Articolo 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza  
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:  
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.  

Tribunale di Milano sentenza del 14 luglio 2022

Alfa S.p.A. (di seguito, anche Alfa o il Fallimento) ha adito il Tribunale al fine di ottenere la restituzione degli emolumenti elargiti ai convenuti F.S. e B.P., per l'attività dagli stessi svolta quali componenti del collegio sindacale della S.p.A. (incarico ricoperto dal 10 marzo 2009 sino al 16 settembre 2015).
Nella specie Alfa, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato ai convenuti l'intervenuta decadenza dalla loro carica ex art. 2399, primo comma, 1 lett. c) c.c.,
- avendo gli stessi contemporaneamente ricoperto la posizione di sindaci e revisori contabili della società, nonché quella di consulenti contabili e fiscali della medesima, e ciò sul presupposto che Alfa in data 23 dicembre 2008 aveva conferito incarico professionale scritto allo Studio Legale Tributario Societario Beta di ....., di cui entrambi i convenuti erano membri e collaboratori, per l'affidamento dell'attività di consulenza contabile e fiscale (cfr. doc. 2 attore)
- sicché le di poco successive nomine quali sindaci di Alfa di F.S. e B.P. sarebbero state ab origine irrimediabilmente viziate per la sussistenza in capo ai medesimi della causa di ineleggibilità prevista dal disposto di cui al citato art. 2399 c.c.Più puntualmente deduce parte attrice:
- che F.S. era socio e co-titolare dello Studio Legale Tributario Societario Beta e, in tale sua veste,
- aveva personalmente predisposto i bilanci di Alfa dal 2009 al 2015,
- aveva prestato assistenza in favore della società (emettendo anche apposite fatture per l'attività svolta) in relazione:
- alla impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (cfr. doc. 5);
- a un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di ........ (cfr. doc. 6);
- alla verifica fiscale eseguita tra marzo e aprile 2013 (cfr. doc. 7);
- B.P. era collaboratrice dello studio Beta e, in tale sua veste, aveva predisposto modelli F23 e F24 per il pagamento di imposte e di ravvedimenti IVA, dichiarazioni IVA e curato la redazione dei verbali societari dal 2009 al 2015.
A fronte di tale ricostruzione, E. ha chiesto la condanna:
- di F.S. alla restituzione di euro 97.084,57 e
- di B.P. alla restituzione di euro 80.262,58.

Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

Sussiste, pertanto, in capo ai convenuti un preciso obbligo restitutorio, con conseguente inevitabile condanna degli stessi alla ripetizione di quanto sine titulo tempo per tempo percepito.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti ai sensi di cui all'art. 2949 c.c. posto che, non essendo sorto alcun valido rapporto sociale tra Alfa da una parte e F.S. e B.P. dall'altra, è da escludersi che possa applicarsi al caso di specie la disposizione sulla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. in materia di società.
Diversamente, il diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato si prescrive nel termine ordinario di 10 anni dal pagamento.
Pertanto,
- essendo i convenuti stati nominati sindaci della società nel marzo del 2009 e non avendo beneficiato dei relativi compensi prima di tale data;
- avendo altresì parte attrice validamente interrotto il decorso della prescrizione mediante l'invio di apposite richieste di pagamento, ricevute da F.S. in data 23 dicembre 2016 e da B.P. in data 17 gennaio 2017,
i convenuti devono essere condannati alla ripetizione di tutto quanto incontestabilmente percepito in costanza di rapporto sindacale da Alfa, ovvero nella specie euro 97.084,57 per quanto riguarda F.S. ed euro 80.262,58 per quanto riguarda B.P., oltre interessi dal giorno del pagamento essendo stati i convenuti a conoscenza della causa di ineleggibilità e di decadenza in cui sono incorsi o quantomeno potendolo e dovendolo essere.
Da ultimo, è infondata l'eccezione di soluti retentio sollevata dal convenuto F.S., in quanto il disposto di cui all'art. 2035 c.c. - per il quale "chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato" - non si applica ai casi di contratti contrari all'ordine pubblico e a norme imperative, come è nel caso di specie, ma esclusivamente a quelli contrari al buon costume, essendo noto che i "buoni costumi" attengono a un corpo di regole deontologiche non formalizzate e riconducibili ad un ambito pre-giuridico. L'espresso divieto posto dall'art. 2399 c.c. toglie ogni spazio di rilevanza dell'art. 2035 c.c. nel caso di specie.
Sulle spese del giudizio
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dei convenuti F.S. e Barbare B.P., in solido tra loro, previa liquidazione come in dispositivo, in base al valore delle domande e tenuto conto dell'attività professionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8987/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento di tutte le domande di parte attrice, accertata la causa di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2399, 1° comma, lettera c) c.c., cui sono incorsi i convenuti per le ragioni esposte in parte motiva, dichiarati F.S. e B.P. tenuti a restituire alla società Alfa gli emolumenti percepiti sine titulo,
- condanna F.S. a pagare al Fallimento l'importo di Euro 97.084,57, oltre interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
- condanna B.P. a pagare al Fallimento l'importo di euro 80.262,58, oltre interessi legali dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
- condanna altresì i convenuti in solido a rifondere a favore del Fallimento le spese legali del giudizio che si liquidano in euro 1.545 per rimborso contributo unificato e bolli, euro 28.000 euro per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali da calcolare sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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