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Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:
• per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (comma 18 dell’art.11 del decreto-legge n. 76 del 2013) dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
• per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.
 
In base all’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l’acconto va versato in due rate:
• la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
• la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2021 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’articolo 4,comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
 
Per i soggetti ISA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (soggetti di cui all’art. 12-quin-quies, comma 3,del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell’IRAP sono effettuati, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.



Codici tributo:

3812 - IRAP acconto prima rata
3813 - IRAP acconto seconda rata
 
 

Promemoria principali scadenze fiscali

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Il contratto di “rent to buy” (o “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”) è disciplinato dall’articolo 23 del D.L. 12 settembre 2014, numero 133 e non ha allocazione nel Codice civile.

La disciplina fiscale da applicare al rent to buy è stata affidata all’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, ha definito la fiscalità applicabile al nuovo negozio giuridico.
Va subito evidenziato che secondo l’Agenzia delle Entrate, nel “rent to buy” non è previsto un vincolo che obbliga entrambe le parti al trasferimento della proprietà dell’immobile, ma è riconosciuto un diritto di acquisto esclusivamente al conduttore che, qualora esercitato, obbliga il locatore-venditore a cedere l’immobile.

Si premette poi che nel contratto del rent to buy deve necessariamente essere indicato, a pena di nullità del contratto, l’importo del canone corrisposto per il godimento dell’immobile (come in una locazione e che ovviamente si perde) e l’importo corrisposto come parte di quanto dovuto nel caso di futura cessione.

Il contratto rent to buy necessita, pertanto, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Gli effetti della trascrizione del contratto rent to buy hanno durata massima di dieci anni.

QUOTA CANONE DI LOCAZIONE. I canoni corrisposti a titolo di godimento dell’immobile sono assimilati ai canoni di locazione immobiliare.

Disciplina IVA
Alla quota dei canoni versati dal conduttore a titolo di godimento dell’immobile si applica la disciplina IVA del contratto di locazione, con la conseguenza che i canoni rilevano all’atto del pagamento ai sensi dell’art. 6 del Testo IVA (D.P.R. n. 633/1972).
La disciplina Iva delle locazioni immobiliari è contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 8 del Testo IVA che prevede un regime naturale di esenzione e un regime opzionale di imponibilità da esercitare nel contratto di locazione.
Questo vuol dire che il concedente ho emette una fattura esente da IVA ex articolo 10;
oppure opta per emettere una fattura con IVA ad aliquota ordinaria.

Disciplina Imposta di registro per la quota di "canone affitto"
A prescindere se il contratto è esente o imponibile IVA, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale all’1%.
La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo della quota dei canoni imputabile a titolo di affitto dell’immobile, per l’intero periodo fino all’esercizio dell’opzione di acquisto dell’immobile.
L’imposta di registro può essere assolta sul corrispettivo pattuito (a titolo di godimento dell’immobile) per l’intera durata del contratto o sull’ammontare della quota di canone (a titolo di godimento dell’immobile) relativo a ciascun anno.

ACCONTO SUL PREZZO DI CESSIONE

Disciplina imposte sui redditi e Irap
Ai fini delle imposte sui redditi:
-il momento impositivo del reddito derivante dalla vendita di un bene immobile coincide con la stipula notarile dell’atto di trasferimento dello stesso;
-gli acconti percepiti sul prezzo di compravendita non assumono rilevanza fiscale.

Disciplina IVA
La quota di canone pagata a titolo di acconto prezzo è un’anticipazione del corrispettivo di compravendita e, pertanto, segue la stessa disciplina Iva prevista per la cessione degli immobili abitativi e strumentali.
Immobili strumentali si applica il regime naturale di esenzione IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Testo IVA.
Tuttavia la parte concedente può OPTARE per l'imponibilità dell'IVA ordinaria.

Disciplina Imposta di registro
Per quanto attiene alle quote di canone da imputare a corrispettivo di vendita, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa pari ad euro 200, in base al criterio di alternatività IVA - Registro.

IMU 
L’IMU, l’imposta municipale unica, va pagata dal proprietario fino al momento del rogito notarile, momento in cui la proprietà dell’immobile passa all’acquirente.

CESSIONE IMMOBILE STRUMENTALE

Disciplina IVA
L’articolo 10, comma 1, lettera n 8-ter, del DPR n 633/72 prevede che la Cessione di fabbricati strumentali sconti in via generale un regime di ESENZIONE da IVA.
In ogni caso rimane ferma la possibilità, per l’impresa cedente, di optare comunque per l’applicazione dell’IVA ad aliquota ordinaria.

Disciplina Imposta di registro
Imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 (importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e in vigore dal 1° gennaio 2014), oltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 3% e dell’1%.


SCRITTURE CONTABILI ACQUIRENTE

Mensilmente:
# #                                                                                     A) SP: Debiti v/fornitori
CE: godimento beni di terzi
SP: Crediti v/società concedente

 

All'atto dell'acquisto:
Immobili                                                                          A) # #
                                                                                         A) Debiti v/fornitori
                                                                                         A) Crediti v/società concedente

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 29-06-2016

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

 

 

 

 

Di seguito si riporta la tabella dei tassi degli interessi legali in vigore dal 01 gennaio 1999 ad oggi:

 

dal

al

Tasso      

Disposizione

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3,0%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004

31.12.2007

2,5%

D.M. 1 dicembre 2003

01.01.2008

31.12.2009

3,0%

D.M. 12 dicembre 2007

01.01.2010

31.12.2010

1,0%

D.M. 4 dicembre 2009

01.01.2011

31.12.2011

1,5%

D.M. 7 dicembre 2010

01.01.2012

31.12.2013

2,5%

D.M. 7 dicembre 2011

01.01.2014

31.12.2014

1,0%

D.M. 12 dicembre 2013

01.01.2015

31.12.2015

0,5%

D.M. 12 dicembre 2013

01.01.2016

31.12.2016

0,2%

D.M. 11 dicembre 2015

01.01.2017

 

0,1%

D.M. 7 dicembre 2016

 

Articolo 1284 Codice Civile - Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al ___ per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

 

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Se le fatture d’acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20% ?

 

Con la circolare n. 21/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Ovviamente, le altre condizioni richieste devono essere rispettate, ed in particolare, deve essere annotato sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

 Nel corso del 2009 è stato estinto anticipatamente da parte dei coniugi un mutuo ipotecario, cointestato ad entrambi, per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale. Contestualmente viene stipulato un nuovo mutuo intestato ad uno solo dei coniugi. Tanto premesso si chiede di sapere se l’unico coniuge intestatario possa fruire, nei limiti  previsti dalla legge, della detrazione di tutti gli interessi passivi.

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 15, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 è stabilita una detrazione dell’imposta nella misura del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari,  stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad  abitazione principale entro un anno  dall’acquisto stesso, per un importo non superiore ad Euro 4'000. Tale beneficio fiscale viene riconosciuto anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati come previsto dal citato art. 15, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986.

Se il nuovo mutuo è di importo superiore alla residua quota di capitale incrementato degli oneri accessori, la detrazione spetta nei limiti della predetta quota.
Nel caso prospettato nel quesito il coniuge intestatario del nuovo contratto di mutuo assume l’onere dell’intero mutuo residuo, comprensivo quindi della quota dell’altro coniuge, realizzando una situazione simile all’accollo del vecchio mutuo con successiva estinzione dello stesso ed accensione del nuovo mutuo. Situazione questa che avrebbe consentito al coniuge medesimo, attraverso la stipula del secondo mutuo, di continuare a fruire dell’intera detrazione, originariamente divisa con l’altro coniuge.
Pertanto, il coniuge, quale unico titolare del contratto di mutuo, può fruire della detrazione fiscale prevista dal citato art. 15, co. 1, lett. b) D.P.R. 917/1986 in relazione all’intero ammontare degli interessi passivi corrisposti in dipendenza del nuovo contratto di mutuo, rispettando, ovviamente , tutti gli altri limiti e condizioni stabiliti dalla norma citata.

 

In Italia sono attualmente vietati in pagamenti in contanti pari o superiori a mille euro. Questa è la regola cardine del Decreto SalvaItalia n. 201/2011, convertito in Legge il 22 Dicembre 2011 n. 214 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 Dicembre 2011. Negli ultimi anni si è cercato di ridurre drasticamente la soglia massima al di sopra della quale vietare i pagamenti in contanti al fine di contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose e favorire la tracciabilità dei pagamenti, auspicando l’utilizzo di strumenti come i bonifici, i bancomat e le carte di credito, efficaci nella lotta contro l’evasione fiscale.

Questa è stata l'evoluzione nel tempo della normativa e dei limiti via via introdotti:

Articolo 49, Dlgs 231/2007    dal 30.04.2008    da 12.500,00    a  5.000,00

Articolo 32, Dl 112/2008        dal 25.06.2008    da 5.000,00      a 12.500,00

Articolo 20, Dl 78/2010          dal 31.05.2010    da 12.500,00    a  5.000,00

Articolo 2, Dl 138/2011          dal 13.08.2011    da 5.000,00      a  2.500,00

Articolo 12, Dl 201/2011         dal 06.12.2011    da 2.500,00      a  1.000,00
 
Le limitazioni prevedono:

Modello e istruzioni 730 2014

Download (.pdf):

Scheda informativa

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:

  • è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli
  • il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
  • il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre); in alternativa, dal 2014 è possibile utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730/2014, per pagare, oltre all’Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24
  • se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

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