Definizione degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3% ambito applicativo:  

-le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato – ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 – per dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare e per i quali termini non è ancora scaduto alla data di entrata della legge (01 gennaio 2023), ovvero per le medesime comunicazioni recapitate successivamente a tale data; 

-tutte le altre comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

In termini di vantaggio, fermo restando il pagamento di imposte, contributi e interessi, la definizione riduce dal 10% al 3% le sanzioni dovute.

Il versamento dell’importo delle somme dovute a seguito le suddette comunicazioni può avvenire, come al solito, in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ovvero a rate, fermo restando il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento..

Non è prevista la consegna di avvisi recanti gli importi rideterminati ai contribuenti.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 esempio n. 1
Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.
Esiti comunicati al contribuente:
Esito di omesso versamento
Imposta non versata 100,00
Sanzione (10%) 10,00
Interessi 7,00


Esito di tardivo versamento
Sanzione (10%) 40,00
Interessi 14,00
Totale 171,00

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 171,00.

L’importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3 per cento delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo.
Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni:
Esito di omesso versamento
Imposta non versata 100,00
Sanzione (3%) 3,00
Interessi 7,00
Esito di tardivo versamento
Sanzione (3%) 12,00
Interessi 14,00
Totale 136,00

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 esempio 2:
Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello
Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022.
Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento
Imposta non versata 4.000,00
Sanzione (10%) 400,00
Interessi 280,00
Esito di tardivo versamento
Sanzione (10%) 240,00
Interessi 80,00
Totale 5.000,00

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 5.000,00.
Il contribuente ha optato per il pagamento in otto rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

N. rata Scadenza     Importo rata            Importo interessi di rateazione
                     (codice tributo 9001)       (codice tributo 9002)

1      02/05/2022           625,00                       -
2      31/08/2022           625,00                    5,51 €
3      30/11/2022           625,00                  10,97 €
4      28/02/2023           625,00                 16,36 €
5      31/05/2023          625,00                  21,87 €
6      31/08/2023          625,00                  27,39 €
7      30/11/2023          625,00                  32,84 €
8      29/02/2024          625,00                 38,30 €
Totale codice tributo 9001: 5.000,00 €


Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di euro 1.875,00 (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).

Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31
dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.

Dettaglio esiti   Importo richiesto    %       Importo versato

Imposta da versare  4.000,00       80,00        1.500,00 €
Sanzione                    400,00        8,00            150,00 €
Interessi                     280,00        5,60            105,00 €
Sanzione                    240,00        4,80             90,00 €
Interessi                       80,00        1,60             30,00 €
Totale                      5.000,00     100,00       1.875,00 €

Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate
le sanzioni nella misura del 3 per cento, come esposto nella tabella seguente.

Imposta da versare 4.000,00 meno importo versato 1.500 importo residuo 2.500,00
Sanzioni                    400,00 meno importo versato    150 importo residuo 250,00 ma sanzioni ricalcolate al 3% euro 75,00

 

Rottamazione quater anno 2023 per cartelle esattoriali

Stralcio automatico debiti tributari fino a mille euro edizione 2023

 


Articolo 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023:

153. Le somme dovute  dal  contribuente  a  seguito  del  controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai  periodi  d'imposta  in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste  dagli  articoli  36-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui  all'articolo  2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  462,  non  è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della  presente  legge, ovvero  per  le  quali  le  medesime  comunicazioni  sono  recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni  nella  misura  del  3  per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o  versate  in ritardo.
 
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153  avviene  secondo le modalita' e i termini stabiliti  dagli  articoli  2  e  3-bis  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462.  In  caso  di  mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute,  la  definizione  non  produce  effetti  e  si  applicano  le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

155. Le somme dovute a seguito del  controllo  automatizzato  delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' ancora  in corso alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  possono essere definite con il pagamento  del  debito  residuo  a  titolo  di imposte e contributi previdenziali,  interessi  e  somme  aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3  per  cento  senza  alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155  prosegue secondo le modalita' e i termini  previsti  dall'articolo  3-bis  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462.  In  caso  di  mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute,  la  definizione  non  produce  effetti  e  si  applicano  le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti  definibili  ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente  alla  definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.


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