Le rivalutazioni obbligatorie e facoltative.
Il valore originario di iscrizione in bilancio dei beni strumentali può rivelarsi inadeguato non solo se risulta gonfiato rispetto a quello reale, ma anche se appare sottostimato. In questi casi può essere opportuno procedere a una rivalutazione di tali beni, adeguandone il valore a quello reale.
La rivalutazione consiste nell’aumento del valore di componenti attivi del patrimonio. Le rivalutazioni dei beni materiali possono essere obbligatorie (o economiche) oppure facoltative (o monetarie).
Le fattispecie di rivalutazione obbligatoria previste dal codice civile sono due:
1)    rivalutazioni che riguardano immobilizzazioni materiali in precedenza svalutate laddove, nei successivi esercizi, siano venuti meno i motivi della rettifica di valore;
2)    rivalutazioni attuate al verificarsi di eventi eccezionali che incrementano il valore del bene (per esempio il ritrovamento di un giacimento petrolifero in un terreno agricolo). In questi casi l’impresa è obbligata a derogare al generale criterio di valutazione al costo in quanto la rivalutazione consente di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’impresa stessa.
Sono, invece, facoltative le rivalutazioni monetarie degli elementi patrimoniali il cui valore risulta inadeguato a causa dell’inflazione, che rende i valori storici lontani dai valori effettivi. Esse possono essere eseguite solo in presenza di apposite leggi speciali, che si ricollegano alla perdita del potere d’acquisto della moneta.
a) rivalutazioni obbligatorie
Esaminiamo il caso in cui un bene in precedenza svalutato debba essere rivalutato (in modo da ripristinare il valore originario), perché sono venuti meno i motivi della rettifica di valore effettuata.
La rivalutazione incide direttamente sulla determinazione del risultato economico in quanto determina un componente positivo straordinario di reddito da rilevare nel conto economico acceso ai ricavi d’esercizio Rivalutazione [in bilancio: conto economico E 20) proventi straordinari].
 
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b) rivalutazioni facoltative
Come si è detto, le rivalutazioni facoltative (di carattere monetario) si fondano su appositi provvedimenti legislativi che, periodicamente, possono intervenire a disciplinare le oscillazioni nel potere di acquisto della moneta di conto.
È ormai noto che il principio della prudenza indica nel costo storico il criterio base a cui riferire le valutazioni, al punto che l’iscrizione di valori superiori incontra degli ostacoli. Il codice civile, infatti, prescrive che:
•    i criteri di valutazione ABC non possono essere modificati da un esercizio all’altro;
•    le eventuali deroghe ai criteri di valutazione stabiliti dalla legge sono consentite solo in casi eccezionali (tra i quali la dottrina e la giurisprudenza non ritengono di far rientrare l’inflazione)
Nei periodi di forte inflazione, quando l’aumento generalizzato dei prezzi causa una sensibile perdita del potere d’acquisto della moneta, il mantenimento in contabilità dei costi storici può alternare la significatività del risultato economico d’esercizio.
Per far fronte a queste distorsioni, negli anni passati il legislatore è intervenuto con appositi provvedimenti legislativi che hanno consentito di effettuare rivalutazioni monetarie sin in esenzione d’imposta (in periodo di inflazione galoppante) sia, in periodi d’inflazione strisciante, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva commisurata all’incremento del valore patrimoniale dei beni rivalutati. L’imposta sostitutiva è indeducibile dalla base imponibile delle imposte dirette; il suo importo deve essere portato in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione.
Le rivalutazioni monetarie modificano il patrimonio netto aziendale. Gli effetti contabili dell’applicazione monetaria sono infatti, da un lato, la rivalutazione di una legge di rivalutazione dei beni nell’attivo dello Stato patrimoniale , dall’altro, l’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione come posta positiva del patrimonio netto, destina:
•    in aumento del patrimonio netto, nelle imprese individuali;
•    e una riserva di rivalutazione, con indicazioni della legge di rivalutazione, nelle imprese collettive. La riserva di rivalutazione [in bilancio: Stato patrimoniale passivo A III – riserve di rivalutazione] potrà poi essere utilizzata per la copertura di perdite d’esercizio o imputata a capitale sociale contro emissione gratuita di nuove azioni o quote o contro aumento gratuito del valore nominale di quelle esistenti.
Le finalità che si raggiungono con le rivalutazioni monetarie sono le seguenti:
•    ottenere bilanci più significativi, in quanto gli elementi del patrimonio (beni strumentali, merci, crediti ecc) risultano misurati in modo omogeneo;
•    calcolare quote di ammortamento più adeguate, in quanto rapportate ai nuovi valori; esse potranno rispecchiare l’effettivo deprezzamento dei beni e far fronte all’effettivo reintegro economico del patrimonio. Attraverso le quote di ammortamento le rivalutazioni monetarie incidono indirettamente sulla determinazione del risultato economico d’esercizio;
•    calcolare minusvalenze e plusvalenze effettive, in quanto rapportate a nuovi valori, in caso di cessioni di beni rivalutati;
•    evitare di distribuire utili apparenti e di pagare imposte su utili non effettivi (si evita pertanto il definanziamento aziendale);
•     ottenere un migliore rapporto tra capitale proprio e capitale di debito.
Contestualmente le rivalutazioni facoltative a pagamento consentono allo Stato di incrementare il gettito tributario.
 
La legge di stabilità 2014 ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa. Si tratta di una norma a carattere temporaneo e facoltativo che interessa i beni materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate. La struttura normativa è quella classica: tutte le imprese possono rivalutare e ottenere il riconoscimento dei maggiori valori anche ai fini tributari in contropartita di un saldo in sospensione d'imposta, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni.
Nel bilancio chiuso al 31.12.2013 dovrà essere dedicata particolare attenzione alla corretta informativa inerente la riserva di rivalutazione. Secondo il principio contabile Oic 28 dedicato al patrimonio netto, occorrerà infatti dare indicazioni in ordine alla composizione della riserva da rivalutazione specificando la sua composizione e la sua formazione. In ordine alla suddetta riserva occorrerà anche dare specifica informazione circa le possibilità di utilizzo della stessa.