Imprese non energivore - Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3 trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2 trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Codice tributo “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
L’articolo 6, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Credito imposta energia imprese non energivore quarto trimestre 2022

Credito imposta energia imprese non energivore primo trimestre 2023

Imprese non a forte consumo di gas - Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è, invece, riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 3 trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Codice tributo “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
L’articolo 6, comma 4, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022

Agenzia delle Entrate Risoluzione 49 del 16/09/2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022.

 

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Con il Provvedimento n. 44905/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 marzo 2023.

Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

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Il credito di imposta per energia:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);

- è cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;

- non è sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);

- l’ agevolazione è esclusa dal regime de minimis.

 

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, con i seguenti codici credito:
O7: secondo trimestre 2022;
P5: terzo trimestre 2022;
Q4: ottobre e novembre 2022;
R1: dicembre 2022.