Per gli immobili di interesse storico artistico si possono riscontrare due tipologie di vincoli sugli immobili. Si tratta del:

Vincolo diretto;
Vincolo indiretto.

Immobili di interesse storico con vincolo diretto: E’ il vincolo che riguarda un determinato bene al quale viene riconosciuta una specifica rilevanza culturale. Questo vincolo è apposto ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 42/04.

Immobili di interesse storico con vincolo indiretto: E’ il vincolo che non riguarda un riconoscimento diretto del pregio di un immobile. Al contrario pone allo stesso alcune limitazioni. L’obiettivo è evitare che i comportamenti del proprietario possano andare a ledere un altro immobile meritevole di tutela.

Solo il vincolo diretto offre una "agevolazione fiscale".

Per quanto riguarda gli immobili storici – artistici ex D.Lgs. 42/2004 detenuti dalle persone fisiche non in regime di impresa, il reddito fondiario derivante dalla locazione degli immobili vincolati è costituito dal maggiore tra il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale rivalutata del 5%. 

Si ritiene utile ricordare che gli immobili si possono distinguere in :

-Immobili strumentali (articolo 43 Tuir), che a loro volta possono essere “per natura” (classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E, i quali mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato), o “per destinazione” (utilizzati direttamente ed esclusivamente per l’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), che concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base alle risultanze contabili (deduzione dei costi, tassazione dei relativi proventi, scorporo del valore dell’area, ecc.);

-Immobili merce, costituenti oggetto dell’attività d’impresa, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa quali rimanenze finali, valorizzate secondo le disposizioni dell’articolo 92 Tuir (ovvero articolo 93 Tuir per le opere ultrannuali);

-Immobili non strumentali (o “patrimonio”), individuati per esclusione in quanto non rientranti nelle precedenti categorie indicate. Si tratta di immobili di natura abitativa (altrimenti rientrano tra quelli strumentali per natura), non utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né oggetto proprio dell’attività d’impresa.