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Il DL 193 del 22/10/2016 convertito nella L. 225 del 01/12/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017 introduce significative novità “fiscali” tra le quali annoveriamo:
Articolo 1: Dal 01 luglio 2017 Equitalia verrà sciolta e sarà sostituita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Articolo 4: Viene eliminato lo spesometro annuale che viene sostituito, per il periodo di imposta 2017, con due spesometri semestrali da inviarsi entro il 25 luglio 2017 ed entro il 25 gennaio 2018. Introduzione delle nuove comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA con le seguenti scadenze: 1 trimestre entro il 31 maggio, 2 trimestre entro il 16 settembre, 3 trimestre entro il 30 novembre e il 4 trimestre entro il 28 febbraio. Dal 01 gennaio 2017, oltre allo sostituzione dello spesometro annuale, sono eliminati le comunicazioni periodiche black list e i modelli Intra Acquisti. Infine viene previsto che la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2016 dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2017.
 
Articolo 4 bis: A partire dal 01 gennaio 2018 la fattura per il tax free shopping diventa obbligatoriamente elettronica.
 
Articolo 5: Riscritta la disciplina delle dichiarazioni integrativa a favore che ora possono essere presentate entro il termine di decadenza dell’accertamento fiscale.
 
Articolo 6: Rottamazione cartelle esattoriali.
 
Articolo 7: Nuova voluntary disclosure.
 
Articolo 7 quater: Per i titolari di reddito di impresa (non per i professionisti) scatta la presunzione di evasione per i prelievi di conto corrente superiori  a 1.000 euro al giorno o superiori a 5.000 euro mensili. Dal 01 gennaio 2017 poi viene previsto lo slittamento dal 16 al 30 giugno del termine di versamento delle imposte Irpef, Ires, Irap ed IVA. Infine viene eliminato l’obbligo del modello F24 telematico per i versamenti superiori a 1.000 euro (senza compensazione) effettuati dai privati.
 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 18-12-2016

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016
 
C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi
Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.
Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.
Esercizio e durata dell’opzione – Entrambe le opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal Dlgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:
  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e, quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.
Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio – Il provvedimento del direttore di oggi attribuisce ai contribuenti la possibilità di modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla trasmissione dei dati delle fatture.

TABELLA INTERESSI LEGALI art. 1284 Codice Civile

Dal

Al

Interessi legali

Disposizione Normativa

16.12.1990

31.12.1996

10,0%

Legge 26/11/1990, n. 353

01.01.1997

31.12.1998

5,0%

Legge 23/12/1996, n. 662

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

 31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3,0%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004

31.12.2007

2,5%

D.M. 01 dicembre 2003

01.01.2008

31.12.2009

3,0%

D.M. 12 dicembre 2007

01.01.2010

31.12.2010 

1,0%

D.M. 04 dicembre 2009

01.01.2011

31.12.2011

1,5%

D.M. 07 dicembre 2010

01.01.2012

31.12.2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014 31.12.2014 1,0% D.M. 12 dicembre 2013

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 11 novembre 2016
 
Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017. Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 127/2015.
Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 1° gennaio, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2016
 
Waiver sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015
Il waiver svizzero perde efficacia automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data. Di conseguenza, anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Protocollo) è comunque necessario produrre il waiver, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, se non è stato ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia, con una nota diramata agli uffici il 24 ottobre 2016, risponde così alle richieste di chiarimenti di numerosi contribuenti e professionisti e precisa che, qualora nel testo dei waiver rilasciati dopo il 13 luglio 2016 venga specificato che l’autorizzazione ha un’efficacia temporale limitata alle operazioni intervenute fino al 22 febbraio 2015, il waiver potrà essere considerato comunque valido in quanto tale precisazione non inficia né il contenuto autorizzativo né il periodo temporale di efficacia dello stesso che va dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo all’ultimo indicato nell’istanza al 22 febbraio 2015.
Con riferimento invece ai waiver già rilasciati in data anteriore al 13 luglio scorso, l’Agenzia ribadisce che resta ferma la loro piena efficacia e vincolatività per gli intermediari svizzeri qualora gli Uffici dell’Agenzia abbiano necessità, nel corso di attività istruttorie attuali e future, di attivare il cd. monitoraggio rafforzato per il periodo anteriore al 23 febbraio 2015, data di entrata in vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera.
Si ricorda che, presentando il waiver, il contribuente può ottenere la riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl n. 167/1990, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Ue o aderenti al See. Inoltre, al contribuente che presenta il waiver non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl n. 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino a essere detenute in Svizzera.

Le spese per attività sportive, come quelle relative all’iscrizione annuale e l’abbonamento, sostenute per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, corrisposte ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, danno diritto ad una detrazione del 19%.
L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

Il bollo - o tassa automobilistica - è una tassa di proprietà del veicolo che trova la sua fonte normativa nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953, denominato Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, più volte modificato.
Oltre ai proprietari, sono tenuti al pagamento del bollo anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) i quali risultano iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Il tributo è di natura locale - gravante su auto e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana - e si versa alle regioni di residenza o alle province autonome di Bolzano e Trento, eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.Ai fini del calcolo della tassa automobilistica, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito web, nella sezione “servizi on line”, due software ah hoc: il primo richiede la sola targa dell’autoveicolo, mentre il secondo software effettua il calcolo in base al complesso dei dati (categoria, targa, regione di residenza, mese di scadenza, mesi di validità ed eventuali codici di riduzione).
 
Discorso a parte merita il cosiddetto “superbollo”.

Clicca qui per scaricare la guida gratuita, aggiornata a gennaio 2023, sul bonus mobili edita dall'Agenzia delle Entrate. Le guide per risparmiare.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Le altre guide per ottenere gli sconti fiscali e per il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie:

 
 

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