Credito d'imposta formazione 4.0 - Investimenti delle imprese nella formazione del personale

A cosa serve
La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.


Quali vantaggi
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le ATTIVITA' FORMATIVE SIANO EROGATE dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale (altrimenti è il 40% n.d.r.);

Per ottenere la maggiorazione del credito:
-deve essere preventivamente accertato il livello di competenza sia di base e sia specifica dei destinatari delle attività formative;
-il soggetto formatore deve stabilire il contenuto e la durata delle attività formative, di durata complessiva non inferiore a 24 ore;
-l’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso.

50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale (altrimenti è il 35% n.d.r.);

30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Avvertenza: con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Attività di formazione ammissibili
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0

big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.

A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC positivo).

Erogazione delle attività formative
Internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
ITS.

Audit volontaria fascicolo credito imposta Formazione 4.0

Come si accede
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è identificato col codice F7 da indicare nella colonna 1 del rigo RU1.
La sezione I “Crediti d’imposta” evidenzia in particolare:
al rigo RU2, eventuali quote residue di crediti maturati;
al rigo RU5, il credito d’imposta maturato nel periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione;
al rigo RU6, il credito d’imposta maturato in anni precedenti e utilizzato in compensazione nell’anno.
Il rigo RU7 non deve mai essere compilato in relazione al credito Formazione 4.0: si tratta infatti di un rigo dedicato all’esposizione della quota di credito d’imposta utilizzata in dichiarazione in diminuzione di imposte e ritenute, modalità di fruizione preclusa per il credito in esame.
La sezione IV del quadro RU - rigo RU110 - è destinata all’esposizione dei dati previsti dall’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo, relativi alla dimensione del piano formativo che prevede inoltre di indicare i seguenti dati:
-il numero di ore di formazione;
-il numero di lavoratori che prendono parte alla formazione.

 

La certificazione contabile obbligatoria per il Credito Formazione 4.0

 

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

 

Il credito formazione 4.0 nel quadro RS della dichiarazione dei redditi
Il credito formazione 4.0 è qualificato come aiuto di Stato ed è pertanto richiesta la compilazione anche del quadro RS. Al rigo RS401, il contribuente dovrà indicare:
in colonna 1, il codice aiuto “54”;
nella colonna 12, va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica del contribuente;
nella colonna 13, occorre rilevare il codice attinente alla dimensione dell’impresa (1- micro impresa, 2- piccola impresa, 3- media impresa, 4- grande impresa, 5- non classificabile - solo per i soggetti pubblici);
nella colonna 14, è richiesta l’indicazione del codice ATECO relativo all’attività interessata dalla componente di aiuto;
in colonna 15, va esposto il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario indicando il più delle volte il codice 1 “Generale”.
in colonna 17 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nell’anno;
nelle colonne da 18 a 25 vanno indicati i dati del singolo progetto, con particolare riferimento alla data di inizio e fine formazione (tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d’imposta), nonché alla localizzazione;
in colonna 26 va indicata la tipologia di costi sostenuti con il codice 11 “costo del personale – costo del personale”;
in colonna 27 l’ammontare dei costi sostenuti;
in colonna 28, l’intensità di Aiuto espressa in percentuale, in misura variabile tra il 50% e il 30% in funzione della dimensione d’impresa;
in colonna 29, l’ammontare del credito spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

 

Normativa
Art. 1, commi 46 – 56, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
Art. 1, commi 78 – 81, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (normattiva.it)
Art. 1, commi 210 – 217, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (normattiva.it)
Art. 1, comma 1064, lettere i) e l), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (gazzettaufficiale.it)
Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
Decreto 4 maggio 2018 (pdf) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018 (pdf)
Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 - Chiarimenti sul credito d'imposta (pdf)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.2
Art. 22, Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50

Fonte Ministero Sviluppo Economico

 

Attenzione: Incentivi per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

Credito imposta per acquisto beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Attenzione solo per l'anno 2022 il credito di imposta per Beni immateriali 4.0 è elevato al 50% per investimenti complessivi entro un milione di euro (D.L. n. 50/2022, art. 21).

 

SI ESEGUONO ANCHE REVISIONE CONTABILI VOLONTARIE DEI FASCICOLI R&S E FORMAZIONE 4.0

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Codice tributo 6897 credito imposta formazione 4.0 come compilare modello F24

Enti Pubblici di Ricerca e Università tra i certificatori Ricerca e Sviluppo

Trasferimento del credito d'imposta non utilizzato dalla società ai soci

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Piccola e media impresa

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Credito imposta formazione 4.0

Trattamento fine mandato amministratore fac simile verbale assemblea

Redditi da concessione in licenza di un marchio registrato da parte di privati

 

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

- Art. 21 Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.

- Art. 22 Credito d'imposta formazione 4.0
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.