Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 con oggetto: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta – Modalità di determinazione o rideterminazione – Modalità di utilizzo dell’incentivo – Ipotesi di cumulo con altre agevolazioni – Adempimenti documentali necessari per la corretta fruizione – Risposte a quesiti
Pagina 7
1. SOGGETTI INTERESSATI - 1.1 Reti di imprese

Domanda
Si chiede se le reti di imprese possano beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Risposta


L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dai commi 1051 e 1061 della legge di bilancio 2021.
Ai sensi del comma 1051, il credito di imposta in esame è attribuito «a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato».
Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato – incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti – che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano investimenti alle condizioni stabilite dai commi 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le reti di imprese.
Al riguardo, si ricorda che le “reti-soggetto”, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva.
Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che, come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Le reti soggetto quantificano quindi il credito d’imposta autonomamente e sono tenute al rispetto di tutte le condizioni agevolative, ivi compreso il rispetto della soglia massima di investimento ammissibile.
Nel caso di rete contratto, destinatarie dell’agevolazione sono invece le singole imprese retiste limitatamente alla quota parte di costo di propria competenza.

 

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0 per l'anno 2021

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021 diversi da quelli relativi a Industria 4.0

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Potrebbe anche interessarti:

Patent box

Gli elementi obbligatori del contratto di rete

Differenza tra reti soggetto e reti contratto

La differenza tra consorzio e rete di impresa contratto

Il contratto di rete per l'efficientamento delle risorse