Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

-dell’imposta dovuta
-degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
-della sanzione in misura ridotta.

Esempio ravvedimento tardivo versamento:
-ravvedimento lungo (entro un anno) per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa: la sanzione applicabile è pari al 3,75% (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari all' 1,25%;
-ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29% (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari all' 1,25%;
-ravvedimento lunghissimo o ultra biennale per versamenti eseguiti oltre un anno: la sanzione applicabile è pari al 5% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari all' 1,25%.

Il ravvedimento operoso frazionato
Il ravvedimento operoso frazionato è stato introdotto grazie al D.L. n. 34/2019 (conv. L. 58/2019), che ha introdotto l’articolo 13 bis del D.Lgs. n. 472/97: "L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13". 

Quadro generale la sanzione è ridotta:

a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza

a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore

a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)

a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Misura interessi ravvedimento:

-2023 5,00%

-2022 1,25%

-2021 0,01%

-2020 0,05%

-2019 0,8%

-2018 0,3%

-2017 0,1%;

 

Ravvedimento LIPE

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento tardivo versamento del diritto annuale 3850

Ravvedimento operoso omesso o insufficiente versamento IVA

Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"

 

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Ravvedimento su PVC: nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione e prima che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato il conseguente avviso di accertamento, la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo; questa ipotesi di ravvedimento non è applicabile per le violazioni di cui all'art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997 (art. 13, lett. b-quater), D.Lgs. 472/1997);

Principali codici tributo ravvedimento:

1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8904 - Sanzione pecuniaria Iva
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
8907 - Sanzione pecuniaria Irap
8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

RATEAZIONE DELL'AVVISO BONARIO
Per l’avviso bonario è ammessa la rateizzazione ma in ogni caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dall’invio, pena decadenza e iscrizione a ruolo della violazione.

La rateazione dell’avviso bonario è ammessa per un massimo di:
-8 rate trimestrali di pari importo per somme fino a 5.000 euro;
-massimo 20 rate trimestrali di pari importo per somme superiori a 5.000 euro.
All’importo delle singole rate si aggiungono gli interessi calcolati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione dell’avviso bonario indicato nella comunicazione inviata al contribuente.

Decadenza dal beneficio della rateazione
“In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”.

 

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