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Quadro RM redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva. In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell’art. 7, comma 3, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica la disposizione dell’art. 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.
 
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In che modo posso dedurre l'acquisto di un elettrodomestico effettuato nel 2009 ?

Per quanto concerne le spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer è prevista una detrazione in 5 rate (20%).

Modello 730 2012 - Rigo E82 - Spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 (e solo quelle relative a questo periodo) per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati. La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell’anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L’indicazione delle spese consente quindi di fruire della terza rata della detrazione. In questa colonna va riportato lo stesso importo che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2010 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2011 o colonna 4 del rigo RP45 del mod. UNICO PF/2011).

Modello Unico Persone Fisiche 2012 - Rigo RP82 - Spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati. La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell’anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L’indicazione delle spese consente quindi di fruire della terza rata della detrazione. In questo rigo va riportato lo stesso importo che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2010 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2011 o colonna 4 del rigo RP45 del mod. UNICO PF/2011). La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.
Nota bene: Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VI del Quadro RP. Riportare il 20 per cento dell’importo indicato nel rigo RP82.

 

In caso di morte del de cuius che lascia quali eredi il coniuge (senza figli) e i fratelli come va ripartito il patrimonio in assenza di testamento? Grazie.

Secondo i principi della successione, gli eredi dell'intero patrimonio (mobiliare ed immobiliare) sono il coniuge e figli (ed i loro figli in rappresentanza), poi gli ascendenti (genitori e nonni) ed in ultima analisi -se non esistono altri parenti- i fratelli e -in rappresentanza degli stessi- i loro figli. Al coniuge spetta, in ogni caso, il diritto di abitazione e l'uso del mobilio della casa di residenza coniugale, se caduta nell'eredità.
Nel caso sopra prospettato il patrimonio va ripartito per i 2/3 al coniuge e per 1/3 ai fratelli in parti uguali.

 
 
Buongiorno potete brevemente illustrarmi gli obblighi e le modalità di compilazione del modello Unico per una persona deceduta nel corso del 2010? Grazie.
 
Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio e sottoscrivere la dichiarazione.
Per le persone decedute nel 2010 o entro il mese di febbraio 2011 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal 2 maggio 2011 al 30 giugno 2011).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 16 dicembre 2011 per i versamenti e il 2 gennaio 2012 (il 31 dicembre 2011 è sabato e il 1° gennaio 2012 è domenica) per la presentazione della dichiarazione.
In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto devono essere osservate le seguenti modalità: il soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri, deve compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella presente nelle istruzioni, che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, nel campo “data carica” la data del decesso (giorno, mese e anno), il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.


Risposta al quesito redatta l'11.04.2011 da Francesco Cacchiarelli - Webmaster tusciafisco.it

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Ho acceso un mutuo per l'acquisto di un immobile e la banca mi ha chiesto di stipulare un'assicurazione. Il premio di tale assicurazione è detraibile?

La risposta è affermativa, anche se frutto di interpretazione.
La premessa è la seguente: la formula per determinare la quota di interessi detraibile è: (COSTO ACQUISIZIONE IMMOBILE x INTERESSI PAGATI)/CAPITALE PRESO A MUTUO.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato, al punto 4.1 della Circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, che la voce COSTO ACQUISIZIONE IMMOBILE comprende esclusivamente gli oneri connessi all'acquisto stesso. Relativamente a quest'ultimi oneri, la Guida alle agevolazioni fiscali sui mutui elenca ulteriori spese che possono rientrare nella voce COSTO ACQUISIZIONE IMMOBILE (ad esempio l'onorario notarile e l'imposta sostitutiva del capitale prestato). E' quindi possibile ritenere che, come gli oneri precedentemente indicati, anche il premio relativo all'assicurazione dell'immobile possa intervenire nel calcolo della parte di interessi passivi sulla quale determinare la detrazione Irpef del 19%.


Risposta al quesito redatta il 14.07.2010 da Riccardo Cerulli - Webmaster tusciafisco.it

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Mia figlia si iscriverà ad un'università privata di Roma e vorrei sapere in che modo si individua la corrispondenza tra ateneo pubblico e privato per poter usufruire della detrazione del 19% sulle tasse universitarie.

Per la fattispecie descritta, i riferimenti normativi sono la circolare del ministro delle Finanze n. 11 del 1987 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2009. La prima stabilisce che l'università statale di riferimento per il calcolo delle spese detraibili deve trovarsi nella stessa città (o nella stessa Regione) e che il corso di laurea deve essere affine (ma non necessariamente identico). La seconda circolare, invece, precisa che nel computo della spesa non vanno considerate eventuali riduzioni per fasce di reddito familiare riconosciute dall'università pubblica.


Risposta al quesito redatta il 02.07.2010 da Riccardo Cerulli - Webmaster tusciafisco.it

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Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017 del "Decreto Milleproroghe" (D.L. n. 244/2016), gli annunciati nuovi adempimenti IVA hanno subito qualche modifica.
Al fine di mettere un po’ d’ordine all’annuale ginepraio fiscale si ritiene utile riepilogare le scadenze dell’anno 2017 relative al nuovo spesometro e alle nuove comunicazioni IVA periodiche.

Maggio 2017. Entro il 31 va effettuato l’invio telematico della prima comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2017 o ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Si rammenta che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00.

Settembre 2017. Entro il 18 vanno inviati i dati IVA relativi al secondo comunicazione liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2017 o ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Entro il 18 vanno anche inviati in modalità telematica i dati del nuovo “spesometro fatture 2017”, introdotto dal decreto n. 193/2016 e relativo ai dati delle registrazioni delle fatture emesse e delle fatture ricevute effettuate da gennaio a giugno 2017.

Novembre 2017. Entro il 30 va effettuato l’invio telematico della terza comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al III trimestre 2017 o ai mesi di luglio, agosto e settembre.

Febbraio 2018. Entro il 28 vanno inviati i dati IVA relativi all’ultima comunicazione liquidazione periodica dell’anno 2017 e relativa al IV trimestre 2017 o ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Entro il 28 vanno spediti telematicamente i dati relativi allo spesometro del secondo semestre 2017 e relativo alle operazioni registrate da luglio a dicembre 2017.

Oltre ai nuovi adempimenti IVA 2017 sopra riportati non va dimenticato che solo per quest’anno va ancora inviato - entro il 10 aprile per i contribuenti IVA mensili e entro il 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali  - il vecchio spesometro annuale relativo al periodo d’imposta 2016.


Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 07-03-2017

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