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Modello Unico, quali tipologie di polizze assicurative sono detraibili e quali deducibili? 

Polizze di assicurazione soggetti a detrazione fiscale:

TIPO DI POLIZZA POLIZZE STIPULATE O RINNOVATE FINO AL 31/12/2000 POLIZZE STIPULATE O RINNOVATE DOPO IL 31/12/2000
Polizze vita caso morte Detraibili
(solo rischio premorienza)
Detraibili
Polizze caso vita, miste, rivalutabilli, capitalizzazioni, index e unit linked Detraibili solo con durata non inferiore a 5 anni e senza possibilità di ottenere prestiti Detraibili solo per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)
Polizze infortuni Detraibili Detraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)
Polizze malattia Detraibili Detraibili solo per la parte di premio relativa al caso di invalidità permanente qualificata
(superiore al 5%)
Polizze che coprono il rischio della non autosufficienza
(Long Term Care)
Non detraibili Detraibili solo con garanzia della copertura per l'intera vita dell'assicurato senza possibilità di recesso da parte dell'impresa

 


I premi delle polizze sono detraibili, con aliquota fissa del 19%, fino ad un importo
complessivo annuo di € 1291, 14, anche se stipulate a favore di familiari fiscalmente a carico.

 

 

 

TIPO DI POLIZZA POLIZZE STIPULATE O RINNOVATE FINO AL 31/12/2000 POLIZZE STIPULATE O RINNOVATE DOPO IL 31/12/2000
Polizze di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (PIP o FIP) Non deducibili Sono deducibili fino a un importo massimo di
€ 5.164,57
Polizze R.c. auto Deducibile la parte versata al SSN (10,50%) Deducibile la parte versata al SSN (10,50%)

 

 

 

Ristrutturazioni edilizie che cos'è ? L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

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Le altre guide per il contribuente:
 
 
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Hanno diritto alla detrazione:
il proprietario o il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo
La detrazione deve essere ripartita in 10quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
 
Ritenuta sui bonifici. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8%a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Esempio di alcuni dei bonus cedibili ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020:
- Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici), ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013) e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
- Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali;
- Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
- Recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali.
 

E' possibile detrarre l'importo dei medicinali da banco, acquistabili senza prescrizione medica?

Sì, è possibile. E' comunque necessario conservare idonea documentazione (scontrino "parlante") e produrre un'autocertificazione che attesti la necessità degli acquisti al contribuente o al familiare a suo carico. Quest'ultimo documento deve essere sottoscritto dal contribuente che beneficia della detrazione fiscale e ad esso va allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.


Risposta al quesito redatta il 09.06.2010 da Riccardo Cerulli - Webmaster tusciafisco.it

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Ho effettuato nel 2009 prestazioni occasionali per un reddito complessivo lordo di euro 3.000,00 che costituiscono il mio solo reddito. Devo presentare la dichiarazione dei redditi o sono esonerata?

Non è obbligata a presentare la dichiarazione dei reddito modello Unico2010, poichè il suo reddito complessivo, nel quale concorre la prestazione occasionale, non è superiore a euro 4.800,00.
È prevista, per il suo caso, una detrazione che annulla le imposte fino ai 4.800 euro, quindi, se vuole, può comunque presentare il modello per chiedere il rimborso delle ritenute subite.

I parafarmaci sono detraibili?

In base alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2008, n. 396, i parafarmaci non possono beneficiare della detrazione fiscale del 19%, in quanto non qualificati come "medicinali" (o farmaci) dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
A titolo di esempio, si considerano parafarmaci:
  • colliri
  • pomate
  • cerotti
  • garze
Un suggerimento pratico per distinguere un farmaco da un altro prodotto è quello di osservare il codice Minisan presente sotto il codice a barre: se tale codice inizia con “ AO ”, il prodotto è un farmaco.

Risposta al quesito redatta il 09.06.2010 da Riccardo Cerulli - Webmaster tusciafisco.it

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Acconto Irpef per l’anno 2015

Nel modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2015.
È necessario innanzitutto verificare se si rientra in uno dei casi particolari indicati nelle istruzioni al rigo RN61 ed eventualmente seguire
le istruzioni riportate.

Rigo RN61 Casi particolari
  • I soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2015 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. “Non residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161);
  • In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
  • In presenza di redditi dei terreni, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA), l’ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%.
  • In presenza di redditi dei fabbricati, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’ agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati.
  • In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).
Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62, nei casi descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate.
Colonna 1 (Casi Particolari), barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;
Colonna 2 (Reddito complessivo ricalcolato), indicare l’importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità sopra descritte;
Colonna 3 (Imposta netta ricalcolata) indicare l’importo dell’imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità sopra descritte;
Colonna 4 (Importo differenza ricalcolata), indicare il nuovo ammontare dell’importo differenza, calcolata secondo le modalità sopra
descritte.
 
Rigo RN62
Se nel rigo RN61 è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato in colonna 3 Rigo RN61.
 
Se, invece, nel rigo RN61 non è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato nel rigo RN34. Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2015, si deve fare riferimento all’importo di “Differenza” come sopra definito.
Se “Differenza”:
  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento dell’ammontare “Differenza”.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo di “Differenza” risulti pari o superiore ad euro 52.
 
L’acconto così determinato deve essere versato:
  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2015.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2015 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “Rateazione”.
Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.
Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità
sopra descritte.
 
Fonte: Istruzioni per la compilazione UNICO Persone fisiche 2015.
 

I versamenti di acconto dell’IRES (legge 23 marzo 1977, n. 97) sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi euro 103 (art. 17, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).
L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.
 
La percentuale dell’acconto dell’IRES è fissata nella misura del 100 per cento.
Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.
 
Il versamento è effettuato:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Per coloro che effettuano la compensazione, la maggiorazione si applica solamente sulla differenza tra debiti e crediti, se positiva;
b) per la seconda o unica rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
 
Ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d’imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996).
In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata. In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell’art. 118, co. 3, del TUIR, sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
 
Il versamento dell’acconto dell’imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis del TUIR assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione (quadro RM del modello UNICO SC e quadro RM, sezione II, del modello UNICO ENC va effettuato secondo i termini e le modalità sopra indicate. L’acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all’acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.
 
Nella determinazione dell’acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:
  • art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (stabilità 2012);
  • art. 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
I soggetti che beneficiano della deduzione c.d. “ACE” (art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011) determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente (comma 138 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
 
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2015, occorre tenere conto della rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (art. 7, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91). I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le norme sopra citate devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell’acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.
 
Fonte: Istruzioni generali Modelli UNICO 2015 delle Società e degli Enti
 

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