2) Spese ammesse in detrazione: quelle relative all’iscrizione annuale e all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.
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Scomputo delle sanzioni versate a titolo di ravvedimento
Domanda
In ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, è deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso, con applicazione del cumulo giuridico per avvenuta continuazione su più annualità (eventualmente da corrispondere in misura ridotta), quanto pagato, precedentemente alle verifiche, a titolo di ravvedimento per alcune delle annualità interessate?
Risposta
Il principale effetto dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, consiste nella rimozione spontanea degli effetti provocati dalla violazione di norme tributarie, nonché nel versamento in misura ridotta delle sanzioni, con le modalità e nei termini ivi previsti. Con la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nell’ipotesi di progressione delle violazioni, il ravvedimento relativo ad una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre, fermo restando il potere degli Uffici finanziari di irrogare le sanzioni previste per le violazioni non oggetto di regolarizzazione.
Pertanto, nell’ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, non è deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso - con eventuale applicazione del cumulo giuridico - quanto pagato a titolo di ravvedimento per sanare alcune violazioni delle annualità interessate, considerato che le medesime violazioni, se sanate mediante il ravvedimento, non possono essere contestate dall’Ufficio e conseguentemente non partecipano al calcolo della sanzione unica. Si ricorda, infine, che con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, è stato altresì chiarito che ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli enti impositori in sede di irrogazione delle sanzioni.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011
Ravvedimento per omesso o parziale versamento
Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza della rata si applica la sanzione del 2,5% per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 3,0% per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 dell'imposta dovuta e non versata (pari rispettivamente a 1/12 e a 1/10 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni.
Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza della rata ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 3% per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 3,75% per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 dell'imposta dovuta e non versata (pari rispettivamente a 1/10 e a 1/8 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
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dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
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degli interessi legali (dell'1,0% dall'1.1.2010 al 31.12.2010 e dell'1,5% dall'1.1.2011), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
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della sanzione sull'imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.
Fonte: sito web Comune di Ozzano dell'Emilia
A) ERRORI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE
L’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato, dall’articolo 1, comma 20, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, d.lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:
1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
Se il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione venga effettuato entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento nonché quella per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni – che spetta indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento – è ridotta di un decimo a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione stessa e degli interressi calcolati al tasso legale (tasso pari: all’1,5 per cento dal 1° gennaio 2011; al 2,5 per cento dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento.
2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 25, pari ad 1/10 di euro 258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:
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a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3,75 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; venga presentata una dichiarazione integrativa.
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b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile. Se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione fissa pari a 258 euro e quella prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato sono ridotte rispettivamente a 25 euro e al 3,75 per cento a condizione che: venga eseguito il pagamento delle sanzioni ridotte, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; venga presentata una dichiarazione integrativa.
Se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 12,5 per cento a condizione che entro tale termine: venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; venga presentata una dichiarazione integrativa.
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.
B) ERRORI CONCERNENTI LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VERSAMENTO F24
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
Quesito Unico2011. Svolgo l'attività di commercio al minuto di generi alimentari in contabilità semplificata e vorrei sapere dove indicare nella dichiarazione dei redditi, l'adeguamento agli studi di settore in caso di una differenza tra ricavi annotati e ricavi di Gerico superiori al 5%. Grazie. L'adeguamento ai ricavi derivanti da studi di settore ai fini dell'Irpef, va indicato nel rigo RG4, colonna 1 e colonna 3.
L’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’apposita sezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”, al rigo RS32. Nella colonna 1 devono essere indicati i maggiori ricavi ai fini Iva e nella colonna 2 la maggiore imposta Iva che va versata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta sul reddito utilizzando il codice tributo 6494, e con le medesime modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24. La risposta al presente quesito è stata elaborata da Francesco Cacchiarelli
Ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nella dichiarazione presentata
Nel caso di presentazione di una dichiarazione che determini una maggiore imposta dovuta, in rettifica di quanto precedentemente dichiarato, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati commessi gli errori o le omissioni.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento:
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dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
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degli interessi legali (dell'1,0% dall'1.1.2010 al 31.12.2010 e dell'1,5% dall'1.1.2011), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
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della sanzione del 5% per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 6,25% per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 (rispettivamente pari a 1/10 e a 1/8 della sanzione del 50% per dichiarazione o denuncia infedele) sull'imposta versata in ritardo.
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.
Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessiva a titolo di imposta, sanzione e interessi.
Fonte: sito web Comune di Ozzano dell'Emilia