Credito imposta energia elettrica imprese non energivore. Il decreto “anti rincari” (D.L. n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (D.L. n.50/2022) hanno introdotto e potenziato un bonus energia per contenere l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale. L'articolo 6 del "Decreto Aiuti bis" (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115), pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, ha poi esteso al terzo trimestre 2022 il Bonus.

Per l’energia elettrica alle imprese non energivore «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» è riconosciuto - in determinate condizioni - un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente acquistata e utilizzata. Il credito di imposta può essere portato in detrazione entro il 30 settembre 2023 (per il terzo trimestre e i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022) ed entro il 31 dicembre 2022 per l'utilizzo dei crediti relativi al secondo trimestre 2022.

L'importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap ed è escluso dal regime de minimis.

Non è stato previsto alcun bonus energia relativamente alle spese sostenute nel primo trimestre 2022. Ai bonus energia non si applicano i limiti annuali alle compensazioni (2 mln di euro) e dei crediti d’imposta riportati nel quadro RU (250mila euro).

Attenzione nuovo misura bonus: Il Decreto Aiuti ter ha prorogato e rafforzato il bonus energia estendendolo anche a tutte le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (ricomprendendo quindi anche attività commerciali, ristoranti e bar). Il credito d’imposta viene esteso ai mesi di ottobre e novembre, in misura pari al 30% deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.



Circolare del 13 maggio 2022 n. 13 Agenzia Entrate stralcio:

3. CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022
3.1. Ambito soggettivo di applicazione
L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore) «di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017».
Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019». 

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh17;
valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh18, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Si è dell’avviso, quindi, che le stesse, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto all’anzidetto parametro, possano fruire del beneficio in commento.

3.2. Ambito oggettivo di applicazione
Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 3 del d.l. n. 21 del 2022 riconosce «un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto».
Costituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.
Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica...
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3, il credito d’imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP. ...
Si segnala ad ogni modo che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”

1.3. Utilizzo del credito d’imposta
L’articolo 15, comma 2, del decreto Sostegni-ter stabilisce che il credito d’imposta «è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
L’articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022, oltre a stabilire che il credito d’imposta è utilizzabile «entro la data del 31 dicembre 2022 (…)», consente, altresì, la cessione del credito d’imposta ..
Si ricorda che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come il credito d’imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità

1.4. Cumulo dell’agevolazione
Come disposto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto in esame, «Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

Attenzione: le novità apportate in sede di conversione in legge, con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d’imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con:
- un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale. Le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale si usufruisce del credito d’imposta, di effettuare e comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022;
- l’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

Comunicazione via PEC bonus energia da inoltrare al venditore di energia elettrica.

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta oppure richiesta calcolo credito di imposta  ex delibera ARERA  373/2022 del 29/07/2022

Con la presente, il sottoscritto ............., legale rappresentante della ………………, con sede legale in …………………….., codice fiscale …………………………., partita IVA ........  contratto di fornitura n. …………….. recapito telefonico .................. è a richiedere, come da delibera di ARERA del 29 luglio 2022, ai sensi dell’art. 3, del DL n. 21/2022, la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il ...... trimestre, che riporti:

a) il prezzo medio della componente energia – come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – nel primo trimestre 2022 – al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi;

b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel primo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi;

c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);

e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E – relativa a consumi effettivi nel secondo trimestre dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;

f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono
sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo
nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 25/E.

 

Oppure più semplicemente: CHIEDE di ricevere ai sensi dell’art. 2, comma 3-bis del Decreto Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il secondo trimestre dell’anno 2022.

 

Codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Codice tributo 6970 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022).

 

Tax credit energia imprese non energivore esteso ai mesi di ottobre e novembre leggi tutto

 

Codice tributo 6985 denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge n. 144/2022.

 

Codice tributo 6995 (risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022) denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, Dl n. 176/2022, utilizzabile in compensazione entro la data del 30 settembre 2023. 

 

Non è stato previsto alcun credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel primo trimestre 2022.

 

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, con i seguenti codici credito:
O7: secondo trimestre 2022;
P5: terzo trimestre 2022;
Q4: ottobre e novembre 2022;
R1: dicembre 2022.

 

 

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0

Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta

Tax credit energia mesi ottobre e novembre 2022

Credito imposta formazione 4.0

Altri codici tributo F24 PMI

Attento imprenditore

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Con il Provvedimento n. 44905/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici,che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 marzo 2023.

Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

I crediti di imposta per energia:
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);

- sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;

- non sono sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);

- l’ agevolazione è esclusa dal regime de minimis.

 

Il credito di imposta energia elettrica del secondo trimestre va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022;


I crediti di imposta energia del terzo trimestre e successivi - possono essere utilizzati in compensazione fino al 31 marzo 2023.

 

Si ritiene che il tax credit energia 2022 debba essere rilevato nel Conto economico - tra i contributi in conto esercizio - nello stesso esercizio di sostenimento dei costi, a prescindere dal momento dell’utilizzo, o della cessione, del relativo credito d’imposta.

 

RISOLUZIONE N. 81/E del 30 dicembre 2022
OGGETTO: Chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Codice tributo 6963

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.