Titolo: Fashion influencer: le spese per l’abbigliamento sono deducibili  
Fonte: CTR Lombardia, sentenza n. 468 del 2024  
Argomento: Deducibilità delle spese per l'abbigliamento sostenute dai fashion influencer 

Fattispecie:
Una giornalista e fashion influencer contesta l'irrogazione di imposte su alcune spese professionali, tra cui quelle per l'acquisto di capi d'abbigliamento.
L'Agenzia delle Entrate e i giudici di primo grado considerano le spese non inerenti all'attività professionale svolta dalla contribuente.

Ratio decidendi:
Il vestiario costituisce "parte integrante del personaggio e dell'immagine" di un fashion influencer.
L'acquisto di capi d'abbigliamento di vario tipo e genere è strettamente collegato alla professione di influencer.

Massima:
Le spese per l'abbigliamento sostenute da un fashion influencer sono deducibili al 50%, in quanto considerate promiscue e inerenti all'attività professionale svolta.

Obiter dictum:
La sentenza n. 219 del 15 maggio 2023 della CTR Piemonte per il caso "Cristiano Ronaldo" accende una luce sul mondo degli influencer e sul loro sfruttamento del diritto di immagine.

Titolo: Abiti deducibili dai collaboratori se l’azienda impone un «dress code»
Fonte: CTP Milano, sentenza n. 6443/40/16 del 22 luglio 2016
Argomento: Deducibilità delle spese per l'abbigliamento e l'arredamento sostenute da un professionista con partita IVA
Fattispecie:
Belen Rodriguez, showgirl con partita IVA, ricorre contro un avviso di accertamento che le contesta la deducibilità di alcune spese, tra cui quelle per l'abbigliamento e l'arredamento.
La showgirl sostiene che tali spese sono deducibili in quanto inerenti all'attività professionale svolta.

Questione:
In quali casi le spese per l'abbigliamento e l'arredamento sono deducibili per un professionista con partita IVA?

Risposta:
Le spese per l'abbigliamento sono deducibili al 50% se:
Sono previsti da un contratto di collaborazione che impone un dress code.
Sono sostenute per l'acquisto di abiti utilizzati per l'attività professionale (ad esempio, toga per avvocato).
Sono sostenute per l'acquisto di abiti utilizzati promiscuamente per l'attività professionale e la vita privata, ma in modo non sproporzionato rispetto ai ricavi conseguiti.
Le spese per l'arredamento sono deducibili al 50% se:
L'arredamento è utilizzato promiscuamente per l'attività professionale e la vita privata.
Il costo dell'arredamento non è sproporzionato rispetto ai ricavi conseguiti.

Ratio decidendi:
Il principio di inerenza sancisce la deducibilità di un costo solo quando tale costo è funzionale e strettamente collegato all'attività produttiva.
Esistono alcune deroghe a tale principio, come ad esempio la deducibilità al 75% delle spese per vitto e alloggio.
La clausola del dress code nel contratto di collaborazione è un elemento che può far presumere l'inerenza delle spese per l'abbigliamento.

 

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