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L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011, ha fornito dei chiarimenti in tema di ravvedimento operoso riconoscendo la validità dello stesso anche se eseguito in modo frazionato, con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali, nei termini normativamente previsti.
Nello specifico la risoluzione precisa che:
  • è ammissibile il ravvedimento "parziale" di quanto originariamente e complessivamente dovuto, a condizione che siano versati i relativi interessi e sanzioni, non siano intervenuti controlli fiscali e non siano scaduti i termini per il ravvedimento;
  • non è ammissibile invece la "rateazione delle somme da ravvedimento". L'Agenzia nega che il ravvedimento si perfezioni con il versamento della c.d. "prima rata" entro il termine ultimo e che il contribuente possa beneficiare delle sanzioni ridotte anche per i versamenti successivi, effettuati oltre la scadenza;
  • nel caso di controlli fiscali, la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni è preclusa e se le verifiche intervengono tra un versamento e l'altro non si ha la definizione integrale della violazione.

 

Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE

Tra i bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio 2021, vi è ricompresa anche il bonus verde che consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2021 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il Bonus Verde è riferito all’immobile per il quale vengono effettuati i lavori, e non alla persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile.
Pertanto, ogni persona fisica può sommare le detrazioni per le spese sostenute su ciascun immobile di sua proprietà.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, la detrazione ancora da fruire, si trasferisce al nuovo acquirente, salvi accordi di tipo diverso tra le parti.

L’agevolazione fiscale che si applica nella dichiarazione dei redditi e come si è detto - deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo - considerato un limite massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare avente uso abitativo e pertanto si potrà recuperare fino ad euro 1.800 (36% di 5.000 euro).

I beneficiari della detrazione verde sono coloro che "possiedono o detengono", sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per i quali si sono sostenute le relative spese. Ammessi tra i beneficiari anche gli inquilini e i comodatari.

Rientrano tra le spese ammesse in detrazione:

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito art. 28 DL Rilancio 34/2020

L’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) disciplina il nuovo e diverso credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo. Si deve trattare di immobili – di qualsiasi classificazione catastale - destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagata nel corso dell’anno 2020.

Domanda) E' possibile detrarre le attività sportive dei ragazzi ? E in che modo?

Risposta) La risposta è affermativa. Tale tipo di detrazione è regolata dalla Legge. Nello specifico parliamo dell'articolo 15 del Testo Unico Imposte Dirette che al comma 1, lettera 
i-quinquies che precisa che sono detraibili nella misura del 19% "le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive"
 
La detrazione fiscale va fatta valere nella dichiarazione dei redditi dovè è possibile indicare le spese sostenute per la pratica sportiva dei figli, di età compresa tra i 5 e i 18 anni
Con la Circolare 34/E/2008 (quesito n. 14.1) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.
 
L'importo massimo detraibile per figlio - da indicare in dichiarazione - è pari ad euro 210,00

Ravvedimento operoso modello 770. Le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, di versamento delle ritenute dovute si possono regolarizzare mediante il ravvedimento che comporta la riduzione automatica alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.
Possono essere sanate con l’istituto del ravvedimento operoso le seguenti violazioni effettuate dal sostituto d’imposta: 

1. omessi o insufficienti versamenti delle ritenute 
2. errori formali, non incidenti cioè sulla determinazione del tributo 
3. errori sostanziali, incidenti cioè sulla determinazione e sul pagamento del tributo 
4. omessa presentazione della dichiarazione 
5. operazioni di conguaglio del 770. 
Le sanzioni applicate in riferimento alla Certificazione Unica possono essere ravvedute: 
• in caso di omessa, errata o tardiva CU oltre i 60 gg., è dovuta una sanzione di euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva, errata, con un massimo di euro 50.000,00; non è ammesso il cumulo giuridico. La sanzione non è prevista se l’invio avviene entro i 5 gg. dal termine 
• in caso di trasmissione tardiva della CU entro i successivi 60 gg. è dovuta una sanzione ridotta a 1/3 per ogni CU (euro 33,33) con un massimo di euro 20.000,00.

Le sanzioni relative alle violazioni commesse dai sostituti d’imposta per l’omesso o ritardato pagamento di ritenute possono essere oggetto di ravvedimento operoso, alle condizioni ed entro i limiti dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97:
•    nei primi 14 giorni dalla violazione con la sanzione che va dallo 0,1% all’1,4%;
•    dal 15°giorno al 30°giorno dalla scadenza del termine di versamento con la sanzione ridotta pari all’1,5%;
•    dal 31° giorno al 90° giorno dalla violazione con la sanzione dell’1,67%;
•    dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 3,75%;
•    entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 4,29%;
•    oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 5%.

 

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Per regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare la maggiore imposta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta tramite il modello F24:
•    per le maggiori ritenute andranno utilizzati i codici propri del tributo (1001, 1040, ecc.);
•    per la sanzione ridotta andrà utilizzato il codice tributo 8906 “sanzione pecuniaria sostituti d’imposta” oppure codice tributo 8911 se la violazione si riferisce alla presentazione della dichiarazione.

Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione. All’omessa presentazione della dichiarazione è applicata la sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è applicata nella misura che va dal 60% al 120% con un minimo di euro 200. 
Se le ritenute non dichiarate sono state interamente versate, è applicata la sanzione da euro 250 a 2.000. Rimane valida la sanatoria mediante la presentazione della dichiarazione tardiva entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria. In questo caso è applicata la sanzione di euro 25 (1/10 del minimo). 
Nel caso in cui non siano state versate le ritenute è applicato anche il ravvedimento per l’omesso/parziale versamento pari a: 
• 4,29% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso nel quale è avvenuta la violazione 
• 5% se il versamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso nel quale è avvenuta la violazione 
• 6% se il versamento avviene dopo la consegna del P.V.C.


Ravvedimento violazioni formali modello 770, la presentazione della dichiarazione correttiva/integrativa. Ai sensi dell’art.8 c.3 del D.Lgs. 471/97, le violazioni di carattere formale quali, ad esempio, l’omessa o inesatta indicazione dei dati del sostituto o del contribuente, sono punite con la sanzione da euro 500 a 4.000. 
Le sanzioni formali che non sono di ostacolo all’attività di accertamento non sono sanzionate se regolarizzate prima dell’accertamento stesso. 
Negli altri casi è prevista l’applicazione della sanzione ridotta pari a: 
• 1/9 di euro 500, cioè euro 55,56, per la regolarizzazione entro 90 giorni 
• 1/8 di euro 500, cioè euro 62,50, per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione 
• 1/7 di euro 500, cioè euro 71,43, per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione 
• 1/6 di euro 500, cioè euro 83,33, per la regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24.
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
  • codice fiscale
  • periodo di riferimento
  • codice tributo
  • suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.
Si rammenta che se l’invio telematico del modello 770 viene prorogato, ci si potrà avvalere del nuovo termine anche per eventuali ravvedimenti operosi di ritenute d'acconto non versate.
 
 

Antiriciclaggio - Documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali
CNDCEC, data di Aggiornamento: 20/06/2018 
 
Antiriciclaggio - Normativa e adempimenti per gli studi professionali
CNDCEC, data di Aggiornamento: 03/11/2016 
 
Antiriciclaggio - Manuale delle procedure operative per gli studi professionali
CNDCEC, data di Aggiornamento: 07/01/2016 
Dal Consiglio Nazionale Commercialisti un manuale operativo per gli studi professionali.

 
Antiriciclaggio: Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - Agg. luglio 2011
CNDCEC, data di Aggiornamento: 28/07/2011 
 
 
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - nuova normativa antiriciclaggio - (link esterno)
 
 

 

Il disegno o modello comunitario conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati dell’Unione Europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi membri.

Le regole relative all’oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del titolo, alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e modelli nazionali. Con una stessa domanda può essere richiesta la protezione per più disegni o modelli (modello multiplo – nessun limite massimo), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

La durata della registrazione è di 5 anni, rinnovabile per 4 quinquenni fino ad un massimo di 25 anni.

Si può presentare direttamente una domanda di disegno e/o modello dell’UE, oppure presentare estensione UE di una domanda già depositata in Italia. L’estensione si può effettuare entro 6 mesi dal deposito nazionale rivendicando la priorità; dopo la scadenza di questo periodo, non sarà più possibile chiederla. Nell’Unione Europea unitariamente intesa, esiste il “periodo di grazia” che consente di richiedere la protezione entro un anno dalla prima divulgazione di un un disegno e/o modello, senza che questa pregiudichi la registrazione.

Procedura

La domanda deve essere redatta in una delle cinque lingue ufficiali di lavoro con allegata obbligatoriamente la rappresentazione grafica del disegno o modello, descrizione e rivendicazione (facoltative).

La domanda deve essere depositata

  • Telematicamente sul portale dell’EUIPO senza firme digitali con la possibilità di pagare la tassa anche con modalità elettronica;
  • Cartacea, depositando all’EUIPO (di persona, via fax, per posta, per corriere) depositando i moduli (reperibili da EUIPO)+ documentazione obbligatoria e facoltativa+ copia del pagamento della tassa;
  • Cartacea presso l’Ufficio Italiano brevetti e Marchi, via Molise 19, Roma, depositando i moduli (reperibili da EUIPO)+ documentazione obbligatoria e facoltativa+ copia del pagamento della tassa.

Costo

Le tasse variano a seconda del numero dei disegni depositati. Per conoscere i costi, verificare “Tasse e pagamenti” dei disegni e/o modelli dell’EUIPO.

Durata e mantenimento in vita

Il periodo di protezione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovata, pagando la tassa di mantenimento in vita, per 4 quinquenni, fino ad un totale massimo di 25 anni. Per il mantenimento in vita è sufficiente pagare il diritto di mantenimento in vita del brevetto entro e non oltre l'ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda: così, se un disegno o modello è stato depositato il 10 luglio 2012, le spese di rinnovo per il successivo quinquennio andranno versate entro il 31 luglio del 2017, e poi nuovamente, sempre entro il 31 luglio, ogni 5 anni. È ammesso un pagamento con un ritardo fino a sei mesi, con l’applicazione di un diritto di mora. Decorso il tiolo decade e chiunque può utilizzarlo. In casi eccezionali, il titolare che non abbia rispettato il termine prescritto, può essere reintegrato nei suoi diritti ai sensi dell’art. 193 CPI (Reintegrazione). Chiunque può provvedere al pagamento dei diritti di proroga da corrispondersi tramite pagamento all'Agenzia delle Entrate esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello F24. L’attestazione di versamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere conservata in originale.

Il costo di ciascuna annualità aumenta con il numero degli anni:

Diritti per mantenere in vita un disegno o modello                                      

  • per il primo quinquennio euro 30
  • per il secondo quinquennio euro 50
  • per il terzo quinquennio euro 70
  • per il quarto quinquennio euro 80
  • tassa di mora per il ritardo euro 100

 Alla scadenza dei 25 anni di protezione, il disegno o modello non gode più di protezione e chiunque lo può utilizzare senza vincoli o versamento di corrispettivi.

Nullità della registrazione

La registrazione è nulla:

  • se il disegno o modello non possiede i requisiti della novità e della individualità;
  • se è contrario all’ordine pubblico ed al buon costume;
  • se il titolare non aveva diritto ad ottenerla;
  • se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo o di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;
  • se costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ovvero di altri segni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato;
  • se è in conflitto con un disegno o modello il cui diritto esclusivo decorra dalla data precedente.

Trasferimento

Il titoli di proprietà industriale sono dei veri e propri diritti di proprietà e possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito. Ogni trasferimento deve essere fatto secondo le regole del Codice Civile per il trasferimento di beni mobili registrati(vedi Codice Civile). Si consiglia di comunicare all’UIBM l’avvenuto trasferimento del marchio con la Trascrizione; tale comunicazione non è obbligatoria. Il diritto può essere trasferito a titolo definito (cessione) oppure concesso in godimento temporaneo (licenza); la licenza può essere esclusiva se concessa d un solo imprenditore, oppure non esclusiva quando concessa ad una pluralità di soggetti, compreso, volendo, il titolare.

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