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In base alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013, comma 501, articolo 1), dal 1 gennaio 2013 la deducibilità dei costi delle auto aziendali e di quelle in carico ai lavoratori autonomi è fissata al 20 per cento, su un massimo di 18.076,00 euro.
La legge n. 228/2012 ha modificato l'art. 4, comma 72 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), il quale aveva già abbassato la deducibilità dal 40 al 27,5 per cento.
Si ricorda che, in conseguenza di tali cambiamenti normativi, la deducibilità del 20% riguarda tutti i costi relativi all'autovettura, compresi quelli di gestione.
Sul fronte dell'IVA, invece, non sono intervenute modifiche, perciò la detrazione rispetta ancora la regola generale del 40 per cento, salvo le fattispecie di detraibilità totale.
Rimane invariata, infine, la quota dell'80 per cento di deducibilità delle spese per l'auto dei rappresentanti di commercio.

Articolo 67 - Redditi diversi - comma 1 lettera b) Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

Articolo 68 - Plusvalenze - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

La ratio degli articoli sopra riportati è quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di immobili poste in essere con intento speculativo, che si presume sussista quando intercorre un periodo di tempo inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.

Tra le spese e oneri inerenti da considerati, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art.68 del Tuir, vanno anche ricomprese le spese che danno diritto al Superbonus 110% di cui all'art. 119 del DL Rilancio, risultando del tutto irrilevante il riconoscimento del bonus per le stesse e anche l'opzione dello sconto in fattura trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione. E' quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021 che puoi gratuitamente scaricare cliccando qui. 

 

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Spese rappresentanza detraibilità e deducibilità

TUIR Articolo 108 Spese relative a più esercizi.
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

L’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l’inerenza delle spese di rappresentanza nell’effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Ai fini della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all’attività svolta, che siano:
1) effettivamente sostenute e documentate;
2) relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
3) sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
4) il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza (importo annuo massimo in misura pari a  ..) in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Le spese di rappresentanza hanno quindi un limite quantitativo, unitario e sono soggette al principio di inerenza.

(In)detraibilità IVA delle spese di rappresentanza
In generale, l’IVA relativa alle spese di rappresentanza sostenute (inclusi quelle per gli omaggi) è detraibile se il costo unitario è pari a 50,00 euro. Le spese di importi superiori, al contrario, non beneficiano della detrazione dell’IVA.

Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell’erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.
Le spese di pubblicità sono invece caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l’obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di incrementarne la domanda.

 

Promemoria principali scadenze fiscali

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Rimborso chilometrico all'amministratore di una srl per uso dell'auto privata

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73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie (ad esempio se gestisci campagne di AD Sense per conto terzi) codice ATECO per apertura partita IVA che comprende:

- ideazione di campagne pubblicitarie: creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione
- creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera
- ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi


73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- conduzione di campagne pubblicitarie: collocazione di pubblicità in giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione
- conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e ad assicurare la fedeltà dei clienti
- promozione dei prodotti
- lancio di film e prodotti audiovisivi
- realizzazione di pubblicità aerea
- distribuzione o consegna di materiale pubblicitario o di campioni
- consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita
- realizzazione di pubblicità postale


74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
- grafica di pagine web (Può essere utilizzato dal Webmaster che si occupa di costruire un sito web e curare la parte grafica)

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
- grafica pubblicitaria, illustratore

63.12.00 Portali web (anche piattaforme online che vendono prodotti di terzi e marketplace)
- gestione di siti web che utilizzano motori di ricerca per creare e conservare vaste banche dati di indirizzi internet e contenuti, in un formato facilmente fruibile
- gestione di altri siti che fungono da portali internet, quali siti di media che forniscono informazioni aggiornate periodicamente
- fornitura di dati provenienti da banche dati di terzi (escluse directory e mailing list)

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica (anche tipo SEO Specialist)
- consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione
- pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.
- recupero dati da computer danneggiati
- installazione di software non connessa con la produzione e la consulenza

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- attività di hosting specializzato, quali l'hosting di siti web (Web hosting), i servizi di streaming e applicazioni hosting, fornitura di servizi applicativi in rete (ASP), strutture mainframe per clienti basate su sistema time-sharing

74.90.99 Altre attività professionali n.c.a. (codice generico che può essere usato per svolgere atre attività professionali che non hanno un Codice ATECO proprio). Esempio:
- attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese;
- attività di intermediazione per l'acquisto e la vendita di licenze d'uso;
- agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori eccetera per i libri, le opere teatrali, le opere d'arte, le fotografie eccetera dei propri clienti
- servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi
- gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze eccetera


47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- vendita effettuata tramite aste su internet

 

 

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Obbligo utilizzo della fattura elettronica per gli acquisti dall’estero dal 01 luglio 2022

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Certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale obbligatoria per il credito maturato dal 2018 obbligatoria per poter compensare il credito Ricerca & Sviluppo.

L’obbligo di certificazione contabile ha subito nel tempo diverse rettifiche.

Inizialmente, il suddetto obbligo di allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, rilasciata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti, era limitato alle imprese beneficiarie non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Al riguardo si precisa che, ai fini dei successivi controlli, anche le imprese con bilancio certificato erano ugualmente tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito.

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, era necessario allegare al bilancio la certificazione della documentazione contabile, che doveva essere sottoscritta entro la data di approvazione dello stesso ovvero, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Se, in precedenza, il mancato rilascio della certificazione nei suddetti termini, pur costituendo una violazione di natura formale, non inficiava il diritto al bonus, ora l’utilizzabilità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è espressamente subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile - rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A - che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

E’ quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, che ha dunque esteso l’obbligo di certificazione della documentazione contabile anche alle imprese con bilancio certificato, in precedenza esonerate. Tali disposizioni si applicano a partire dal credito d’imposta maturato nel 2018.

Il MISE, con la Circolare 38584 del 2019, ha confermato la natura prettamente “contabile” della certificazione,  precisando che al revisore non è demandata alcuna verifica di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. La certificazione contabile del revisore si ricorda che deve solo assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.

NO CERTIFICAZIONE NO COMPENSAZIONE ! 

 

La certificazione contabile obbligatoria per il Credito Formazione 4.0

Facoltativa certificazione preventiva ed ex post delle attività di ricerca e sviluppo

 

SI ESEGUONO ANCHE REVISIONE CONTABILI VOLONTARIE DEI FASCICOLI R&S E FORMAZIONE 4.0

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Nuovo visto di conformità dell'informativa finanziaria aziendale EBA 2086

 

Aiuti di Stato quadro RS Dichiarazione redditi 2022 novità

I contributi a fondo perduto Covid19 per l'anno 2020 sono previsti dagli:
- Art. 25 del D.L. n. 34/2020 c.d. D.L. Rilancio;
- Art. 59 del D.L. n. 104/2020 c.d. D.L. Agosto;
- Art. 1 del D.L. n. 137/2020 c.d. D.L. Ristori;
- Art. 2 del D.L. n. 149/2020 c.d. D.L. Ristori-bis.

I sopracitati contributi a fondo perduto per espressa disciplina normativa non concorrono alla formazione del reddito, ma devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi 2021. In particolare vanno indicati nel:

- QUADRO RE – Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
“Nella colonna 1 del rigo RE 3 deve essere indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito”.

- QUADRO RF – Impresa in contabilità ordinaria
Nel rigo RF55 vanno indicate le variazioni in diminuzione con il codice 83, ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172”.

-QUADRO RG - Attività commerciali in contabilità semplificata. Attenzione tali aiuti vanno qualificati sia come ricavi che come costi.
Altri componenti positivi rigo RG10 codice 27;
e poi registrare diminuzione al rigo RG 22 codice 47, "l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS".

Le nuove cause di esclusione dagli ISA legate all'emergenza sanitaria, introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021, prevedono che siano esonerati dall’applicazione degli ISA 2021 i contribuenti che:

-hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;

-hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

-esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività:

I ricavi del contribuente del nuovo regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. A tal fine il contribuente deve rilasciare un'apposita dichiarazione come sotto riportata:
 
Dichiarazione di esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto
 
Il sottoscritto .............. nato a .......... il .................... residente in ................ cod.fisc. ................... partita IVA ..............
 

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