Per la contestazione del Credito di imposta R&S l'Agenzia delle Entrate deve chiedere il parere al Mise.

DM 27 maggio 2015 Art. 8 Controlli
1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

E' di tutta evidenza che le "valutazioni di carattere tecnico" richiedano il possesso di una serie di conoscenze tecniche che non attengono all’Agenzia delle entrate. La maggior parte delle sentenze delle commissioni tributarie sono oggi per lo più volte a giudicare non corretto l'operato dell’Agenzia delle Entrate nello svolgere in "autonomia" valutazioni tecniche finalizzate a sorreggere il disconoscimento del credito d’imposta negli accertamenti condotti senza il coinvolgimento del MiSE.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 5918/2022 depositata il 18/05/2022 statuisce la nullità dell’atto di recupero emesso e notificato dall' Agenzia delle Entrate, relativo al credito “Ricerca e Sviluppo”, per evidente eccesso di potere ex art. 21-octies della Legge n. 241/1990. Ad avviso della CPT di Roma l’Agenzia Entrate, per poter contestare efficacemente nel merito la spettanza del credito, avrebbe dovuto acquisire il parere tecnico del MISE in quanto, “pur trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, di fronte a problematiche di grande complessità e delle certificazioni prodotte dall’impresa ricorrente, diventata necessaria una valutazione di un organismo tecnico maggiormente qualificato.”
La Commissione evidenzia poi come, a suo avviso, siano illegittime le sanzioni irrogate (pari al 100% del credito indebitamente compensato), tenuto conto dell’assenza di una condotta fraudolenta della società: “la sanzione prevista per l’indebita compensazione di crediti inesistenti dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, come nel caso in cui venga allestito un apparato contabile ed extra contabile per documentare (sulla carta) l’attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte”.

La sentenza 4988/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli  ha limitato l’attività di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo effettuata dall’Agenzia Entrate, ritenendo necessario - ai fini della sua legittimità - il preliminare parere del MISE senza il quale l’attività degli uffici è da qualificarsi caratterizzata da eccesso di potere.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona con la sentenza n. 392/2/2021 depositata l’11 agosto 2021, conferma l’orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza 365/3/2021 rilevando che "Tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti debba prevalere, la mera possibilità che sembrerebbe sottintesa al comma 12 dell'articolo 3 della normativa primaria - " ... la predetta Agenzia puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere ... - esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo Economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Ne consegue, evidentemente, l'eccesso di potere che inizia l'attività procedimentale di accertamento, a prescindere dalle conclusioni cui l'organo accertatore è pervenuto."

La Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta, con la sentenza n. 22/2022, ha stabilito che per i crediti di imposta relativi a investimenti in ricerca e sviluppo è sufficiente che l’impresa abbia innovato proprie tecnologie o processi che comunque apportano una novità solo per l’impresa. Non deve, cioè, necessariamente trattarsi della creazione di nuove conoscenze nel settore di appartenenza ovvero per «tutto il mondo».

La Commissione tributaria provinciale di Aosta con la sentenza n. 12/2022, depositata il 25 febbraio 2022, afferma che le spese di ricerca e sviluppo che consentono di beneficiare del credito di imposta, non devono riguardare un’innovazione per l’intera umanità, essendo sufficiente anche un ritrovato di avanguardia rispetto a tecnologie già note o già introdotte nel settore di appartenenza.

La sentenza della CTP Modena n. 52/2022 depositata il 17/02/2022 apre ad una posizione dirompente nell’ambito delle attività di valutazione del credito R&S.
Accettando il ricorso nei confronti dell’AdE, la quale contesta nei confronti del contribuente che i progetti realizzati consisterebbero in attività meramente ordinarie, la Commissione ritiene che “le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione non devono in effetti necessariamente ed esclusivamente soddisfare i requisiti del c.d. Manuale di FRASCATI, ma possono anche essere coerenti con quanto definito dal c.d. Manuale di OSLO. Non è, dunque, innovativo esclusivamente un prodotto che possegga i requisiti sostanziali richiesti dal MANUALE DI FRASCATI, possono essere innovative attività anche quando siano soddisfatti i requisiti richiesti dal MANUALE DI OSLO".
Tale posizione assunta dalla Commissione trova conforto nei seguenti documenti: anzitutto “la Circolare n. 5/E del 16/03/2016 prodotta, che richiama la Circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 emanata dalla Direzione Generale per la politica industriale e la competitività del M.I.S.E., include tra le attività ammissibili ex art. 2 del decreto attuativo 27/05/2015, quelle di innovazione in base al "MANUALE DI OSLO"; alla richiamata circolare si aggiunge la recente Sentenza CTP Emilia Romagna n. 307/202, la quale " ha considerato ammissibili ad agevolazione le attività di c.d. innovazione di processo, come da MANUALE DI OSLO. Si tratta di attività che - come nel caso di specie - concernono il rinnovamento di un processo di produzione esistente, considerato innovativo perché implementato per la prima volta nel contesto produttivo dell'azienda. Come chiarito nella menzionata decisione della Commissione Tributaria Regionale, il credito d'imposta è certamente finalizzato a favorire le imprese che si impegnano nella ricerca, ma il concetto di ricerca e innovazione non può essere "ingessato": le agevolazioni devono tener conto della progettazione industriale e del miglioramento dell'offerta premiando le imprese che investono in tecnologia e ricerca”.

La Ctp di Bologna, nella decisione n. 549/04/22, ha stabilito che sono illegittimi gli atti di recupero del fisco emessi con riferimento al credito d’imposta R&S se fanno riferimento al Manuale Frascati – almeno sino al 2019 – e se le contestazioni tecniche non risultano avvalorate dal parere del Mise.

Con la sentenza n. 173/2022 la commissione tributaria di Reggio Emilia ha stabilito che l’innovazione di prodotto costituisce attività di ricerca e sviluppo. I giudici tributari di primo grado hanno affermato che il credito d’imposta ricerca e sviluppo spetta anche se i prodotti frutto della ricerca non erano esistenti in precedenza all’interno della gamma commerciale dell’impresa, indipendentemente dal fatto che beni similari fossero già presenti sul mercato.

La Sentenza 270/1/2023 della CGT di Macerata ha dichiarato l'illegittimità dell'atto di recupero per "errata applicazione dell'art. 3 del D.L. 145/2013 e per aver escluso l’attività di ricerca e sviluppo dall’ambito oggettivo per asserita mancanza dei cinque criteri di cui al Manuale Frascati". La ricorrente ha sottolineato che il D.L. 145/2013 non menziona il Manuale di Frascati, quindi i criteri indicati dallo stesso non sono applicabili. Questo argomento è stato accettato dal collegio giudicante, confermando che il Manuale di Frascati è applicabile solo a partire dal periodo d’imposta 2020. Inoltre, è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato per errata qualificazione del credito come inesistente, e la richiesta è stata accolta dalla Corte. Si è stabilito che, "Stante l’accoglimento del primo motivo, il terzo, relativo alle sanzioni, deve ritenersi assorbito, evidenziandosi che, peraltro, anche volendo accogliere le tesi dell’ufficio, il credito sarebbe da qualificarsi «non spettante» e mai «inesistente», come definito dalla Cassazione nelle sentenze 34444/2021 e 7615/2022)".

 

Si vuole poi ricordare la modifica introdotta dalla Legge n. 130/2022 del 31 agosto 2022 che ha introdotto, all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992 il comma 5-bis, che recita: "L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato .."

 

Il filone giurisprudenziale che si sta consolidando ammonisce il fisco in merito ad una serie di aspetti tra cui l’assenza di adeguate competenze tecniche ed il correlato mancato coinvolgimento del MISE, l’erronea interpretazione dei manuali di Oslo e Frascati ante 2019 alla luce soprattutto dell’assenza di una traduzione giurata in lingua italiana fino al 2022 e il pressoché automatico inquadramento delle violazioni nell’ambito della fattispecie di credito inesistente e non del credito non spettante, con i conseguenti rilevanti aspetti sanzionatori.

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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