Codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

 

Codice tributo “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022).

 

Codice tributo 6985 denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge n. 144/2022.


I crediti di imposta energia del terzo trimestre e di ottobre e novembre - possono essere utilizzati in compensazione fino al 30 settembre 2023 (art. 1 co. 3 del DL 176/2022 c.d. DL "Aiuti-quater").

 

Codice tributo "6995" (risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022) denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, Dl n. 176/2022, utilizzabile in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.

 

Codice tributo 7011 denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023)’ risoluzione n. 8/E da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

 

Credito imposta energia imprese non energivore quarto trimestre 2022

 

Con il Provvedimento n. 44905/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 marzo 2023.

Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

RISOLUZIONE N. 81/E del 30 dicembre 2022
OGGETTO: Chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Codice tributo 6963

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

 

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I crediti di imposta per energia:
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);

- sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;

- non sono sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);

- l’ agevolazione è esclusa dal regime de minimis.