Credito d’imposta energia per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (corrispondente ad una potenza impegnata di circa 4 kW), NON energivore – Quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre 2022). Decreto-legge del 23/09/2022 n. 144 Art. 1, comma 3.

Il bonus energia è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 4 trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al 3 trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L'importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap. L’ agevolazione è esclusa dal regime de minimis.

-L'articolo 1 decreto legge 23/9/2022, n. 144 ha previsto il credito d'imposta energia, per le spese sostenute per l'acquisto di energia nei mesi ottobre e novembre 2022, dalle imprese non energivore;

-L’articolo 1, comma 1, del decreto Aiuti quater (D.L. 176/2022) ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute (da comprovare mediante le relative fatture) nel mese di dicembre 2022.

Due leggi due differenti codici tributo per il 4 trimestre 2022:

-Codice tributo 6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)

-Codice tributo 6995 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (risoluzione n. 72 del 12.12.2022)

 

Scadenza 16 marzo 2023: Con il Provvedimento n. 44905/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 marzo 2023.

Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

I crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ed eventualmente cedibili solo per intero; con riferimento ai crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.

I beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, "a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito".

Fac simile comunicazione semplificata da inviare tramite PEC ai propri fornitori di energia entro il 29 gennaio 2023:

Con la presente, il sottoscritto ..............., titolare dell’omonima ditta con sede legale in ............, Via ............. , codice fiscale ..............., partita IVA ........ - numero cliente ........., Codice POD IT......................, recapito telefonico .......

CHIEDE di ricevere la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (quarto trimestre) dell’anno 2022.

 

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Decreto-legge del 23/09/2022 n. 144
Art. 1 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.


Credito energia primo trimestre 2023 per le imprese non energivore

 

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Credito imposta energia elettrica imprese non energivore anno 2022 

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