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In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un “metodo”, o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”.

Si parla, infatti, di “invenzioni implementate tramite computer” (“computer implemented inventions”), e non di brevetti di software. E’ fondamentale che vi sia un effetto tecnico derivante dall’esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer. L’effetto tecnico ulteriore dell’azione del software può essere riscontrato sia all’esterno del PC (ad esempio in sistemi di controllo di processi/apparecchiature), sia all’interno del PC stesso (ad esempio, nella gestione dei dati nella memoria del computer oppure nella gestione delle risorse hardware). Sono dunque brevettabili software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte), quali: elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica.

In aggiunta i programmi per elaboratore sono protetti dal diritto d’autore, in qualsiasi forma siano espressi, purché originali, cioè risultato di creazione intellettuale dell’autore. La protezione è relativa al programma espresso nel suo codice sorgente, al relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché alle interfacce con l’utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l’utente all’intervento sui comandi dell’elaboratore).  L’autore avrà la facoltà esclusiva di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

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Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.

Ai sensi dell’art. 100 del CPI, affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva su una nuova varietà vegetale – privativa - è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:

  • novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale o da oltre quattro anni in qualsiasi altro Stato e nel caso di alberi e viti da oltre sei anni
  • distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta
  • omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti
  • stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Inoltre, la nuova varietà vegetale deve essere indicata con una denominazione adeguata (per ulteriori informazioni si veda UPOV).

 

Deposito di una domanda di privativa di nuova varietà vegetale

Il diritto alla privativa appartiene al così detto costitutore, ovvero la persona che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà; nel caso in cui questa sia stata realizzata nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente.

 

Modalità di deposito della domanda

La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, può essere depositata:

- online, tramite il sistema di deposito dell’UIBM, https://servizionline.uibm.gov.it, previa registrazione al sistema

- in modalità cartacea,  presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Deve contenere le seguenti indicazioni:

  • l’identificazione del richiedente (costitutore) e anche dell’eventuale mandatario
  • la denominazione proposta e l’indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene
  • il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale
  • l’eventuale rivendicazione della priorità.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

  • la descrizione della varietà
  • la riproduzione fotografica della varietà
  • ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda
  • la dichiarazione del costitutore (di cui all’art. 165 del CPI) in merito alla novità della varietà e all’esistenza di eventuali diritti da parte di terzi
  • i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate
  • l’attestazione di pagamento della tassa prevista.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accerta la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati e procede agli adempimenti previsti dal Decreto interministeriale MISE - MIPAAF del 16 maggio 2012.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dopo le prove varietali, formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa avvalendosi della Commissione consultiva di cui all'art. 170, comma 3 bis CPI.

Per il rilascio dell'attestato di privativa è competente l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il diritto di privativa dura 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione.

Per gli alberi e le viti tale diritto di esclusiva dura 30 anni dalla data di concessione.

Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui  la domanda è resa accessibile al pubblico. 

Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Ad esempio: la semplice dimostrazione che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produca energia utilizzando l’idrogeno è brevettabile.

Non sono inoltre considerate brevettabili, ai sensi dell’art. 45 del CPI:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
  • i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi)
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali
  • i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d’autore (discorso a parte fanno le invenzioni implementate tramite compute; si veda Brevetti e Software”)
  • le presentazioni di informazioni
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti
  • le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali

Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81 quinquies, nello specifico:

  •  il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente
  • i procedimenti di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, lo stadio di sviluppo dell’organismo donato e la finalità della clonazione
  • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano
  • ogni utilizzazione di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali embrionali umane
  • i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza su questi ultimi senza utilità sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti
  • le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico

È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:

  • le creazioni estetiche
  • le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

Oltre alla protezione prevista per le invenzioni industriali è possibile chiedere di proteggere il proprio trovato come Modello di utilità. Per essere protetto come modello di utilità è necessario che il trovato sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Infatti, l’art. 82 del CPI stabilisce che “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”

Sono quindi esclusi dalla brevettazione come modello di utilità i procedimenti industriali, nonché tutte le invenzioni chimiche, biotecnologiche ed elettroniche. Il richiedente ha facoltà di richiedere la conversione da modello di utilità ad invenzione industriale in caso abbia effettuato il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità il cui oggetto rientri in queste tipologie di trovato.

Tutte le istruzioni relative al deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale si applicano anche ai brevetti per modello di utilità ad eccezione della presentazione delle rivendicazioni in inglese.

Infatti, nel processo per l’ottenimento di un brevetto per modello di utilità non è prevista la ricerca di anteriorità e l’esame si svolge sulla base degli allegati presentati dal richiedente.

La durata del brevetto per modello di utilità è 10 anni dalla data di deposito della domanda. 

La vita del brevetto non si ferma con la sua concessione. Al contrario, è appena cominciata. 

I brevetti per invenzione sono infatti protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di 20 anni (e quelli per modelli di utilità per 10) a partire dalla data di deposito degli stessi, come pure le privative per nuove varietà vegetali sono tutelate per 20 anni a partire dalla data di concessione, ma solo a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e, durante tale periodo, non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca. 

Nel medesimo periodo, il titolare del brevetto o della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi.

Ma se questo si riferisce alla vita legale di un brevetto, la vita commerciale o economica dello stesso prevede la possibilità di concessione di licenze, di vendita e altre modalità di sfruttamento, che il titolare dei diritti deve regolarmente notificare; come pure, se la tecnologia coperta diventa obsoleta, se non può essere commercializzata o se il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato, il titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo, lasciando che esso perda validità prima della scadenza del termine di protezione e rendendo il trovato libero da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi. 

Insomma, qualsiasi cambiamento intercorra nella vita di un brevetto deve essere tracciato, secondo modalità e procedure definite.

 

Tutelare un brevetto

Se viene immesso sul mercato un prodotto nuovo o, comunque, migliore dei precedenti e lo stesso riscuote successo, è probabile che i concorrenti prima o poi cercheranno di fabbricare prodotti con caratteristiche tecniche simili o uguali a quelle del prodotto originale. In alcuni casi i concorrenti possono beneficiare di economie di scala, più rapido accesso al mercato o a materie prime più economiche e, conseguentemente, possono fabbricare un prodotto identico o simile a un prezzo inferiore. Ciò potrebbe condizionare negativamente la propria attività commerciale, soprattutto nel caso in cui per creare un prodotto nuovo o migliorato si è investito in modo significativo nella R&S. 

I diritti di esclusiva concessi da un brevetto, attribuendo al legittimo titolare il diritto di impedire ai concorrenti di creare prodotti ovvero di usare processi che violino i propri diritti sul brevetto, conferiscono inoltre la possibilità di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti dall’altrui violazione.

Per provare che tale violazione sia avvenuta, è necessario dimostrare che ogni singola parte di una data rivendicazione ovvero una sua equivalente, sia contenuta nel prodotto o nel processo che viola il proprio. Far valere i propri diritti, quando si ritiene che la propria invenzione brevettata sia stata copiata, può essere determinante al fine di mantenere la competitività, la posizione di mercato e i profitti.

Il proprietario del brevetto è colui al quale è attribuita la responsabilità di individuare violazioni del proprio brevetto e, conseguentemente, porre in essere azioni nei confronti dei contraffattori dello stesso.

Gli inventori indipendenti e le PMI possono decidere di trasferire tale responsabilità (o parte di essa) ad un licenziatario esclusivo.

Se si presume che qualcuno stia violando un brevetto, cioè lo stia utilizzando senza autorizzazione, è necessario preliminarmente individuare i soggetti che pongono in essere la violazione, nonché il prodotto (oil processo) in causa. Occorre raccogliere tutte le informazioni disponibili al fine di individuare l’azione più appropriata da intraprendere, dalla lettera di diffida al procedimento giudiziario.

 

Sfruttare un brevetto

Un brevetto è un bene intangibile, un valore economico che va gestito secondo gli interessi e le esigenze del suo titolare. Può essere venduto o acquistato, se no possono cedere o acquisire i diritti, in tutto o in parte. Qualunque sia l'operazione scelta, è tuttavia necessario che gli atti che la riguardano tali passaggi siano riportati sul registro nazionale dei brevetti, in quanto tali iscrizioni devono essere note a tutti, e in quanto tali impugnabili da chiunque si senta leso nei propri diritti.

 

Limitazioni / Rinunce

Talvolta, il titolare di un brevetto o di una privativa può ritenere non più conveniente il mantenimento integrale dei diritti, preferendo limitarli o rinunciare in toto ad essi.

La relativa istanza deve essere presentata dal titolare del brevetto (o, se lo desidera, da un suo agente mandatario, necessario quando vi siano più soggetti coinvolti).

Se una parte del brevetto è stata venduta (cessione parziale), ciascuno dei componenti deve rinunciare ai diritti che possiede; se il brevetto è stato concesso in licenza o dato in pegno, il proprietario deve ottenere l'autorizzazione scritta degli altri soggetti interessati.

 

Ricorsi

Istruzioni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ai sensi dell’art. 135 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10/2/2005 e successive modificazioni – C.P.I.) è possibile presentare ricorso avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice medesimo.

Il ricorso deve essere presentato secondo le seguenti modalità:

Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19, 00187 Roma.

Deve essere notificato, ai sensi dell’art. 136, comma 1 C.P.I. sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o avvia avuto conoscenza dell’atto impugnato o – per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale – dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche (da effettuarsi tramite ufficiale giudiziario e, comunque secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente in materia) deve essere inviato:

  • attraverso il portale di servizio online https://servizionline.uibm.gov.it. In tal caso l’utente, per poter fruire del servizio deve avere un casella di posta certificata ai sensi della normativa vigente in materia;
  • mediante plico postale raccomandato, indirizzato alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19 – 000187 Roma, entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata.

Unitamente all’originale devono essere depositate 3 (tre) copie del ricorso (con gli eventuali allegati), salva la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.

Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di € 518,00 effettuato sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma a favore del capitolo 3602 – capo X -, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima. Alla somma di € 518,00 vanno aggiunti € 8,85 nel caso in cui l’utente desideri ricevere copia conforme della sentenza della Commissione.

L’attività della Commissione dei Ricorsi

La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze tecniche. La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), eventualmente i tecnici, scelti dal Presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.

Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze, di decreti o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.

 

Segnalare un errore

Si è riscontrato un errore negli elementi riportati nella concessione del brevetto? E' possibile richiedere un errata corrige direttamente all'UIBM. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

  • nome e recapiti della persona con cui prendere contatto, che ha chiesto la rettifica
  • nome del titolare del diritto, che ha effettuato originariamente la richiesta di concessione del brevetto
  • numero del brevetto in questione, della concessione interessata, data della stessa
  • luogo dove è visibile l'errore (database UIBM, bollettino ufficiale, altro).

 

Registrare un cambiamento

Per ottenere un cambiamento anagrafico, di titolarità o altri atti rilevanti nella raccolta delle domande e titoli di proprietà industriale (banca dati) occorre depositare una istanza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le modifiche possono riguardare

  • tutti i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli, varietà vegetali ecc.) depositati, concessi o registrati a livello nazionale
  • marchi internazionali
  • traduzioni nazionali di brevetti europei.

Le istanze sono denominate:

  • per annotazione, in caso di variazioni anagrafiche , rinunce o limitazioni
  • per trascrizione, in caso di trasferimenti di titolarità dei diritti di proprietà industriale

Attenzione: qualora si debbano apportare modifiche sostanziali ad un marchio ovvero si intenda ampliarne la tutela (numero delle classi o elenco dei prodotti/servizi), è necessario effettuare un nuovo primo deposito che segue in tutto le regole del primo deposito.

 

Mantenere un brevetto

I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.

Attuazione - La legge prevede che l'oggetto del brevetto deve essere attuato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e che l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi. Attuazione significa fabbricazione e vendita in Italia o importazione e vendita in Italia di oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione Europea e/o in uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio; significa cioè che, se il richiedente o i suoi licenziatari non hanno provveduto a fabbricare o importare da tali Stati l'oggetto del brevetto e a metterlo così in circolazione nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, non è stata soddisfatta questa imposizione di legge (art. 69 CPI), e pertanto è possibile la concessione di una licenza obbligatoria (art. 70 CPI), o, nel caso di persistente mancata attuazione, la decadenza del brevetto.

E' chiaro lo spirito di questo articolo di legge, il quale tende a fare sviluppare l'industria e a evitare che, per interesse personale (ad esempio, solo per consentire al titolare del brevetto di sfruttare i suoi vecchi impianti), invenzioni magari importanti non vengano attuate, bloccando così il settore per tutti i 20 anni di durata del brevetto.

Come pure appare evidente, contrariamente a quanto generalmente credono gli inventori, che una procedura di concessione lunga è favorevole all'inventore: infatti, poiché il termine per l'attuazione decorre dalla data di concessione del brevetto, più questa è lontana dal giorno del deposito, più lungo è l'intervallo di tempo in cui l'inventore gode della protezione brevettuale senza l'obbligo dell'attuazione. Il legislatore si è preoccupato anche del fatto inverso, stabilendo che nel caso la concessione sia molto rapida (meno di un anno) il termine di tre anni dalla concessione possa essere sostituito dal termine di quattro anni dalla data di deposito, se quest'ultimo termine scade successivamente al precedente.

Quote di mantenimento-Le spese di mantenimento di un brevetto (da intendersi non più come tasse sulle concessioni governative, abrogate, ma come corresponsione dei diritti di mantenimento in vita del brevetto) devono essere regolarmente pagate:

  • se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa)
  • se invece si è ottenuto un brevetto per modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.

Nel caso di brevetto per invenzione ciascuna annualità deve essere pagata, anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda (se un brevetto è stato depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio  degli anni successivi alla fine del quarto, a partire dal 31 luglio 2016 e fino al 31 luglio 2031) o, corrispondendo la sovrattassa a titolo di mora (euro 100,00) anche entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo.

I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio (art. 227 del CPI, come modificato dal D.Lgs.131/2010, comma 2). Trascorsi sei mesi non è più possibile rimediare alla dimenticanza, salvo ipotesi rarissime ed eccezionali (procedimento di reintegrazione, ai sensi dell'art. 193 CPI).

Se l’ annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.     

Chiunque può provvedere al pagamento dell'annualità dovuta. 

Possono effettuarsi più pagamenti anticipati ma solo nel caso in cui gli stessi si riferiscono

allo stesso brevetto.

I pagamenti devono essere corrisposti tramite il modello F24 “versamenti con elementi identificativi” C300  denominato Brevetti e Disegni – Deposito Annualità-Diritti di Opposizione- Altri Tributi.

Si considera come data effettiva del pagamento unicamente quella riportata nel modello F24. L’attestazione di pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere conservata in originale.

Il costo di ciascuna annualità cresce con il numero degli anni, consulta la sezione TASSE E TARIFFE.

Alla scadenza dei 20 anni di protezione (o dei 10, per i modelli di utilità), l'oggetto del brevetto o della privativa diventa comunque di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.

 

Deposito di una domanda di brevetto

In Italia, come in molti Paesi, i brevetti sono concessi in base al principio cosiddetto “first to file”, che prevede che sia legittimo titolare colui che per primo procede al deposito della domanda. La tempestività del deposito è un fattore determinante per il riconoscimento della titolarità. Tuttavia, un deposito prematuro potrebbe rivelarsi controproducente poiché, una volta depositata la domanda di brevetto, non è più possibile apportare cambiamenti sostanziali alla descrizione originaria. L’Italia è membro della Convenzione di Unione di Parigi e pertanto, dal momento in cui il deposito della domanda è stato effettuato, sono previsti solo 12 mesi per godere del diritto di priorità in tutti i Paesi che hanno aderito a tale Convenzione. Rivendicare la priorità del deposito della domanda nazionale permette al richiedente di depositare entro un anno, per la stessa invenzione, una nuova domanda che richieda protezione anche all’estero mantenendo i benefici derivanti dalla data di deposito della prima domanda.

La domanda di brevetto rimane segreta per 18 mesi ed il richiedente ha la possibilità, in questo lasso di tempo, di effettuare il ritiro della stessa in caso non voglia dare seguito alla procedura di esame e intenda mantenere segreto il deposito effettuato. 

 

Modalità di presentazione della domanda

Il deposito può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) deposito on line direttamente al link https://servizionline.uibm.gov.it previa registrazione al sistema

b) deposito cartaceo presso una qualsiasi Camera di Commercio accompagnato da apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica per il deposito cartaceo

c) spedizione mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento inviata a:

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma

La domanda di brevetto deve comprendere:

  • riassunto
  • descrizione
  • rivendicazioni
  • eventuali disegni

La documentazione deve essere allegata ad un apposito Modulo (cartaceo oppure compilato tramite il sistema di deposito telematico) contenente le informazioni bibliografiche quali:

  • il titolo del trovato
  • la data del deposito,
  • la data di priorità (in caso sia rivendicata una priorità nazionale o estera)
  • i dati anagrafici dell’inventore
  • i dati anagrafici del richiedente
  • domicilio elettivo
  • eventuali domande collegate

Insieme al modulo di domanda devono essere presentati i seguenti allegati:

  • la versione in lingua inglese delle rivendicazioni per le sole invenzioni per cui non sia rivendicata la priorità di una precedente domanda; in alternativa, si devono corrispondere i previsti diritti di traduzione pari a € 200,00 
  • la versione inglese del riassunto e/o della descrizione (opzionali)
  • la lettera d’incarico, l’atto di procura o la dichiarazione di riferimento a una precedente procura generale (nel caso sia stato nominato un mandatario abilitato)
  • la designazione dell’inventore
  • il documento di priorità (eventuale)

E' consentito a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità: l’Ufficio provvederà a valutare se la domanda è concedibile come invenzione o come modello di utilità.

Il richiedente può, spontaneamente o dietro richiesta dell’UIBM, convertire la domanda di brevetto da invenzione industriale a modello di utilità o viceversa.

 

Contenuto della domanda

I documenti che formano la domanda di brevetto devono essere strutturati seguendo canoni di oggettività tecnica e formale fondamentali per consentire una valutazione puntuale dei requisiti di brevettabilità.

Essi devono contenere:

  • un titolo che esprima in modo conciso il carattere dell’invenzione
  • un riassunto che descriva brevemente il trovato in oggetto
  • una descrizione che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere L’invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Nel dettaglio, secondo quanto indicato dall’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve:
  • specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento
  • indicare lo stato della tecnica preesistente, di cui l’inventore sia a conoscenza, utile alla comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici
  • esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi
  • descrivere brevemente gli eventuali disegni
  • descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti
  • indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale una o più rivendicazioni, che indichino specificatamente l’ambito della protezione richiesta col brevetto. Le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:
  • devono essere indicate con numeri arabi consecutivi
  • la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza)
  • le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.
  • i disegni: laddove necessario per chiarire l’oggetto del brevetto. E’ cioè  possibile allegare alla descrizione delle tavole contenenti disegni tecnici. Tramite tali figure è possibile visualizzare i particolari dell’invenzione e illustrare al meglio le caratteristiche indicate nella descrizione. Il deposito dei disegni è facoltativo.

Si consiglia di visitare il sito http://brevettidb.uibm.gov.it dove è possibile consultare i fascicoli dei brevetti per invenzione industriale concessi e trovare degli esempi utili.

Ogni domanda di brevetto deve avere per oggetto una sola invenzione.      

Se la domanda comprende più invenzioni il richiedente può, spontaneamente o dietro richiesta dell’UIBM, limitare le rivendicazioni ed eventualmente depositare una o più domande divisionali di brevetto, che avranno effetto dalla data della domanda originaria.

 

Cosa sapere prima del deposito

E’ fortemente consigliato, prima di presentare domanda di brevetto, effettuare una ricerca d’anteriorità  attraverso le numerose banche dati brevettuali, accessibili online gratuitamente. Infatti, i milioni di brevetti concessi in tutto il mondo e le milioni di pubblicazioni disponibili che costituiscono l’attuale stato della tecnica possono rendere l’invenzione non nuova oppure ovvia e, pertanto, non brevettabile. Conoscere questi documenti prima del deposito può prevenire l’investimento di risorse in una domanda di brevetto che non potrà essere accolta.

Un elenco degli uffici di proprietà intellettuale di diversi paesi che hanno reso disponibili in rete i propri database brevettuali è disponibile sul sito WIPO, tra questi anche il database dell’Ufficio europeo dei brevetti al link http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch.

 

Procedimento di esame e concessione

Il processo prende il via con il deposito di una domanda di brevetto. E’ importante considerare che un errore in questa fase può pregiudicare l’intero iter brevettuale: non è infatti ammesso  estendere il contenuto iniziale della domanda depositata, in quanto tale evenienza comporta il rischio di nullità del brevetto (art 76 CPI). Infatti, i documenti che compongono la domanda devono essere redatti secondo opportuni criteri stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale nel rispetto di precisi standard internazionali. Tutta la documentazione di deposito è segreta e diventa accessibile al pubblico solo decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla priorità; in alternativa, se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda. 

Dopo il deposito il dossier brevettuale è sottoposto  ad un esame preliminare amministrativo e tecnico: si verifica che tutta la documentazione relativa all’invenzione sia stata allegata e che le tasse di deposito siano state regolarmente pagate. L’eventuale integrazione dei documenti mancanti può avvenire sia spontaneamente sia su richiesta dell’Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di ricezione del rilievo formale. Sempre in questa fase l’UIBM controlla anche che il trovato non rientri nei casi di esclusione dalla brevettabilità. Se questa prima fase di esame ha esito positivo, l’UIBM inoltra la domanda all’ufficio competente (per l’Italia l’ufficio Europeo dei Brevetti) per la successiva fase della ricerca di anteriorità.

L’Ufficio Europeo dei brevetti, all’esito della ricerca, stila un rapporto di ricerca, corredato da una opinione scritta relativa ai requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva ed applicazione industriale. Il rapporto di ricerca e l’opinione scritta vengono tempestivamente inviati al titolare della domanda, il quale, sulla base dei risultati della ricerca può valutare se estendere la propria domanda di brevetto all’estero entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda nazionale avvalendosi del diritto di priorità dato dalla Convenzione di Unione di Parigi (per l’estensione è possibile attivare le procedure per Brevettare all'estero).

Per la domanda italiana l’utente ha facoltà di trasmettere all’UIBM una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni entro ulteriori 3 mesi dalla scadenza dei 18 mesi di segretezza della domanda.

Lo step conclusivo del processo brevettuale è rappresentato dall’esame di merito della domanda, il quale avviene in ordine cronologico all’incirca entro 24-30 mesi dalla data di deposito delle domande.  L’esame di merito si basa sulle risultanze della ricerca di anteriorità e sulle eventuali sulle controdeduzioni o modifiche alla documentazione brevettuale, fornite dal richiedente.

L’iter si conclude, in caso positivo, con la concessione del brevetto o, in caso negativo, con il rifiuto della domanda. Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso un Ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.

Il titolo ha durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito.

Ai sensi dell’art. 53 del CPI, i diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del titolo brevettuale. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

 

Ritiro della domanda

Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’emissione del relativo attestato è possibile presentare un’istanza di ritiro se, per qualsiasi motivo, non si è più interessati al rilascio del brevetto.

Per l'istanza di ritiro depositata on line deve essere pagata una marca da bollo di 15,00 euro, mentre sull’istanza di ritiro presentata in modalità cartacea deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 euro. 

L’istanza deve riportare le indicazioni anagrafiche del richiedente (o dell’eventuale mandatario), il numero e la data di deposito della domanda che si intende ritirare, e deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario incaricato.

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o ai suoi aventi causa.

Quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'inventore del trovato spetta il diritto di esserne riconosciuto autore.  

Se, peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto (qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto) anche a un equo premio. Al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione se il trovato ottenuto è ricompreso nel settore di attività dell'azienda.

Più in dettaglio:         

Inventori dipendenti della società

In Italia, come in numerosi altri Paesi, le invenzioni sviluppate in presenza di un rapporto di lavoro subordinato sono assegnate in linea di principio al datore di lavoro. Tuttavia, l’art. 64 del CPI distingue tre diverse situazioni:

  • qualora l’invenzione industriale sia realizzata nell’esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro
  • qualora non sia prevista una retribuzione in compenso dell’attività inventiva, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto come tale, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del supporto tecnico che questi ha ricevuto dall’organizzazione aziendale
  • qualora si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso esclusivo o non esclusivo dell’invenzione ovvero per l’acquisizione del brevetto, nonché  la facoltà di chiedere ovvero acquisire per la medesima invenzione brevetti all’estero a fronte di corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il diritto di opzione ha comunque durata limitata, in quanto va esercitato entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. In questo caso si parla anche di invenzione occasionale.

Invenzioni delle Università

L’art. 65 CPI prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’Università o con una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti di Università, delle Pubbliche Amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

Requisiti di brevettabilità

Un’invenzione per essere brevettata deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L’oggetto dell’invenzione (trovato) può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di  realizzazione di un servizio.

I tre requisiti fondamentali di  validità di un brevetto sono: la novità, l’originalità (attività inventiva) e l’industrialità.

Novità - Un’invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (Rif. Art 46 CPI). Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già diffusa in qualunque modo in Italia o all’estero, l’altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Anche la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione. (È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto e – laddove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti a tale invenzione – far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in maniera non autorizzata.)

Attività inventiva – Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste (Rif. Art. 48 CPI). Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto.

Industrialità – Un’invenzione ha un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (Rif. Art. 49 CPI). Un’invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere tecnicamente realizzabile e capace di condurre ad un risultato immediato nell’ambito della tecnica industriale  generando effetti pratici. Per essere brevettabile, un’invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine “industriale” è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall’attività puramente estetica o speculativa.

Il reverse charge (c.d. “inversione contabile”) è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Articolo 17 Dpr n. 633/1972:
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Quinto comma) In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile"l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI
La formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzialmente l’estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto) relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione di impianti, e completamento di edifici resi a soggetti passivi IVA operanti in qualunque settore. 
Le prestazioni di demolizione sono individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO 2007 43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)
Non rientrano nella lettera a-ter) le prestazioni riconducibili:
-alla preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno (codice 43.12.00),
-le prestazioni di trivellazioni e perforazioni (codice 43.13.00), in quanto non relative ad edifici.

Installazione di impianti (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)
Codici ATECO 2007:
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

Completamento di edifici (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)
Le prestazioni di completamento di edifici, rientranti nella lett. a-ter), sono individuate dai seguenti codici Ateco 2007:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (con esclusione degli arredi)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
L’Agenzia ha chiarito che la posa in opera di arredi, rientrante nel codice attività 43.32.02, è esclusa dall’applicazione del meccanismo del reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento di edifici.

REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO
La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario (art. 1, c. 54, L. 190/2014) che esonera i contribuenti dal versamento dell’IVA e dagli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione, conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Di conseguenza, nel caso di:
prestazioni rese da un soggetto forfetario: il reverse charge non è applicabile; la fattura è emessa senza addebito di IVA, con l’indicazione «operazione in franchigia da IVA»;
prestazioni rese ad un soggetto forfetario: il fornitore emette fattura in reverse charge; l’acquirente integra la fattura e diviene debitore d’imposta; deve corrispondere l’IVA non potendo esercitare il diritto a detrazione.

La Fatturazione Reverse Charge
-Se l’acquirente è un’altra impresa avviene con il meccanismo del “reverse charge“, mentre
-Se l’acquirente è un privato l’IVA deve essere esposta in fattura.

Il prestatore, emette fattura (nei termini ordinari) senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile”. Inserendo anche l’articolo 17, comma 6, DPR n 633/72;
Il committente soggetto passivo, entro il mese di ricevimento (oppure anche successivamente ma comunque entro 15 giorni e con riferimento al mese di ricevimento) integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta. Inserisce la fattura nel registro vendite/corrispettivi, assolvendo così l’imposta. La medesima fattura va poi annotata anche nel registro acquisti per la detrazione dell’imposta assolta. Nel caso in cui il committente effettui soltanto operazioni attive esenti, non avrà la facoltà di detrarsi l’Iva relativa all’acquisto, e quindi si troverà nella situazione di dover versare l’Iva a suo debito relativa all’operazione.

REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO
La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario (art. 1, c. 54, L. 190/2014) che esonera i contribuenti dal versamento dell’IVA e dagli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione, conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Di conseguenza, nel caso di:
prestazioni rese da un soggetto forfetario: il reverse charge non è applicabile; la fattura è emessa senza addebito di IVA, con l’indicazione «operazione in franchigia da IVA»;
prestazioni rese ad un soggetto forfetario: il fornitore emette fattura in reverse charge; l’acquirente integra la fattura e diviene debitore d’imposta; deve corrispondere l’IVA non potendo esercitare il diritto a detrazione. 

Cessione Di Fabbricati Strumentali Con IVA Obbligatoria
Devono scontare obbligatoriamente l’IVA le cessioni di immobili strumentali effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. E’ importante, per poter verificare l’applicazione dell’IVA che si tratti di impresa che ha costruito il fabbricato con l’intento di rivenderlo. Nel caso di cessione di fabbricati strumentali di imprese costruttrici l’operazione è imponibile IVA per obbligo normativo e l’IVA viene esposta in fattura (non si applica, in questo caso il reverse charge).
Al di fuori del caso precedente, la regola generale prevede la cessione di immobili strumentali in esenzione IVA (ex articolo 10 comma 1, n. 8-ter, del DPR n. 633/72). Per evitare la cessione in esenzione IVA, e le sue conseguenze (applicazione del “pro-rata“, agli acquisti degli ultimi 10 anni), è possibile optare per l’imponibilità IVA. In questo caso, l’opzione per l’applicazione dell’IVA può essere richiesta, al momento della stipulazione del rogito notarile. 

L’impianto fotovoltaico collocato sul tetto dell’edificio costituisce parte integrante del medesimo.
L'installazioni di impianti fotovoltaici (codice 43.21.01) su terreni.
La prestazione non rientra nel reverse charge di cui alla lett. a-ter), in quanto non relativa ad edifici: l’impianto è infatti realizzato su un terreno, anche se pertinenziale all’edificio stesso (la realizzazione dell’impianto sul tetto dell’edificio, come già chiarito al par. 1, rientra nel reverse charge, in presenza delle altre condizioni).

L'attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) può godere di reverse charge nel caso in cui ’impianto fotovoltaico collocato sul tetto dell’edificio costituisce parte integrante del medesimo.
L'installazioni di impianti fotovoltaici (codice 43.21.01) su terreni (codice 43.21.01) non rientra nel reverse charge di cui alla lett. a-ter), in quanto non relativa ad edifici: l’impianto è infatti realizzato su un terreno, anche se pertinenziale all’edificio stesso (la realizzazione dell’impianto sul tetto dell’edificio, come già chiarito al par. 1, rientra nel reverse charge, in presenza delle altre condizioni).

 

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Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. Un brevetto non attribuisce al titolare un’autorizzazione al libero uso dell’invenzione coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall’utilizzo della stessa. Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto ha efficacia solo nell’ambito dello stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità). Possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico.

Possono costituire oggetto di brevetto:

  • Le invenzioni industriali
  • I modelli di utilità
  • Le nuove varietà vegetali

In alternativa alla brevettazione, un’impresa che intenda proteggere una propria invenzione, potrà:

  • renderla di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione “difensiva”, assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla
  • mantenere l’invenzione segreta, ricorrendo al segreto industriale, disciplinato dall’art. 98 del CPI, in base al quale costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.

 

  

Brevetto per invenzione industriale

Il brevetto è un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse economiche supplementari.

Possedere un brevetto fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l’invenzione protetta.

Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell’azienda, elevandone l’immagine positiva.        

Utilizzando il brevetto non solo per disporre di un diritto esclusivo sul mercato, ma anche come una normale proprietà o bene, è possibile ottenere i seguenti vantaggi economici e competitivi:

  • profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto: il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di “royalty”, in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa; la vendita (o l’assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni
  • profitti più alti o utili sugli investimenti: la protezione brevettuale derivante dall’invenzione può rivelarsi uno strumento economico e finanziario utile al recupero degli investimenti dell’impresa in R&S,
  • accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate: sfruttamento del brevetto per la negoziazione di un accordo tra due o più imprese ai fini dell’utilizzo dei reciproci brevetti
  • accesso a nuovi mercati: la concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l’ingresso in nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili
  • maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari dai soggetti intermediari a fronte della titolarità di un asset intangibile: la proprietà di brevetti può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione dei propri prodotti.

Pertanto il brevetto contribuisce al concreto arricchimento dell’azienda, oltre che a rafforzare la sua posizione sul mercato.

 

La classificazione internazionale dei brevetti IPC (International Patent Classification). Accordo Strasburgo

La classificazione internazionale dei brevetti IPC (International Patent Classification) rappresenta il sistema più utilizzato a livello internazionale per i brevetti e i modelli d'utilità. Istituita a seguito dell’Accordo di Strasburgo del 1971, è strutturata in modo gerarchico e suddivide le tecnologie brevettabili in otto sezioni (A - H), a loro volta distribuite in livelli sempre più dettagliati (sottosezioni, classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi). Viene aggiornata periodicamente: dal 2006 è in vigore l'ottava versione, che contiene circa 70.000 voci. La IPC non viene utilizzata solo per classificare e ricercare brevetti, ma anche pubblicazioni, articoli scientifici e testi tecnici in generale, al fine di valutare lo stato della tecnica in un particolare settore.

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