L’articolo 1 del D.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 ha previsto che la contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:
-
l’ammontare dei ricavi (di cui agli artt. 57 ed 85 del TUIR) sia superiore ad Euro 5.164.568,99, e
-
il valore complessivo delle rimanenze finali sia superiore ad Euro 1.032.913,80.
Soggetti obbligati
Le imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità ordinaria, a prescindere dalla loro forma giuridica prescelta. Parliamo quindi di:
‒ le società di capitali;
‒ gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
‒ le società di persone ed enti equiparati quali le società di fatto che esercitino attività commerciali e le società di armamento;
‒ gli imprenditori-persone fisiche;
‒ gli enti non commerciali qualora esercitino anche un’attività commerciale (art. 20 DPR 600/73);
‒ le imprese agricole e di allevamento, ma solo se esercitate da società di capitali o di persone.
Sono esonerati dalla contabilità di magazzino ad esempio:
- gli esercenti commercio al minuto e promiscuo (ingrosso e minuto) nell’ambito degli stessi locali ( R.M. n. 9/1274 del 9/1/1986 ). Per i commercianti al minuto scatta l’obbligo solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini che riforniscano due o più negozi o altri punti vendita;
- gli imprenditori individuali minori;
- i lavoratori autonomi e quelli con attività occasionale;
- gli imprenditori agricoli e di allevamento
- le imprese che lavorano su commesse di durata ultrannuale per la parte dei materiali direttamente imputabili a tali lavori ( C.M. n. 36/9/1918 del 22/9/1982 ).
Modalità di tenuta della contabilità di magazzino
Le scritture ausiliarie di magazzino possono essere tenute in forma libera, per cui possono concretizzarsi in libri, tabulati, schede o simili e non sono soggette a vidimazione, a tassa di concessione governativa e ad imposta di bollo
I dati obbligatoriamente e sistematicamente da registrare riguardano le quantità iniziali risultanti dall’inventario; le quantità di prodotti entrati in magazzino e la provenienza (ad es. acquisti o resi da clienti); le quantità di prodotti usciti dal magazzino e la destinazione (ad es. vendite o resi ai fornitori) e le quantità finali risultanti dall’inventario.
Norme fiscali
Sanzioni
L’omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino o la loro mancata esibizione ai funzionari accertatori che ne abbiano fatta richiesta, concretizza la possibilità per l’Ufficio di procedere ad un accertamento induttivo.
L’art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede per:
una sanzione di carattere amministrativo da 1.032,91 euro a 7.746,85 euro, che può essere ridotta nel caso di scarsa rilevanza dell’irregolarità e se non ne è derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute.
L’obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d’imposta, successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente:
-l’ammontare dei ricavi superi 5,164 milioni di euro
-il valore complessivo delle rimanenze superi 1,1 milioni di euro
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
8 strategie pratiche per INCREMENTARE la liquidità aziendale SENZA ricorrere alle banche
Clicca qui per avere la tua copia gratuita.
Pagare meno imposte con il Patent Box
Cosa fare per migliorare gli assetti aziendali
Tappare i fori prima di aggiungere altra acqua
Interessi di mora automatici transazioni commerciali
Aumento del fatturato: il ruolo vitale di margine e incasso
Recuperare liquidità migliorando la gestione del magazzino
Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale
Cara impresa bastano 5mila euro di IVA non pagata ed è crisi
L'adeguamento degli assetti aziendali da obbligo a opportunità
Evita Perdite Costose: Investi nel Controllo Aziendale Personalizzato
Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali
Una visita alla ricerca di soluzioni: Analisi delle principali criticità aziendali
Nuovo visto di conformità dell'informativa finanziaria aziendale EBA 2086
Francesco Cacchiarelli economista di impresa
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.