (criterio di cassa) derivanti dalla concessione in licenza di un marchio correttamente registrato da parte di una persona fisica (operante al di fuori della professione o dell’attività di impresa) sono tassabili in quanto riconducibili alla categoria dei redditi diversi di cui all’art.67 lettera l) del Testo unico imposte sul reddito da dichiarare nel quadro RL.

Nell'attuale vuoto normativo esiste però una parte della dottrina che sostiene la tesi della non tassabilità dei redditi derivanti dalla concessione in esclusiva del marchio da parte di una persona fisica non titolare di partita IVA.

Sulle royalty così percepite non si applica comunque l’IVA e non sono dovuti contributi INPS.

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 07-10-2016

Marchi e pianificazione fiscale, regime fiscale royalties marchio persona fisica, registrazione marchio.

 

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Attento imprenditore

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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L’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime OSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi della compensazione,

-entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione;
-con addebito sul proprio c/c aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate;
Nella richiesta di addebito, inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite i portali Oss e iOss, il soggetto passivo deve indicare:

il codice Iban
il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

-se il contribuente non dispone di un c/c aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia, dovrà effettuare un bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate. Nella causale del bonifico dovrà essere sempre riportato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Le scadenze dei versamenti sono le seguenti:

OGGETTO: Determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli - Articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".

Tale disposizione, quindi, per quanto di interesse, prevede che la produzione e cessione di energia fotovoltaica è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kWh, mentre quella eccedente il predetto limite dà luogo in ogni caso a reddito d'impresa, da determinare, ai fini delle imposte dirette:
- forfettariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento) laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con l'attività agricola individuati nella circolare n. 32/E del 2009;
- seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa anche se la società ha esercitato l'opzione ai sensi del citato articolo 1, comma 1093 della legge n. 296 del 2006, nel caso in cui non ricorra uno dei tre requisiti indicati nella citata circolare (cfr. risoluzione n. 98/E del 2016).

Al riguardo, infatti, la circolare 6 luglio 2009, n. 32/E, nel fornire indicazioni in ordine alla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica (par. 4), ha precisato che sebbene tale produzione prescinda dalla coltivazione del fondo (bosco o allevamento di animali), trattandosi di attività agricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto (siti nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti) con attribuzione di reddito agrario.

Nel medesimo documento di prassi si sono individuati i criteri di connessione con l'attività agricola che consentono di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa. Tali criteri - richiamati anche dall'Istante - necessari per poter qualificare la produzione in esame come produttiva di reddito agrario, sono stati elaborati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 3896 del 27 luglio 2008 e prevedono in primo luogo che la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all'attività agricola.

L’acconto Iva può essere ricalcolato scegliendo tra due diversi metodi di calcolo:

Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Metodo analitico

Con il metodo della ventilazione, disciplinato dal D.M. n. 3495 del 24/02/1973 e dall’articolo 24 del D.P.R. 633/1972, i contribuenti  in possesso di determinati requisiti possono facoltativamente registrare i corrispettivi giornalieri in maniera globale senza distinzione per aliquota IVA nel registro dei corrispettivi
Per poter determinare forfettariamente l’IVA compresa nei corrispettivi occorrerà effettuare la ventilazione (suddivisione) degli incassi in rapporto all’IVA degli acquisti dei soli beni merci destinati alla vendita.
Si precisa che comunque le vendite effettuate con emissione di fattura dovranno essere registrate separatamente dai restanti corrispettivi e distintamente per aliquota.
 
I requisiti richiesti per poter accedere a questa semplificazione
• Requisito soggettivo: possono avvalersi della ventilazione solo i commercianti al minuto di prodotti alimentari o dietetici, articoli tessili, vestiario (comprese le calzature), prodotti per l'igiene personale o prodotti farmaceutici. 
• Requisito oggettivo: è necessario che i ricavi conseguiti senza emissione di fattura (quindi con emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale), siano pari almeno all'80% dei ricavi complessivi. Non si tiene conto, ai fini del conteggio cui sopra, delle fatture eventualmente emesse per cessioni di beni strumentali. Per le aziende che vendono anche merci diverse da quelle sopra elencate, per poter avvalersi della ventilazione è necessario che gli acquisti di tali merci 'diverse' non sia stato superiore al 50% dell'ammontare complessivo degli acquisti di merci.

Procedimento contabile

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