Definizione agevolata delle cartelle esattoriali contenenti nei carichi affidati all’Agente della riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di rottamazioni precedenti. La presentazione dell'istanza Rottamazione quater consente di ottenere il Durc.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione entro il 30 giugno aprile 2023 (termine prorogato era il 30 aprile), con le modalità, esclusivamente telematiche sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione. 

Sul portale c'è una specifica sezione libera dedicata all’operazione rottamazione (“definizione agevolata”). A diposizione due modalità alternative, con o senza credenziali d’accesso all’area riservata. Questo vuol dire che esiste anche la sezione NON inserita nell’area riservata del cittadino, bensì in una area pubblica del sito e che non serve lo SPID. Per chi opta per questa seconda modalità, l’operazione si espleterà tramite 3 diverse email semplici (non PEC).

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione spiegano che i contribuenti possono presentare diverse domande di rottamazione, in tempi diversi e sempre con le stesse modalità in modo da avere altrettanti piani di liquidazione con vantaggi in capo ai contribuenti.. Rimane tassativa la scadenza del 30 giugno entro cui inviare le varie domande. 

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di rottamazione ter.

Dopo aver prodotto la domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà conteggiare e comunicare il dovuto al netto degli sconti entro il 30 settembre (termine prorogato era il 30 giugno 2023.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rottamazione quater “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.”

In definitiva si pagano:
le sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
le spese di rimborso per le procedure esecutive;
le spese di notifica della cartella di pagamento;
gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Definizione agevolata 2023 i pagamenti:
-in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (termine prorogato era il 31 luglio);
-nel numero massimo di 18 rate in 5 anni, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
-Sito istituzionale;
-App EquiClick;
-Domiciliazione sul conto corrente;
-Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
sportelli bancari;
-Uffici postali;
-Home banking;
-Ricevitorie e tabaccai;
-Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Fermo amministrativo e rottamazione. Per prassi consolidata, l’Agenzia Entrate Riscossione, a partire dal momento in cui viene pagata la prima rata dovuta a titolo di rottamazione, sospende il fermo amministrativo. Basta quindi il versamento della prima rata per far sì che il fermo amministrativo, che pure resta iscritto, sia sospeso nei
suoi effetti, consentendo al contribuente di poter tornare a circolare liberamente con il veicolo.

 

 

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