Credito d'imposta energia, per le spese sostenute per l'acquisto di energia nei mesi ottobre e novembre 2022, dalle imprese non energivore - Articolo 1 decreto legge 23/9/2022, n. 144.

Codice tributo 6985 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Il credito di imposta è pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 a favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e va utilizzato in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Anche per poter usufruire dei crediti d’imposta di ottobre e novembre 2022 è necessario un incremento superiore al 30% del costo medio dell’elettricità e del gas, in questo caso, nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione sul modello F24 oppure ceduto.

Novità per le imprese più piccole: mentre l’accesso al bonus è necessario che, per il secondo ed il terzo trimestre 2022 era necessario che le imprese fossero dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
per i mesi di ottobre e novembre 2022 il limite di potenza disponibile dev’essere pari o superiore a 4,5 kW.

Attenzione - Il credito di imposta matura sulla base dei consumi effettivi, pertanto gli acconti fatturati dal fornitore sulla base di consumi stimati non possono essere presi in considerazione. In tali ipotesi è necessario attendere le fatture di conguaglio.

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate - entro il 16 marzo 2023 - l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio. Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

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Il decreto Aiuti-quater ha confermato anche per il mese di dicembre 2022 il bonus sotto forma di credito di imposta a parziale copertura dei maggiori costi delle aziende per energia elettrica e gas. L' aliquota resta quella previste per ottobre e novembre ovvero il 30%.

Codice tributo "6995" (risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022) denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, Dl n. 176/2022, utilizzabile in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.

 

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Con il Provvedimento n. 44905/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 marzo 2023.

Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

  

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Credito imposta energia elettrica imprese non energivore anno 2022 

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Il credito d’imposta dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, con i seguenti codici credito:
O7: secondo trimestre 2022;
P5: terzo trimestre 2022;
Q4: ottobre e novembre 2022;
R1: dicembre 2022.