Per l'omesso o insufficiente versamento dell'IVA è prevista la sanzione del 30% dell'importo non versato.

Questi versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente, prima però della notifica di una comunicazione di irregolarità, applicando il disposto dell’art. 13 del D.Lgs.472/1997 che disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, che ci permette di beneficiare delle sanzioni in misura ridotta invece che nella misura piena del 30%.

Le sanzioni ridotte da applicare per procedere al ravvedimento operoso sono le seguenti:

-Versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine: 0,10% dell’importo non versato. 
-Versamento tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del termine: 1,50 % dell’importo non versato.
-Versamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del termine: 1,67 % dell’importo non versato.
-Versamento dal 91° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa: 3,75 % dell’importo non versato.
-Versamento eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo: 4,29% dell'importo non versato, oltre gli interessi al tasso legale.


Per poter perfezionare il ravvedimento operoso il contribuente IVA deve pagare con modello F24:

-Imposta precedentemente omessa;
-Interessi al saggio legale utilizzando il “codice tributo 1991“, inserendo come anno di imposta quello in cui è stata commessa la violazione;
-Sanzione amministrativa in misura ridotta utilizzando il “codice tributo 8904“, inserendo come anno di imposta quello in cui è stata commessa la violazione.

 

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Cara impresa bastano 5mila euro di IVA non pagata ed è crisi

 

Il ravvedimento operoso frazionato
Il ravvedimento operoso frazionato è stato introdotto grazie al D.L. n. 34/2019 (conv. L. 58/2019), che ha introdotto l’articolo 13 bis del D.Lgs. n. 472/97: "L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13". 

Se invece ti è stato notificato un avviso di accertamento il ravvedimento non è più possibile.

 

Ravvedimento tardivo versamento del diritto annuale 3850

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE

 

Versamenti IVA:

6001 Gennaio             16 febbraio 2021
6002 Febbraio            16 marzo 2021
6003 Marzo                16 aprile 2021
6031 I trimestre          16 maggio 2021
6004 Aprile                16 maggio 2021
6005 Maggio              16 giugno 2021
6006 Giugno              16 luglio 2021
6032 II Trimestre       20 agosto 2021
6007 Luglio               20 agosto 2021
6008 Agosto              16 settembre 2021
6009 Settembre         16 ottobre 2021
6033 III trimestre      16 novembre 2021
6010 Ottobre            16 novembre 2021
6011 Novembre        16 dicembre 2021
6035 Acconto IVA     27 dicembre 2021
6012 Dicembre         16 gennaio 2022
6099 IV trimestre     16 marzo 2022