Il credito d’imposta energia per le imprese NON energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW esteso, con aumento, al primo trimestre 2023 (Legge 197/2022).

Il credito è pari al 35% (era 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 1 trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito di imposta energia è:

-utilizzabile in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023

-non concorre alla formazione del reddito d'impresa 

-non concorre alla formazione della base imponibile Irap 

-è cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

-è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto

Codice tributo bonus energia 1 trimestre 2023
Codice tributo 7011 denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023)’ risoluzione n. 8/E,  utilizzabile in compensazione fino al 31 dicembre 2023.

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa dal 1989

 

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Credito imposta energia elettrica imprese non energivore anno 2022

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