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Il successo e la longevità di un'azienda non sono il risultato di una semplice casualità, ma piuttosto di un processo strutturato che può essere compreso attraverso l'analisi del suo ciclo di vita. Come gli esseri viventi, anche le aziende attraversano diverse fasi nel corso del tempo, ciascuna con le proprie caratteristiche e sfide. Comprendere il ciclo di vita di un'azienda può fornire un'importante prospettiva per gli imprenditori e i dirigenti, aiutandoli a prendere decisioni informate e adattarsi ai cambiamenti del mercato. In questo articolo, esploreremo le diverse fasi del ciclo di vita di un'azienda e i fattori critici per il suo successo in ogni fase.

Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicato n. 68 del 21 aprile 2023  
Fisco: più tempo per la “Rottamazione-quater”. Domande di adesione fino al 30 giugno 2023 

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

Roma, 21 aprile 2023

Tregua fiscale 2023:

Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023

Stralcio automatico debiti tributari fino a mille euro edizione 2023

Sanatoria irregolarità formali 2023 legge bilancio 2023

Ravvedimento operoso speciale

Il decreto Bollette (dl 34/2023) ha prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 per la sanatoria delle irregolarità formali.

Ravvedimento operoso speciale:
prima rata     30 settembre 2023
seconda rata   31 ottobre 2023
terza rata        30 novembre 2023
quarta rata      20 dicembre 2023
quinta rata      31 marzo 2024
sesta rata        30 giugno 2024
settima rata     30 settembre 2024
ottava rata       20 dicembre 2024

DL Bollette ha poi aggiunto la seguente precisazioni per il ravvedimento speciale:
“Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali”.

 

Sanatoria errori formali proroga al 31 ottobre e resta al 31 marzo 2024 la scadenza per concludere eventualmente il pagamento e rimuovere errori e omissioni.
Prima o unica rata    31 ottobre 2023
Seconda rata               31 marzo 2024

 

Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023

Stralcio automatico debiti tributari fino a mille euro edizione 2023

Sanatoria irregolarità formali 2023 entro il 31 ottobre 2023

Ravvedimento operoso speciale entro 30 settembre 2023

Rottamazione quater 2023

  

Indipendenza e obiettività del revisore

Conseguenze mancanza adeguati assetti

Il controllore non può essere anche il controllato

I sindaci ineleggibili devono restituire i compensi

Adeguati assetti e i diversi ruoli degli organi sociali

Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale

Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei

Cassazione 14919/2019 nulla la nomina del revisore che condivide lo studio

 

 

I titolari effettivi debuttano nella dichiarazione dei redditi 2023

Modello SC2023 stralcio istruzioni
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.
In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:
- i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).

SEZIONE IV – DATI RELATIVI AI CREDITI D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, FORMAZIONE, INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO
Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020- 2022”, “Formazione 4.0”,“Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020-2022” e “Bonus bonifica ambientale”, per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili in relazione ai quali è commisurato l’ammontare del credito d’imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.

• i righi RU150 e RU151 vanno compilati per l’esposizione dei dati del credito d’imposta, da indicare nella sezione I con i codici credito “F7”, “L1”; “L3”; “2L” e “3L”.

L’Imu 2022 effettivamente pagata - criterio di cassa - per gli immobili strumentali delle imprese è deducibile al 100% ai fini delle imposte sui redditi. L'imposta continua ad essere indeducibile ai fini Irap.

L'articolo 3 D.L. 34/2019 ha previsto la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa nelle seguenti misure:
50% per il periodo d’imposta 2019,
60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021,
70% per il periodo d’imposta 2022
100% a partire dal 2023.

In seguito l’articolo 1 della L. 160/2019 ha anticipato la deduzione integrale dell’Imu a partire già dal periodo d’imposta 2022.

Si ricorda che per quel che riguarda gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) delle imprese individuali, gli stessi devono essere indicati nelle scritture contabili (nel libro inventari o in quelli dei beni ammortizzabili a seconda del regime contabile adottato) affinché possano essere considerati strumentali.

Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2023 Unioncamere

Clicca qui per scaricare la versione gratuita del 27/02/2023

 

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Leggi anche: La continuità aziendale

 

Attento revisore

Indipendenza e obiettività del revisore

I sindaci ineleggibili devono restituire i compensi

Adeguati assetti e i diversi ruoli degli organi sociali

Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale

Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei

Il nuovo articolo 2476 e la fine della società a responsabilità limitata

La compensazione multilaterale di fatture è ormai una prassi sempre più diffusa tra aziende e professionisti che sempre più frequentemente presentano al proprio consulente fiscale documenti da portare in detrazione. Per riferirci ad uno dei tantissimi casi concreti, immaginiamo una società che si occupa di vendita di spazi pubblicitari su testate giornalistiche, e un supermercato che voglia acquistare i suddetti spazi promozionali. Come ci regoliamo, soprattutto laddove il cambio merce sia un totale corrispettivo in merce?
L’abbiamo chiesto a Romi Fuke, Ceo e Founder del Circuito in-Lire SPA SB che al momento rappresenta una delle più importanti realtà italiane di barter trading, con 1600 aziende iscritte che mensilmente scambiano beni e servizi per circa 1 milione di euro ma senza necessità di utilizzare preziosa liquidità di cassa.

D.: In una situazione di questo tipo, la fatturazione tra i due soggetti è ammissibile?
R.: Certamente. Alla base dello scambio in compensazione vi è l’art. 1552 del codice civile che regola la permuta di beni, servizi e crediti. Le società possono scambiarsi servizi o merci, facendole seguire da regolare emissione e scambio di documentazione fiscale. Quindi, per rifarci all’esempio di cui sopra, la società pubblicitaria fatturerà al supermercato il costo di 1.000 euro + IVA ed il supermercato fatturerà a sua volta alla società il controvalore pattuito. Alla base ovviamente vi è anche scambio reciproco di merci e servizi.

Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile aggiornata al 25 gennaio 2023.

ASSIREVI pubblica anche quest’anno le liste di controllo dei principi di redazione di bilancio nella sezione “Checklist” del proprio sito.

Le liste di controllo sono presentate in formato word non modificabile con caselle a cui è possibile apporre la spunta e saranno scaricabili per garantirne la fruizione.

Le liste di controllo sono state elaborate e organizzate da ASSIREVI, che ne è pertanto l’autore, e si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili vigenti alla data cui fanno riferimento.

Le liste potranno essere citate, riprodotte e, in generale, utilizzate, a condizione che ciò avvenga sempre con menzione della fonte.

 

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