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Dal 01 gennaio 2022 il tasso degli interessi legali, ex articolo 1284 del Codice Civile, passa dall'0,01% all'1,25%.

A stabilire l'aumento di oltre un punto percentuale degli interessi legali è il Decreto MEF del 13.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021.

Oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.

Articolo 1284 Codice Civile - Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al ___ per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Si ricorda che negli ultimi tre anni il saggio di interessi era:

Le società di capitali devono aver effettuato il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l’anno 2024 entro il 16 marzo.
In caso di mancato o ritardato pagamento della tassa vidimazione libri sociali, le società che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione, possono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. L'omesso e/o il ritardato versamento della tassa di vidimazione libri sociali, codice tributo 7085, secondo l’orientamento prevalente, prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa (art. 9 comma 1 DPR 641/1972 e art. 8 D.Lgs. 473/1997, riferimento sito Agenzia delle Entrate). Pertanto, se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione si riduce a:

Autovetture detraibilita' in breve

IVA:
La norma di riferimento è l’articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/72.
Limitazione della detrazione IVA al 40% che riguarda "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione".
L'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto dell'autovettura. Attenzione ai fini della detrazione dell’Iva, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di carburante, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità:L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Redditi:
Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (articolo 164 del DPR n. 917/86).

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Cessione del credito. Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. Per usufruire della detrazione, è necessario pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per comunicare la cessione del credito devi collegarti al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarti utilizzando le tue credenziali o Spid. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Piattaforma Cessione Crediti” (novità). 

Calendario pagamenti dichiarazione redditi 2022

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:
-dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
-entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Modalità e termini di versamento
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

Rateazione
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

Con una FAQ del 6 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicatolo scadenzario dei pagamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA:

 

Soggetti titolari di partita IVA
Senza maggiorazione
Con maggiorazione
n. rata
Scadenza
Interessi %
n. rata
Scadenza
Interessi %
1
giovedì 20 luglio 2023
 
1
lunedì 31 luglio 2023
 
2
lunedì 21 agosto 2023
0,29
2
lunedì 21 agosto 2023
0,18
3
lunedì 18 settembre 2023
0,62
3
lunedì 18 settembre 2023
0,51
4
lunedì 16 ottobre 2023
0,95
4
lunedì 16 ottobre 2023
0,84
5
giovedì 16 novembre 2023
1,28
5
giovedì 16 novembre 2023
1,28
 
 
 
Soggetti non titolari di partita IVA
Senza maggiorazione
Con maggiorazione
n. rata
Scadenza
Interessi %
n. rata
Scadenza
Interessi %
1
giovedì 20 luglio 2023
 
1
lunedì 31 luglio 2023
 
2
lunedì 31 luglio 2023
0,11
2
lunedì 31 luglio 2023
 
3
giovedì 31 agosto 2023
0,44
3
giovedì 31 agosto 2023
0,33
4
lunedì 2 ottobre 2023
0,77
4
lunedì 2 ottobre 2023
0,66
5
martedì 31 ottobre 2023
1,10
5
martedì 31 ottobre 2023
0,99
6
giovedì 30 novembre 2023
1,43
6
giovedì 30 novembre 2023
1,32
 
 
 
Attenzione La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

 

 

 

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CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA 

 

 

Versamento della 1°rata entro il 30 giugno 2022

Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 30 luglio 2022

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

30 giugno

0,00

22 agosto

0,00

2

22 agosto

0,33

31 agosto

0,09

3

31 agosto

0,66

3o settembre

0,42

4

30 settembre

0,99

31 ottobre

0,75

5

31 ottobre

1,32

30 novembre

1,08

6

30 novembre

1,65

 

 

7  
 
   

 

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I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2022, ovvero entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio 2022 cade di sabato) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

 

CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA 

 

 

Versamento della 1°rata entro il 30 giugno 2022

Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 30 luglio 2022

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

30 giugno

0,00

22 agosto

0,00

2

18 luglio

0,18

22 agosto

0,00

3

22 agosto

0,51

16 settembre

0,33

4

16 settembre

0,84

17 ottobre

0,66

5

17 ottobre

1,17

16 novembre

0,99

6

16 novembre

1,50

 

 

7  
 
   

 

 

 

Principali codici tributo;

4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale - Saldo
3843: Addizionale comunale - Acconto
1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

 

 

Francesco Cacchiarelli commercialista aziendalista, revisore legale sezione A, economista di impresa dal 1989

 

Maurizio Cacchiarelli commercialista ed economista di impresa dal 1994, revisore legale sezione A

 

 

Marco Giannini partner privacy, consulente GDPR, DPO e controllo di gestione, revisore legale sezione A

 

Fabio Egidi partner contratto di rete e controllo di gestione, revisore legale sezione A

 

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Tax planning immobiliare per un’impresa: è meglio fare un leasing, oppure un acquisto con mutuo ipotecario ? 

I vantaggi del mutuo sono: 
-Diventare da subito proprietario dell’immobile. L’impresa può disporre come meglio crede del bene: utilizzarlo, affittarlo, ristrutturarlo, rivenderlo. 
-Nel contratto di mutuo non esiste il canone di riscatto finale.

Svantaggi:
Le banche richiedono garanzie reali (su immobili) o personali (fideiussioni) sul mutuo che si va a contrarre. Il tutto senza considerare che non è possibile, con il mutuo, finanziare il 100% dell’investimento. Normalmente il mutuo copre l’80% del valore dell’immobile.
 
Fiscalmente ammortamento al 3% e normalmente peggioramento di alcuni indici di bilancio.

La principale differenza tra acquisto con mutuo fondiario o con leasing immobiliare è data dal fatto che nel primo caso l’impresa acquista subito la proprietà dell’immobile. Con il leasing si paga un canone per avere la disponibilità dell’immobile che rimane di proprietà di terzi sino al pagamento del riscatto.


Vantaggi del leasing immobiliare
E’ possibile finanziare fino al 100% del valore totale dell’immobile da acquistare ed includere anche i costi per eventuali ristrutturazioni ed efficientamento energetico;
Non essendo di proprietà dell’impresa in bene soggetto in leasing non viene iscritto a bilancio tra l'attivo dell’azienda;
L’Iva non è da pagarsi interamente al momento della stipula del contratto ma viene suddivisa nei canoni e sul prezzo di riscatto;
Un bene in leasing non può essere né sequestrato, né pignorato non essendo di proprietà;
Non si devono sostenere spese di istruttoria o iscrizione di ipoteche;
L’importo da versare al notaio viene posticipato al momento del riscatto.

Gli svantaggi del leasing immobiliare sono:
I tempi massimi relativi ai contratti di leasing immobiliare normalmente si attestano intorno ai 12-15 anni. I mutui possono addirittura arrivare fino a 30 anni di durata (e questo comporta rate inferiori).
I tassi di interesse sui mutui ipotecari sono normalmente più bassi. Il leasing ha interessi, nominalmente, più elevati e spesso è obbligatoria una copertura assicurativa contro i danni dell’immobile.
La società di leasing potrebbe richiedere come maxi rata iniziale una somma compresa tra il 10 e il 20% del valore dell’immobile stesso.

Fiscalmente
I canoni di leasing immobiliare sono deducibili, ai sensi dell’articolo 102, comma 7 del TUIR in un periodo non inferiore a 12 anni.
Si può quindi compensare la maggiore onerosità finanziaria compensandola con il vantaggio fiscale di potersi dedurre annualmente una quota di costo più elevata.

Attenzione alla plusvalenza latente futura
Se acquisti un immobile strumentale con il mutuo il valore di iscrizione in bilancio dell’immobile è dato dal relativo costo di acquisto.

Se lo acquisti con un leasing immobiliare iscriverai l’immobile in bilancio soltanto nel momento e al valore del riscatto finale. Questo valore sarà il dato di partenza per individuare l’eventuale plusvalenza derivante dalla vendite futura di quell’immobile.


In base alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013, comma 501, articolo 1), dal 1 gennaio 2013 la deducibilità dei costi delle auto aziendali e di quelle in carico ai lavoratori autonomi è fissata al 20 per cento, su un massimo di 18.076,00 euro.
La legge n. 228/2012 ha modificato l'art. 4, comma 72 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), il quale aveva già abbassato la deducibilità dal 40 al 27,5 per cento.
Si ricorda che, in conseguenza di tali cambiamenti normativi, la deducibilità del 20% riguarda tutti i costi relativi all'autovettura, compresi quelli di gestione.
Sul fronte dell'IVA, invece, non sono intervenute modifiche, perciò la detrazione rispetta ancora la regola generale del 40 per cento, salvo le fattispecie di detraibilità totale.
Rimane invariata, infine, la quota dell'80 per cento di deducibilità delle spese per l'auto dei rappresentanti di commercio.

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