La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari).
Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.
La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

 
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La Centrale dei Rischi ha l'obiettivo di:
  • migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela
  • innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari
  • rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio
La Centrale dei Rischi favorisce l'accesso al credito per la clientela "meritevole". I dati della CR sono riservati. Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato deve rivolgersi direttamente all'intermediario.
La Centrale dei rischi italiana aderisce allo scambio dei dati tra Centrali rischi europee disciplinato dal "Memorandum of Understanding (2010)".
 
1. Che cosa è la Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito “intermediari”) sui crediti che esse concedono ai loro clienti. La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato. In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi - denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) - di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia. Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003).
 

2. A cosa serve la Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela. Gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. I benefici per la clientela “meritevole” sono rappresentati da un più agevole accesso al credito. Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema creditizio. La Banca d’Italia utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali (ad esempio, vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari e conduzione della politica monetaria).

3. Chi può conoscere i dati di Centrale dei Rischi?
I dati CR possono essere conosciuti da:
  • gli intermediari;
  • i diretti interessati;
  • la Banca d’Italia e altre Autorità di controllo;
  • la Magistratura penale.
Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato. Con riferimento al Testo Unico sulla Privacy, la Banca d’Italia non ha bisogno del consenso dei diretti interessati per il loro trattamento in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità.

4. Quali sono i soggetti coinvolti nella Centrale dei Rischi?
- la Banca d’Italia, che gestisce il servizio;
- gli intermediari segnalanti:
  • le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico bancario (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
  • gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli 64 e 107 del Testo unico bancario;
  • -gli intermediari finanziari creati a seguito di operazioni di cartolarizzazione di crediti (“special purpose vehicle” o SPV);
- le Centrali dei rischi pubbliche europee che hanno sottoscritto un accordo con la CR per lo scambio di dati sull’indebitamento estero della clientela (Le Centrali dei rischi della Romania e della Repubblica Ceca partecipano agli scambi a partire dalla data contabile di marzo 2012);
- i soggetti segnalati, cioè le persone fisiche e giuridiche che hanno rapporti di credito e garanzia con un intermediario segnalante.

5. Quali informazioni raccoglie la Centrale dei Rischi?
Le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti. Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d’Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti.

6. Come funziona la Centrale dei Rischi?
6.1 Rilevazione mensile
Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d’Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela. Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.
6.2 Rilevazioni inframensili
Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi):
1) gli eventi che hanno interessato la propria clientela; in particolare comunicano il passaggio a sofferenza, l’estinzione dalla sofferenza, la ristrutturazione di una o più linee di credito;
2) la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il “rientro” degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti revolving (come previsto dall’art. 8 bis del D. L. n. 70/2011 modificato dalla legge n. 148/2011).
6.3 Soglia di segnalazione
Gli intermediari segnalano l’intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro. I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall’importo.
6.4 Cessazione della segnalazione
Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure è estinta. Il venir meno dell’obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.
6.5 Rettifiche alle segnalazioni
Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi. Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell'esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

7. Quali servizi fornisce la Centrale dei Rischi agli intermediari?
7.1 Flusso di ritorno
Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti. La CR invia quindi mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Il flusso di ritorno viene trasmesso agli intermediari al termine della rilevazione mensile. Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.
7.2 Prima informazione
Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente con il flusso di ritorno i dati sui nominativi segnalati, possono chiedere alla CR informazioni sulla posizione globale di rischio anche dei seguenti soggetti e dei loro coobbligati (prima informazione):
  • coloro che si sono rivolti all’intermediario per un rapporto di credito e/o garanzia;
  • coloro che sono già clienti dell’intermediario ma non raggiungono la soglia di segnalazione in CR.
Le richieste di prima informazione possono avere una profondità storica massima di 36 mesi.
7.3 Informazioni inframensili
La CR comunica le informazioni inframensili su un soggetto agli intermediari che lo segnalano e a quelli che chiedono la prima informazione. Le notizie sulle informazioni inframensili che hanno interessato la classificazione dei crediti della clientela nel corso del mese integrano e aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile.

8. E’ possibile contestare le informazioni presenti in Centrale dei Rischi?
Chi riscontra in CR un’informazione a suo nome che ritiene inesatta, può rivolgersi direttamente all’intermediario segnalante per la correzione. Se la Banca d’Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

Fonte: sito web Banca d'Italia
 
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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