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Il quadro RF deve essere utilizzato dalle imprese individuali in contabilità ordinaria e da imprese, che pur potendo utilizzare la contabilità semplificata, determinano il reddito, ai sensi dell’art. 66 del TUIR, con il regime ordinario.
Il quadro RF non deve essere compilato dai soggetti che adottano il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità in quanto questi soggetti dovranno compilare il modello LM.
 
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Posso dedurre in dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali che ho versato per l'anno 2009 a favore della mia collaboratrice domestica?

La risposta è affermativa.
E' possibile dedurre ai fini Irpef la quota a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 1.549,37 €. Il riferimento normativo è l'art. 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


Risposta al quesito redatta il 08.07.2010 da Riccardo Cerulli - Webmaster tusciafisco.it

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Dal 1° gennaio 2010 lavoro come agente di commercio nella zona di Roma. Vorrei sapere in che modo posso dedurre le ritenute Enasarco.

Essendo i contributi Enasarco ascrivibili tra i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per la sola parte a carico dell'agente, quest'ultimo può portare in deduzione nel quadro RP del Modello Unico le ritenute Enasarco. La deducibilità dei contributi in questione segue la regola del principio di cassa, quindi nel quadro RP si dovranno segnalare solamente gli importi effettivamente versati nel corso del 2010 dalla casa mandante per conto dell'agente di commercio, al di là del giorno del pagamento della fattura.


Risposta al quesito redatta il 30.06.2010 da Francesco Cacchiarelli - Webmaster tusciafisco.it

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Mio figlio nel corso del 2009 ha svolto un lavoro di natura accessoria ed è stato pagato con i nuovi buoni lavoro (voucher) per un compenso pari ad € 2.070,00 lordi. E' ancora a mio carico?

La risposta è affermativa perchè il voucher è del tutto esente da imposizioni fiscali, quindi non concorre alla formazione del reddito. Si ricorda che in base all'articolo 12 del Tuir, il familiare rimane a carico se non supera un reddito annuo di 2.840,51 €.


Risposta al quesito redatta il 18.06.2010 da Riccardo Cerulli - Webmaster tusciafisco.it

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E' possibile detrarre la retta di iscrizione ad un asilo nido ?

La risposta è affermativa.
In base all'articolo 1, comma 335 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) è possibile detrarre il 19% (fino ad un massimo detraibile di 120 € per ogni bambino) delle spese per asili nido (pubblici e privati). Tale detrazione, inizialmente relativa al periodo d'imposta 2005, è stata prima prorogata dall'articolo 1, comma 201 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) per il 2007 e poi resa permanente dall'articolo 2, comma 6 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009).

Detrazione spese sostenute nel corso del 2011, dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli.

Modello 730/2012, Righi E17, E18 e E19 - Altre spese, codice 33
Indicare le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011

Modello UnicoPF2012, righi da RP17 a RP19, codice 33
Indicare le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.
Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

La mia attività è sottoposta al regime dei minimi e nel corso del 2009 ho realizzato ricavi per 4.000,00 €. Sono a carico di mio marito?

La risposta è negativa. In base all'articolo 12, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) un familiare è considerato fiscalmente a carico qualora i redditi non superino i 2.840,51 €.

Per l'acquisto dell'abitazione principale, gli importi corrisposti al notaio per il relativo rogito e per il contratto del mutuo ipotecario, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ?

 

 

Si potrà beneficiare della detrazione fiscale (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b, del Dpr 917/86) nella misura del 19% sull'importo complessivo di 4.000 euro (limite questo che comprende, oltre agli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per l'onorario del notaio legato alla sola stipula del contratto di mutuo ipotecario (non quello relativo alla compravendita). L'amministrazione finanziaria ritiene infatti questa tipologia di onere "spese assolutamente necessarie" alla stipula del contratto di mutuo.

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